Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4765 del 08/01/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 4765 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

Data Udienza: 08/01/2014

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI MILANO
nei confronti di:
GIULIANA MASSIMO DANILO N. IL 14/07/1978
avverso l’ordinanza n. 579/2013 GIP TRIBUNALE di MILANO, del
13/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;
lette/sete le conclusioni del PG Dott. Q -. Re1,74;51–___

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RILEVATO IN FATTO
Con ordinanza in data 13.5.2013 il GIP del Tribunale di Milano, in funzione di
giudice dell’esecuzione, a seguito di istanza presentata da GIULIANA MASSIMO
DANILO ex art.671 c.p.p. – in relazione a reati commessi tra il 1999 e il 2007 in
materia di sostanze stupefacenti, evasione nonché un episodio di resistenza e
lesioni volontarie – riconosceva tra tutti i suddetti reati la continuazione,
determinando la pena complessiva in anni 18 di reclusione ed euro 54.600,00 di
multa, ridotta per il rito ad anni 12 di reclusione ed euro 36.400,00 di multa.

un’iniziale ideazione, poiché commessi per lo stato di tossicodipendenza da
cocaina dell’istante; anche i reati non concernenti la materia degli stupefacenti,
secondo il giudice dell’esecuzione, erano stati commessi in dipendenza dello
stato di tossicodipendenza del Giuliana.
I reati, inoltre, erano stati commessi ininterrottamente nell’arco di otto anni ed i
periodi di carcerazione non avevano interrotto la unitarietà del disegno
criminoso, atteso che l’attività di spaccio era ripresa appena il predetto era
stato scarcerato, rivolgendosi alle solite persone allo scopo di procurarsi il
proprio fabbisogno.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la Procura della
Repubblica di Milano, chiedendone l’annullamento poiché il giudice
dell’esecuzione, ai fini della decisione, avrebbe dovuto considerare non solo lo
stato di tossicodipendenza, ma anche altri elementi che escludevano la
sussistenza di un’iniziale disegno criminoso, non potendosi comprendere nello
stesso anche fatti estemporanei come le evasioni dagli arresti domiciliari e
l’episodio di resistenza e lesioni.
I reati commessi dal Giuliana, tenuto conto dell’arco di tempo in cui erano stati
commessi e delle interruzioni per arresti ed espiazioni di pena, dovevano essere
considerati come una manifestazione di mera proclività a delinquere e non
potevano essere ricompresi in un originario disegno criminoso.

Il giudice dell’esecuzione riteneva che tutti i reati fossero riconducibili ad

La continuazione era stata riconosciuta anche con i reati di resistenza e lesioni
del tutto eterogenei rispetto agli altri reati.
Infine, il giudice dell’esecuzione aveva operato una riduzione di 1/3 anche in
relazione a tutti i reati satelliti, nonostante la maggior parte di essi fosse stata
giudicata con il rito ordinario.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti che saranno precisati nel prosieguo.
In tema di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, lo “status” di
tossicodipendente può essere preso in considerazione per giustificare l’unicità
1

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del disegno criminoso con riferimento ai reati che siano collegati e dipendenti
dallo stato di tossicodipendenza, sempre che sussistano anche le altre
condizioni per la sussistenza della continuazione (V. Sez. 1 sentenza n.33518
del 7.7.2010, Rv. 248124).
Questa Corte ha anche precisato che la modificazione dell’art. 671, comma
primo, cod. proc. pen. introdotta dalla legge n. 49 del 21 febbraio 2006 deve
essere interpretata alla luce della volontà del legislatore, volta ad attenuare le
conseguenze della condotta sanzionata nel caso di tossicodipendenti (cfr.

Nell’ordinanza impugnata sono stati applicati i suddetti principi, poiché il giudice
dell’esecuzione non si è limitato a constatare che tutti i reati in questione
(compresi i delitti di evasione e l’episodio di resistenza e lesioni) fossero stati
commessi in dipendenza dello stato di tossicodipendenza del Giuliana, ma ha
ritenuto, con motivazione immune da vizi logici, che gli stessi fossero
riconducibili nelle linee generali ad un’iniziale ideazione, tenuto conto della
tipologia dei reati, del periodo trascorso tra la commissione di un reato e quello
successivo, della condotta serbata dal predetto sia durante i periodi in cui era
stato sottoposto agli arresti domiciliari, sia subito dopo essere stato scarcerato.
La proclività a delinquere non è di per sé incompatibile con l’applicazione
dell’istituto della continuazione, quando tra più reati commessi da soggetto
incline a commettere delitti si possano ravvisare, alla stregua degli indici
sintomatici più volte indicati dalla giurisprudenza di questa Corte, sicuri
elementi della sussistenza di un originario disegno criminoso, concepito prima
dell’inizio della commissione dei delitti presi in considerazione.
I motivi di ricorso propongono, sostanzialmente, una diversa lettura delle
emergenze processuali, non ammessa in sede di legittimità, in assenza
dell’indicazione di vizi logico giuridici nella motivazione del provvedimento
impugnato.
Deve, invece, essere accolto l’ultimo motivo di ricorso, in quanto, secondo la
costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di continuazione “in
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executivis”o ve il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il rito
abbreviatq, l’aumento di pena di cui all’art. 81 cod. pen. è soggetto alla
riduzione premiale’rdi cui all’art. 442 cod. proc. pen. (V. Sez. 1 sentenza n.5480
c4rut4, del 13.1.2010, Rv. 24 915).2 ji (ft 14-44 E-L cliter-t1/.4u11-:.


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Pértanto , l’ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente alla

determinazione della pena, con rinvio per nuovo esame al riguardo al GIP del
Tribunale di Milano.
Nel resto il ricorso deve essere rigettato.

2

sentenza sopra indicata).

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e
rinvia per nuovo esame al riguardo al GIP del Tribunale di Milano.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma in data 8 gennaio 2014
Il Presidente

Il Consigliere estensore

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