Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4765 del 06/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4765 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GARUTTI CRISTINA N. IL 25/08/1977
avverso la sentenza n. 8174/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 11/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 06/11/2014

In fatto e in diritto

Garutti Cristina- giudicata responsabile del reato di
cui all’art.186, commi 1 e 2 lett.c) del Codice della
Strada con sentenza del 16.05.2011 del Tribunale di
Ferrara ha proposto ricorso per cassazione avverso
l’ordinanza emessa in data 11.03.2013 con la quale la

l’inammissibilità dell’appello da lei proposto per
aspecificità dei motivi relativi sia con riferimento
alla dosimetria della pena sia con riferimento alla
sospensione della patente, chiedendone l’annullamento
per violazione di legge e difetto di motivazione in
quanto, a suo avviso,i1 giudice della impugnazione era
stato posto nella condizione di individuare i punti ed
i capi del provvedimento impugnato sottoposti a
censura.
Il ricorso è inammissibile.
Preliminarmente si osserva che i giudici di appello
hanno con congrua e adeguata motivazione indicato le
ragioni per cui hanno ritenuto corretta la notifica
del decreto di citazione per il giudizio di appello
all’imputata, contrariamente a quanto viene dedotto in
ricorso.
Correttamente poi la Corte territoriale ha dichiarato
l’inammissibilità dell’appello, in considerazione
della aspecificità dei motivi, che non hanno messo il
giudice di secondo grado in condizione di individuare
le effettive doglianze della ricorrente a fronte delle
argomentate ragioni poste a fondamento della decisione
impugnata sia in relazione alla asserita eccessività
della pena, sia in relazione alla sospensione della
patente di guida.
Le stesse critiche merita l’odierno ricorso, in
considerazione della genericità dei motivi che non

Corte di appello di Bologna dichiarava

indicano adeguatamente le ragioni specifiche di
doglianza e i punti della ordinanza impugnata,
dovendosi altresì considerare che la dosimetria della
pena è di competenza del giudice di merito ed è quindi
sottratta alla valutazione di questa Corte.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la
condanna della ricorrente al pagamento delle spese del

delle ammende, della somma di euro 1.000 a titolo di
sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a
colpa, della ricorrente stessa (cfr. Corte
Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

P Q M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di mille euro alla Cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma,nella Camera di Consiglio del 6
novembre 2014.

procedimento ed al pagamento, a favore della Cassa

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