Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4762 del 06/11/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4762 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PAGLIARI RODOLFO N. IL 11/09/1982
avverso la sentenza n. 159/2012 TRIBUNALE di CHIETI, del
09/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
Data Udienza: 06/11/2014
76 Pagliari Rodolfo
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’imputato in epigrafe ricorre per cassazione avverso la sentenza recante applicazione
della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all’art. 186, commi 2,
lettera c, 2 bis e 2 sexies del Codice della strada.
L’impugnazione è manifestamente infondata. Le sanzioni amministrative accessorie non
possono formare oggetto dell’accordo tra le parti ed il giudice correttamente lo esplicita. La
fattispecie aggravata contestata.
Il ricorso è quindi inammissibile. Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore
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della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro-,..90 a
titolo di sanzione pecuniaria.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
Roma 6 novembre 2014
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sanzione irrogata è peraltro più mite di quella della revoca della patente prevista per la