Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47615 del 13/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47615 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SALLAY AHMED N. IL 16/08/1988
avverso la sentenza n. 13012/2014 TRIBUNALE di NAPOLI, del
12/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;

Data Udienza: 13/03/2015

In fatto e in diritto
Sallay Ahmed, ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per Cassazione
avverso la sentenza ex art. 444 c.p.p. emessa in data 12.7.2014 dal Tribunale di Napoli con
la quale al medesimo è stata applicata la pena di mesi otto di reclusione ed € 2.000,00 di
multa per il reato di cui all’art. 73, comma 5, D.p.r. 309/90 perché illecitamente deteneva al

grammi 10,05 e perché cedeva a persone non identificate hashish in quantità non identificate
per una somma pari ad € 50,00.
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, e deduce il vizio di
motivazione in relazione alla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.
Rileva il Collegio che il ricorso è, da un lato, privo della specificità prescritta dall’art. 581,
lett. c) in relazione all’art. 591 c.p.p. e, dall’altro, manifestamente infondato, in quanto la
sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che
ricorra una delle ipotesi di proscioglimento previste dall’art. 129 cod. proc. pen., può essere
oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal
testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità
ex art. 129 cod. proc. pen. (Cass. Sez.1, Sent.n. 4688 /2007 Rv. 236622).
Ebbene, riguardo al vizio motivazionale dedotto in merito alla assenza di cause di non
punibilità ex art. 129 c.p.p, il ricorrente, pur dolendosi della insufficienza delle
argomentazioni addotte dal giudicante, non indica in alcun modo le ragioni per le quali, in
presenza di una richiesta di applicazione della pena da lui proveniente, che presuppone la
rinuncia implicita a qualsiasi questione sulla colpevolezza, il Giudice avrebbe dovuto
disattendere tale richiesta e pervenire ad una decisione di proscioglimento basata
sull’evidenza della insussistenza dei fatti, della loro mancata commissione da parte
dell’imputato.
Questa Corte ha del resto costantemente affermato che nel giudizio definito ex art. 444
c.p.p. è inammissibile per genericità l’impugnazione nella quale sia stata lamentata la
mancata verifica o comunque l’omissione di motivazione in ordine alla sussistenza di cause
di non punibilità, ove la censura non sia accompagnata dalla indicazione specifica delle
ragioni che avrebbero dovuto imporre al giudice l’assoluzione o il proscioglimento ai sensi

fine di spaccio sostanza stupefacente del tipo hashish, di cui 5 stecche per un peso di

dell’art. 129 c.p.p. (Cass Sez. 3, Sentenza n. 1693 del 19/04/2000 Cc. (dep. 01/06/2000) Rv.
216583 Sez. 3, Sentenza n. 2932 del 22/09/1997 Cc. (dep. 06/11/1997) Rv. 209387)
E difatti è onere del ricorrente indicare l’esistenza di una possibile causa di non punibilità.
Qualora dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile
applicazione di cause di non punibilità, il giudizio negativo sulla ricorrenza di una delle
ipotesi previste dall’art. 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione;

anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e nella valutazione
negativa della non ricorrenza delle condizioni per una pronuncia di proscioglimento.
Conclusivamente, in assenza di specifica deduzione sul punto da parte del ricorrente,
l’obbligo motivazionale del giudice è assolto dando atto della effettuata verifica della
insussistenza di condizioni che impongano il proscioglimento dell’imputato e di tale
adempimento ben può dare conto con motivazione sintetica. La Corte Suprema ha ritenuto
che tale requisito sia soddisfatto dalla sentenza che affermi “non sussistono i presupposti per
l’applicazione dell’art.129 c.p.p.” (Sez. 3, Sentenza n.39952 del 03/10/2006 dep. 05/12/2006
Rv. 235495)
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma pari ad € 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13.3.2015

diversamente, deve ritenersi sufficiente una motivazione consistente nella enunciazione,

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