Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47621 del 13/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47621 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FUSCO A NIO N. IL 27/04/1967
avverso la sentenza n. 22666/2014 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del
05/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;

Data Udienza: 13/03/2015

Fatto e diritto
Fusco Antonio, tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione avverso la
sentenza di applicazione delle pena ex art. 444 c.p.p. emessa nei suoi confronti dal Tribunale di
Napoli in data 5.9.014 per il reato di cui agli art. 81 cpv cp, 73 d.pr 309/90.
Ha dedotto a sostegno del ricorso, l’omessa motivazione della sentenza con riguardo con
riguardo alla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

Il ricorrente, pur dolendosi della insufficienza delle argomentazioni poste alla base della
pronuncia ex art. 129 c.p.p, non indica in alcun modo le ragioni per le quali, in presenza di una
richiesta di applicazione della pena da lui proveniente, che presuppone la rinuncia implicita a
qualsiasi questione sulla colpevolezza, il Giudice avrebbe dovuto disattendere tale richiesta e
pervenire ad una decisione di proscioglimento basata sull’evidenza della insussistenza dei fatti,
della loro mancata commissione da parte dell’imputato etc ex art. 129 cpp.
Questa Corte ha costantemente affermato che nel giudizio definito ex art. 444 cod proc. pen. è
inammissibile per genericità l’impugnazione nella quale sia stata lamentata la mancata verifica o
comunque l’omissione di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità, ove la
censura non sia accompagnata dalla indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto
imporre al giudice l’assoluzione o il proscioglimento ai sensi dell’ art. 129 cod. proc. ( Cass Sez.
3, Sentenza n. 1693 del 19/04/2000 Cc. (dep. 01/06/2000 ) Rv. 216583 Sez. 3, Sentenza n. 2932
del 22/09/1997 Cc. (dep. 06/11/1997 ) Rv. 209387)
E datti è onere del ricorrente indicare l’esistenza di una possibile causa di non punibilità.
Qualora dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile
applicazione di cause di non punibilità, il giudizio negativo sulla ricorrenza di una delle ipotesi
previste dall’art. 129 c.p.p.. deve essere accompagnato da una specifica motivazione;
diversamente, deve ritenersi sufficiente una motivazione consistente nella enunciazione, anche
implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e nella valutazione negativa della
non ricorrenza le condizioni per una pronuncia di proscioglimento.
Conclusivamente, in assenza di specifica deduzione sul punto da parte del ricorrente, l’obbligo
motivazionale del giudice è assolto dando atto della effettuata verifica della insussistenza di
condizioni che impongano il proscioglimento dell’imputato e di tale adempimento ben può dare
conto con motivazione sintetica. Sez. 3, Sentenza n.39952 del 03/10/2006, dep. 05/12/2006 Rv.
235495, Cass sez 5 5.1.2006 n. 211 Cortese).

Il ricorso è inammissibile per assoluto difetto di specificità.

Nel caso in esame, il giudice ha motivato l’insussistenza di cause di non punibilità attraverso
l’espresso riferimento agli elementi di responsabilità emergenti dal verbale di arresto
dell’imputato

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
Così deciso il 13.3.2015

processuali e della somma di euro 1.500 in favore della Cassa delle ammende.

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