Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4764 del 06/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4764 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FIORINI MICHELE N. IL 12/07/1971
avverso la sentenza n. 2545/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 05/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

Data Udienza: 06/11/2014

80 Fiorini Michele

Motivi dell decisione

Il ricorso proposto dall’imputato in epigrafe avverso sentenza recante l’affermazione di
responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 186, comma 2, C, del Codice della strada è
manifestamente infondato e quindi inammissibile.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata
motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-

condizione rilevata dagli operanti e che, inoltre, il monacato tempestivo deposito del verbale
costituisce una mera irregolarità, come ripetutamente ritenuto da questa Suprema Corte.

Si tratta di tipico apprezzamento in fatto, conforme ai principi e non sindacabile nella
presente sede di legittimità.

Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di
esonero, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.

Roma 6 novembre 2014

giuridici: si argomenta correttamente che l’esame alcolimetrico è conforme all’alterata

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