Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47666 del 19/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47666 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: CASA FILIPPO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TRAJKOVIC DRAGHIZA N. IL 15/01/1974
avverso l’ordinanza n. 4605/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
TORINO, del 29/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;

Data Udienza: 19/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Torino revocava
la misura della detenzione domiciliare cui TRAJKOVIC Draghiza era stata ammessa dal
medesimo Tribunale con ordinanza del 9.4.2014, rilevando che, nel corso di esecuzione
della misura alternativa, la TRAWOVIC era stata denunciata per il reato di ricettazione (di
alcuni carrelli di un supermercato trafugati), dopo essere stata diffidata dal Magistrato di
Sorveglianza di Torino per essere stata rintracciata mentre consumava alcool su una piazza

Evidenziava il Collegio il totale dispregio, palesato dalla condannata, delle prescrizioni
impostele, aggiungendo che, all’atto del controllo prodrornico al deferimento per
ricettazione, la TRAJKOVIC non solo aveva assunto atteggiamenti ingiuriosi nei confronti dei
militari, ma, in relazione ai carrelli rubati, aveva proferito espressioni di sfida denotanti la
certezza dell’impunità (dicendo: “Sequestrateli pure, tanto ne rubo altri duecento! Ogni
giorno rubo 100 euro di carne, figuriamoci se non rubo i carrelli”): tale complessiva
condotta giustificava la revoca del beneficio.
2.

Avverso la suddetta ordinanza TRAJKOVIC Draghiza ha proposto ricorso per

cassazione, per il tramite del difensore, denunciando violazione di legge e vizio della
motivazione in relazione all’art. 47-ter, comma 1, lett. a), 0.P..
Contesta il difensore, da un lato, che la ricorrente abbia infranto il divieto di abuso di
alcool, essendosi essa limitata a consumarlo e, dall’altro, che il Tribunale non abbia
contemperato il giudizio di gravità delle condotte poste in essere dalla predetta con
l’esigenza di mantenimento della prole.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso esprime censure di merito ed è manifestamente infondato.
Occorre rilevare che il provvedimento gravato è esaustivo in punto di motivazione,
avendo evidenziato il trasgressivo comportamento tenuto dalla TRAJKOVIC in violazione
delle prescrizioni imposte con la misura, anche in relazione alle pregresse diffide ricevute ed
all’atteggiamento apertamente tracotante tenuto nei confronti dei militari operanti all’atto
del controllo da costoro effettuato in occasione del deferimento della ricorrente in stato di
libertà per il reato di ricettazione.
A fronte di una motivazione che non si espone a censure in termini di inadeguatezza,
la ricorrente ha opposto rilievi di merito, tra l’altro incentrati, in modo aspecifico, su uno
soltanto degli elementi fattuali presi in considerazione dal Giudice a quo (quello
dell’assunzione di alcool, ignorando la denuncia per ricettazione), e non pertinenti in punto
di diritto, atteso che l’art. 47-ter, comma 6, 0.P., fa discendere la revoca della detenzione
domiciliare esclusivamente dalla contrarietà alla legge o alle prescrizione dettate del

1

di Moncalieri in orario in cui le era consentito l’allontanamento dal domicilio.

comportamento del soggetto sottoposto alla misura alternativa, sì da renderlo incompatibile
con la prosecuzione della misura stessa.
3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escluderne la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare
in euro 1.000,00 (mille), ai sensi dell’ art. 616 c.p.p..

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2015

Il Consigliere estensore

Il Presid

P.Q.M.

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