Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47635 del 13/03/2015


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 47635 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

sul ricorso proposto da:
CHAKIR HICHAM N. IL 01/01/1986
avverso la sentenza n. 1233/2014 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
19/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;

Data Udienza: 13/03/2015

In fatto e diritto
Chakir Hicham a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza
della Corte di Appello di Brescia emessa in data 19.6.04 a conferma della sentenza del Tribunale
di Napoli del 12.3.2014 con la quale il predetto è stato ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 73
comma ibis comma dpr 309/90 per aver illecitamente detenuto gr 152,54 cocaina e gr 1702, 95 di
hashish.

esclusione della recidiva, precisando che, data l’esistenza di un unico precedente nel certificato
penale, all’imputato non poteva essere contestata la recidiva reiterata specifica infraquinquennale
bensì la recidiva non reiterata, con la conseguenza che la sua applicazione non era obbligatoria,
quindi essa poteva essere disapplicata ed essere oggetto del giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p.
senza le limitazioni di cui al comma 4.
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza impugnata non fa riferimento alla
recidiva reiterata bensì a quella non reiterata. La corte di merito ha spiegato, con motivazione
congrua, insindacabile in sede di legittimità, di non poter escludere tale recidiva in quanto anche la
precedente condanna dell’imputato ha per oggetto violazione della disciplina degli stupefacenti e
quindi è sintomatica di una particolare proclività a delinquere e di una evoluzione della condottar
criminale.
Va tuttavia rilevato che la sentenza impugnata benché successiva alla sentenza della Corte
Costituzionale n. 32/2014 e ai mutamenti normativi che hanno riguardato la materia degli
stupefacenti, non prende in considerazione ai fini della determinazione della misura dell’aumento
per continuazione del reato satellite di detenzione di droga cd leggera (hashish), le modifiche
conseguenti alla riviviscenza della disciplina previgente a quella dichiarata incostituzionale con la
citata sentenza della Corte Costituzionale, per effetto della quale è stato reintrodotto un trattamento
sanzionatorio più mite rispetto alla droghe pesanti, che prevede una pena da due a sei anni,
mutamento di cui si i deve tenere conto anche in sede di aumento per la continuazione, in
conformità a quanto statuito dalla sentenza delle Sezioni Unite n.

n. 22471 del 26/02/2015 Ud. (dep. 28/05/2015) Rv. 263717, secondo cui per i delitti
previsti dall’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, l’aumento di pena calcolato a titolo
di continuazione per i reati-satellite in relazione alle così dette “droghe leggere” deve
essere oggetto di specifica rivalutazione da parte dei giudici del merito, alla luce della
più favorevole cornice edittale applicabile per tali violazioni, a seguito della sentenza n.

Deduceva la difesa a sostegno del ricorso vizio di motivazione con riguardo alla mancata

32 del 2014 della Corte costituzionale, che ha dichiarato la incostituzionalità degli artt.
4-bis e 4-vicies ter della legge 21 febbraio 2006, n. 49 – che ha convertito il di.. 30
dicembre 2005, n. 272 – e ha determinato, in merito, la reviviscenza della più favorevole
disciplina anteriormente vigente.

La sentenza deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo esame alla luce del principio di

P.Q.M.
Annulla con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello Brescia

la sentenza impugnata

limitatamente al trattamento sanzionatorio.
Così decisi il 13.3.015
Il Preside
Alfredo

Il Consigliere estensore
Ma2’ad avino

diritto sopra riportato.

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