Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47662 del 08/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47662 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PASCULLI NATALE N. IL 05/03/1992
avverso la sentenza n. 444/2014 CORTE APPELLO di BARI, del
03/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;

Data Udienza: 08/05/2015

Ritenuto in fatto e diritto

Natale Pasculli, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione
avverso la sentenza emessa in data 3.7.2014 dalla Corte di Appello di Bari, che in parziale
riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Trani del 12.12.2013, lo ha condannato alla
pena di anni tre di reclusione ed € 16.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 73 D.p.r.
309/90 in quanto deteneva ai fini di spaccio kg 1,120 circa di sostanza stupefacente del tipo

La difesa lamenta vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento
sanzionatorio con particolare riguardo allo scostamento dal minimo edittale.
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
La sentenza impugnata fornisce adeguata motivazione della determinazione della pena
base in misura superiore al minimo edittale, fondata sul rilievo della ritenuta gravità del
fatto che non consente di partire dal minimo edittale previsto dalla legge. La discrezionalità
che la legge riconosce all’organo giudicante in punto di determinazione del trattamento
sanzionatorio deve pertanto ritenersi esercitata correttamente ed appare compiutamente
argomentata.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile. Segue per legge la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle
ammende che si ritiene equo fissare un euro 1.000,00.

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 8.5.2013

cocaina.

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