Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4763 del 08/01/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 4763 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Graziosi Massimo

n. il 7 settembre 1971

avverso
l’ordinanza 17 aprile 2013 — Tribunale di Sorveglianza di Roma;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
lette le conclusioni scritte del rappresentante del Pubblico Ministero, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Roma per nuovo esame;

Data Udienza: 08/01/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

Ritenuto in fatto
1. — Con ordinanza deliberata in data 17 aprile 2013, depositata in cancelleria il
19 aprile 2013, il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava l’istanza avanzata
nell’interesse di Graziosi Massimo volta a ottenere la riabilitazione ai sensi dell’art.
179 cod. pen. con riferimento alle condanne meglio riportate nella medesima richiesta.

il prefato non aveva provveduto a corrispondere, per un titolo di condanna, il risarcimento del danno, mentre per un altro non aveva pagato le spese processuali.
2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto
tempestivo ricorso per cassazione Graziosi Massimo chiedendone l’annullamento.
In particolare è stato rilevato dal ricorrente che il giudice non aveva tenuto conto del fatto che lo stesso Tribunale, con ordinanza 4 ottobre 2012, aveva accolto
un’istanza di remissione del debito ai sensi dell’art. 6 DPR 115/02 essendo emerso
che le condizioni economiche erano da ritenersi non congrue. Ne derivava la violazione dell’art. 179 cod. pen. n. 2) nel punto in cui non si era tenuto conto, anche ai
fini del mancato assolvimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato, che il richiedente si trovava nell’impossibilità di poterle adempiere.

Osserva in diritto
3. — Il ricorso è fondato e merita accoglimento: l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Roma.
3.1 — Il giudice per vero è incorso in una chiaro vizio motivazionale avendo ritenuto implicitamente il richiedente nelle condizioni di poter adempiere al-le obbligazioni civili derivanti dal reato in costanza di un provvedimento dello stesso Tribunale che attestava che le condizioni economiche del Graziosi a far data del-l’ottobre
2012 non erano congrue. Il Tribunale di Sorveglianza avrebbe dovuto tener conto di
tale decisione che realizzerebbe, qualora il contenuto del provvedimento fosse quello indicato dal richiedente, la condizione ostativa di cui all’art. 179 cod. pen. n. 2).
4. — Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell’art. 623 cod. proc.
pen. come da dispositivo
per questi motivi

Ud. in c.c.: 8 gennaio 2014 — Graziosi Massimo — RG: 26580/13, RU: 19;

2

Il giudice argomentava la propria decisione rilevando che risultava dagli atti che

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Roma.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, 1’8 gennaio 2014

Il Presidente

Il • sigliere estensore

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