Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47668 del 19/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47668 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: CASA FILIPPO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PANDETTA VINCENZO N. IL 13/03/1991
avverso l’ordinanza n. 299/2013 GIP TRIBUNALE di CATANIA, del
06/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;

Data Udienza: 19/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza resa in data 6.3.2014, il G.U.P. del Tribunale di Catania, in funzione di
giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza avanzata da PANDETTA Vincenzo al fine di ottenere
l’applicazione della disciplina della continuazione fra i reati in materia di stupefacenti oggetto
delle sentenze emesse, rispettivamente, dal G.U.P. del Tribunale per i Minorenni di Catania in
data 30.4.2008 (irrevocabile il 18.10.2011) e dal G.U.P. del Tribunale della stessa sede in data

Ad avviso del giudice dell’esecuzione, ostava decisamente alla configurabilità dell’unico
disegno criminoso il notevole intervallo temporale che separava i due reati (due anni e mezzo),
fattore che superava, rendendolo ininfluente, il dedotto stato di tossicodipendenza.
2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto personalmente ricorso per cassazione il
PANDETTA, deducendo inosservanza o erronea applicazione della legge penale.
Assume il ricorrente che era “ragionevole ritenere” che, essendo tossicodipendente
all’epoca dei fatti, questi fossero il frutto di azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso,
finalizzato al reperimento del denaro necessario a procurarsi la sostanza stupefacente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è basato su motivi aspecifici.
2. Occorre premettere che la previsione normativa del parametro di valutazione dello
stato di tossicodipendenza ai fini dell’applicazione della disciplina del reato continuato,
contenuta nell’art. 671, comma primo, c.p.p., non stabilisce una presunzione

“iuris tantum”

circa la sussistenza della unicità del disegno criminoso relativamente ai reati che servono
all’approvvigionamento di droga o, comunque, di denaro per acquistarla (Sez. 1, n. 49653 del
3/10/2014, Letizia, Rv. 261271), ma individua un indice rivelatore che deve formare oggetto
di specifico esame da parte del giudice dell’esecuzione qualora emerga dagli atti o sia stato
altrimenti prospettato dal condannato (Sez. 1, n. 18242 del 4/4/2014, Flamnnini, Rv. 259192).
3.

Il giudice dell’esecuzione ha esaminato le due sentenze in discussione e

correttamente ha rilevato la mancanza dei presupposti per poter desumere la sussistenza di
un’unica ideazione definita nei suoi particolari sin dal primo dei delitti in materia di
stupefacenti, tenuto conto del considerevole arco di tempo decorso prima della commissione
del secondo delitto della stessa indole (due anni e mezzo).
A fronte della valutazione operata dal Tribunale, che non si espone a critiche in termini
di inadeguatezza del discorso giustificativo, il ricorrente si è limitato a rivendicare in modo del
tutto generico la sussistenza dei presupposti del reato continuato quale frutto della sua
condizione di tossicodipendente, senza, tuttavia, confrontarsi con i passaggi argomentativi del
1

9.3.2011 (irrevocabile il 13.2.2013).

provvedimento impugnato e, in particolare, con quello, principale, valorizzante, in senso
negativo, la compatibilità di un parametro temporale dilatato rispetto ad una matrice delittuosa
unitaria, con la conseguente ininfluenza, sulla stessa, anche della condizione di
tossicodipendente.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escluderne
la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa

c. p. p..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

delle ammende di somma che pare congruo determinare in euro 1.000,00, ai sensi dell’art. 616

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