Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4766 del 06/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4766 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ROBERTSON KELVIS KROCK N. IL 13/05/1965
avverso la sentenza n. 3914/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
06/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 06/11/2014

Motivi della decisione

Contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Robertson Kelvis Krock in ordine ai reati di cui agli
articoli 189, commi 1 e 6, 189 commi l e 7, 116 commi l e 13 del
Codice della Strada, ha proposto ricorso in cassazione l’imputato
chiedendone l’annullamento per mancata assunzione della prova

violazione di legge e difetto di motivazione in relazione
all’art.189 comma 7 del Codice della Strada e per illogicità della
motivazione in ordine alla determinazione della pena e alla
mancata concessione delle attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile,

ex

articolo 606,

comma 30 ,

cod.proc.pen., perché proposto per motivi manifestamente
infondati, in quanto ripropone questioni di merito a cui la
sentenza impugnata ha dato ampia e convincente risposta e mira ad
una diversa ricostruzione del fatto preclusa al giudice di
legittimità. Una volta infatti che il giudice di merito abbia
chiarito la dinamica del fatto con motivazione congrua, non
compete alla Corte di legittimità valutare gli atti. La Corte di
appello di Firenze ha invero adeguatamente ed esaustivamente
motivato sia con riferimento al rigetto della richiesta di
ricognizione personale, non essendovi alcun dubbio che fosse il
Robertson a condurre la moto e ad investire i due giovani pedoni,
sia con riferimento alla sussistenza del comma 7 dell’art.189 del
Codice della Strada, essendosi l’odierno ricorrente allontanato
dal luogo del sinistro in modo assolutamente cosciente e
volontario.
Quanto al trattamento sanzionatorio si rileva che la decisione
impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo,
che soddisfa appieno l’obbligo motivazionale, anche per quanto
concerne la dosimetria della pena. E appena il caso di considerare
che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione
delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di
comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i

decisiva della ricognizione personale dell’imputato, per

limiti del sindacato di legittimità su detti punti,

la

giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d.
motivazione implicita (Cass., Sez.6, 22 settembre 2003 n.227142) o
con formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua” vedi Cass.,
sez.6, 4 agosto 1998, Rv.211583), ma afferma anche che le
statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze
aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di

siano frutto di mero arbitrio o ragionamenti illogici- (Cass.,
sez.3, 16 giugno 2004 n.26908, Rv.229298). Si tratta di evenienza
che certamente non sussiste nel caso di specie, avendo la Corte di
appello di Firenze espressamente chiarito le ragioni in base alle
quali ha ritenuto di non concedere le circostanze attenuanti
generiche e di confermare la pena irrogata dal giudice di primo
grado.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro
1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7
– 13 giugno 2000 ).

P Q M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese .41 processuali e al versamento della somma
di mille euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 6 novembre 2014
AAA

cui all’art.133 c.p., sono censurabili in cassazione solo quando

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