Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47665 del 19/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47665 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: CASA FILIPPO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GUERRIERO NELLO N. IL 18/01/1969
avverso l’ordinanza n. 2942/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
TORINO, del 07/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;

Data Udienza: 19/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Torino revocava, con effetto
ex tunc,

la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale ex art. 94 D.P.R. n. 309/90 cui

GUERRIERO Nello era stato ammesso dal medesimo Tribunale con ordinanza del 10.12.2013, osservando
che, nel corso dell’intero periodo di esecuzione del beneficio, l’affidato aveva continuato a fare uso di
stupefacenti – nonostante fosse ospite all’interno di una Comunità e avesse sottoscritto un preciso “patto
terapeutico” – e, nonostante le ripetute ricadute, era rimasto insensibile a qualunque richiamo, così
palesando la sua incapacità di porre un freno all’assunzione di droga.
Non poteva, quindi, condividersi la valutazione complessivamente positiva fornita dagli operatori

In ragione della incidenza degli episodi trasgressivi sin dall’inizio della prova e in assenza di
dimostrazione, da parte dell’affidato, della volontà di riscattarsi dagli errori passati, la decorrenza della
revoca della misura doveva intendersi fissata alla data del 5.7.2014.
2. Avverso la suddetta ordinanza GUERRIERO Nello ha proposto ricorso per cassazione, per il
tramite del difensore di fiducia, denunciando “erroneità nella valutazione degli elementi di fatto”, atteso il
tenore positivo delle relazioni redatte dai responsabili delle comunità terapeutiche “Gruppo Arco” ed
“Emanuel” sulla condotta del ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto, più che individuare singoli aspetti del

provvedimento impugnato da sottoporre a censura, contesta, nel merito, la valutazione degli elementi di
fatto acquisiti, così tendendo a provocare una nuova lettura degli elementi stessi, non consentita in sede
di legittimità.
L’ordinanza impugnata, peraltro, ha correttamente valutato le circostanze emergenti dagli atti,
rappresentative delle plurime violazioni poste in essere dal ricorrente, con motivazione congrua ed
adeguata anche con riguardo alla ritenuta prevalenza di siffatte note negative sul tenore,
complessivamente positivo, delle relazioni stilate dagli operatori delle Comunità terapeutiche che avevano
accolto temporaneamente il GUERRIERO.
3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escluderne la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro 1.000,00 (mille), ai sensi dell’ art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2015

Il Consigliere estensore

DEPOSITATA

Il Presidente

trattamentali circa il percorso di reinserimento sociale svolto dal condannato.

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