Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47659 del 27/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47659 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SHEHU ELTON N. IL 09/05/1986
avverso la sentenza n. 5129/2014 GIP TRIBUNALE di GENOVA, del
06/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;

Data Udienza: 27/03/2015

Ritenuto in fatto e in diritto

Con sentenza emessa in data 6.10.2014 il G.I.P. presso il Tribunale di Genova ha applicato a Shehu
Elton la pena finale di anni tre, mesi otto di reclusione ed euro 14.000,00 di multa per il reato di cui
all’art. 73 D.P.R. 309/90, perché illecitamente deteneva 112,71 g di sostanza stupefacente,
precisamente di cocaina (principio attivo pari al 21,5%5, corrispondente a grammi 18,86 di cocaina

La presente impugnazione censura come unico motivo di ricorso la mancanza o, comunque,
manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato proscioglimento ex art 129 c.p.p. In
particolare, il ricorrente lamenta l’omessa motivazione del Giudice di prime cure circa l’esistenza di
una qualsiasi causa di non punibilità.
Preliminarmente, si osserva che la sentenza impugnata è successiva ai mutamenti normativi
intervenuti con la sentenza della Corte Costituzionale n. 32/1914 e con i decreti legge modificativi
del comma V dell’art. 73 d.p.r. 309/90, e che, pertanto, essa ne ha già tenuto conto provvedendo alla
consequenziale riduzione della pena.
Il ricorso è manifestamente inammissibile.
Innanzitutto, deve rimarcarsi l’estrema genericità della doglianza.
Il ricorrente, pur dolendosi della insufficienza delle argomentazioni poste alla base della pronuncia
ex art. 129 c.p.p, non indica in alcun modo le ragioni per le quali, in presenza di una richiesta di
applicazione della pena da lui proveniente, che presuppone la rinuncia implicita a qualsiasi
questione sulla colpevolezza, il Giudice avrebbe dovuto disattendere tale richiesta e pervenire ad
una decisione di proscioglimento basata sull’evidenza della insussistenza dei fatti e della loro
mancata commissione da parte dell’imputato ex art. 129.
Questa Corte ha costantemente affermato che nel giudizio definito ex art. 444 c.p.p. è inammissibile
per genericità l’impugnazione nella quale sia stata lamentata la mancata verifica o comunque
l’omissione di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità, ove la censura non
sia accompagnata dalla indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto imporre al giudice
l’assoluzione o il proscioglimento ai sensi dell’ art. 129 cod. proc. ( Cass Sez. 3, Sentenza n. 1693
del 19/04/2000 Cc. (dep. 01/06/2000 ) Rv. 216583 Sez. 3, Sentenza n. 2932 del 22/09/1997
Cc. (dep. 06/11/1997) Rv. 209387).
Difatti, è onere del ricorrente indicare l’esistenza di una possibile causa di non punibilità. Qualora
dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di
cause di non punibilità, il giudizio negativo sulla ricorrenza di una delle ipotesi previste dall’art. 129
c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione; diversamente, deve ritenersi
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pura).

sufficiente una motivazione consistente nella enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la
verifica richiesta dalla legge e nella valutazione negativa della non ricorrenza delle condizioni per
una pronuncia di proscioglimento.
Conclusivamente, in assenza di specifica deduzione sul punto da parte del ricorrente, l’obbligo
motivazionale del giudice è assolto dando atto della effettuata verifica della insussistenza di
condizioni che impongano il proscioglimento dell’imputato e di tale adempimento ben può dare

dalla sentenza che affermi: “non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art.129 c.p.p.” (Sez.
3, Sentenza n.39952 del 03/10/2006 dep. 05/12/2006 ) Rv. 235495).
Peraltro, nel caso di specie, il Giudice, nel pronunciare la sentenza di applicazione pena, ha
correttamente escluso l’applicabilità dell’art. 129 c.p.p. adducendo gli elementi dai quali ricavare la
responsabilità penale dell’imputato per il reato al medesimo ascritto: verbale di arresto in data 17
maggio 2014 e documentazione allegata, verbale di sequestro.
Trattasi di motivazione che, seppure nella sua sinteticità, soddisfa quei requisiti minimi richiesti
dalla legge per la motivazione della sentenza di patteggiamento, avendo infatti puntualizzato questa
Corte che la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti può essere
oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo della motivazione, soltanto se dal testo della
sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza delle cause di non punibilità di cui all’art. 129
c.p.p. (Sez. 5, n. 31250 del 25/06/2013 – dep. 22/07/2013, Fede, Rv. 256359).
Inoltre, al di là della genericità del ricorso, la doglianza sarebbe in netto contrasto con la natura
stessa dell’istituto del c.d. “patteggiamento” e con l’interpretazione ad esso data negli anni dalla
giurisprudenza di questa S.C. ed anche da quella costituzionale. Ed infatti, va rammentato che la
sentenza con la quale è definito il c.d. “patteggiamento”, è frutto dell’esercizio di un potere
dispositivo riconosciuto dalla legge alle parti, “che non possono poi lamentarsi della pattuizione tra

loro liberamente intervenuta, rimettendo in discussione, con ricorso per cassazione, la
qualificazione giuridica del fatto o i presupposti della responsabilità in ordine a quel fatto, perché
si tratta di elementi esplicitamente accettati o ammessi nel momento stesso in cui l’imputato
formula la sua richiesta ed interviene il consenso del P.M con la successiva ratifica del giudice”
(Sez. I, 29.12.93, Dilej, Rv. 197126)
Tra l’altro, l’accordo sulla pena “esonera il giudice dall’obbligo di motivazione”.
Inoltre, la pena risulta congrua e conforme alla qualificazione giuridica del fatto.
Pertanto, alla luce di quanto espresso, il ricorso è da ritenersi inammissibile. Segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese per il rito.

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conto con motivazione sintetica. La Corte Suprema ha ritenuto che tale requisito sia soddisfatto

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 27.3.2015.

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