Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47645 del 27/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47645 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE PATTA ANTONIO N. IL 02/06/1943
avverso la sentenza n. 2404/2012 TRIBUNALE di PAOLA, del
28/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;

Data Udienza: 27/03/2015

Fatto e diritto
De Patta Antonio, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto appello avverso la
sentenza in data 28.4.014 del Tribunale di Paola Macefft+ft con la quale è stato condannato
alla pena di euro 200,00 di ammenda oltre risarcimento danni nei confronti della parte civile
per il reato di cui all’art. 674 c.p…
Trattandosi di sentenza di condanna alla pena del!’ ammenda, essa, ai sensi dell’art. 593 n

Tuttavia, in applicazione del disposto di cui all’art. 568 n. 5 c.p.p., secondo cui
l’impugnazione è sempre ammissibile, indipendentemente dalla qualificazione giuridica ad
essa data dalla parte che l’ha proposta, la Corte di Appello ha trasmesso gli atti a questa
Corte di Cassazione, competente a decidere.
La difesa del ricorrente ha dedotto, quale motivo di gravame, eronea valutazione dele
risultanza probatorie ed insussistenza degli elementi costitutivi del reato.
Il ricorso è inammissibile in quanto, essendo stato congegnato originariamente come
appello, è fondato su censure di merito dirette a sollecitare una diversa valutazione delle
risultanze processuali, che non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità.
(Cass. S.U.n.12 del 31.5.00, S.U. n.47289 del 24.9.03, sez III n.40542 del 12.10.07, sez IV
n.4842 del 2.12.03).
Deve dunque dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Segue per legge la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e di una
somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 1.000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 27.3.2015

3 c.p.p., è inappellabile.

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