Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47669 del 19/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 47669 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: CASA FILIPPO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PELLEGR1TI VINCENZO N. IL 30/04/1980
avverso l’ordinanza n. 56/2014 GIP TRIBUNALE di CATANIA, del
17/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;

Data Udienza: 19/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza resa in data 17.6.2014, il G.U.P. del Tribunale di Catania, in funzione
di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza avanzata da PELLEGRITI Vincenzo al fine di
ottenere l’applicazione della disciplina della continuazione fra i reati in materia di stupefacenti
oggetto delle sentenze emesse dal G.U.P. del Tribunale di Catania, rispettivamente, in data
10.5.2011 (per il reato di cui agli artt. 74 e 80, lett. a), D.P.R. n. 309/90, irrevocabile il

irrevocabile il 27.4.2008).
Ad avviso del giudice dell’esecuzione, l’istante non aveva fornito concreti elementi da cui
evincere che, sin dal momento della costituzione dell’associazione, operante dal giugno al
novembre 2006, fosse stato programmato anche il reato di spaccio commesso il 22.11.2007,
dunque un anno dopo, anche perché, se tale circostanza fosse stata appurata, ben difficilmente
avrebbe potuto applicarsi a quel reato l’attenuante del fatto di lieve entità.
2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il PELLEGRITI, per
il tramite del difensore di fiducia, deducendo violazione di legge in relazione all’art. 81, comma
2, c.p..
Assume il ricorrente che il G.U.P. etneo aveva omesso di considerare la ravvicinata
distanza temporale tra i fatti, le modalità della condotta, la medesima tipologia dei reati
commessi, il bene tutelato, lo stesso contesto spaziale.
Inoltre, del tutto immotivatamente trascurato era lo stato di tossicodipendenza del
ricorrente, accertato all’epoca dei fatti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è basato su motivi aspecifici e, comunque, manifestamente infondati.
2.

Premesso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, è ipotizzabile la

continuazione tra reato associativo e reati fine, a condizione che il giudice verifichi
puntualmente che i reati fine siano stati programmati al momento della costituzione
dell’associazione (Sez. 1, n. 40318 del 4/7/2013, Corigliano, Rv. 257253), va detto che il
provvedimento impugnato si fonda, essenzialmente, sul rilievo per cui il ricorrente non ha
assolto l’onere di allegazione a lui incombente (fra molte, Sez. 1, n. 34987 del 22/09/2010, Di
Sabatino, Rv. 248276), omettendo di prospettare e indicare al giudice le specifiche ragioni in
base alle quali, a prescindere dalla eventuale ravvisabilità di altri indicatori del reato continuato
(validi in generale), il reato commesso per secondo sarebbe stato già programmato, un anno
prima, al momento della costituzione dell’associazione per delinquere ex art. 74 D.P.R. n.
309/90.
1

2.11.2011) e in data 17.3.2008 (per il reato di cui all’art. 73, comma 5, stesso decreto,

2. A fronte della considerazione operata dal Tribunale, che non si espone a critiche in
termini di inadeguatezza del discorso giustificativo sullo specifico tema affrontato, il ricorrente
ha controdedotto articolando censure inconferenti rispetto alla

ratio decidendi, insistendo nel

rivendicare la sussistenza degli indicatori del reato continuato, senza, tuttavia, prendere
posizione sull’unico tema posto a base della decisione impugnata, ovvero quello del rapporto
tra reato associativo e reati-fine in termini di continuazione.
L’aspetto relativo alla condizione di tossicodipendente del PELLEGRITI viene affrontato

la trattazione.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escluderne
la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa
delle ammende di somma che pare congruo determinare in euro 1.000,00, ai sensi dell’art. 616
c.p.p..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2015

Il Consigliere estensore

Il President

per la prima volta in ricorso (non si rinviene nell’istanza iniziale), pertanto non ne è ammessa

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA