Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47614 del 13/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47614 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SCORRANO PASQUALE N. IL 04/10/1988
MAZZA VITO MARIO N. IL 20/11/1977
avverso la sentenza n. 1862/2012 GIP TRIBUNALE di TARANTO, del
06/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;

Data Udienza: 13/03/2015

Fatto e diritto
Mazza Vito e Scorrano Pasquale hanno proposto, per il tramite dei rispettivi difensori, distinti ricorsi
per Cassazione avverso la sentenza di applicazione delle pena ex art. 444 c.p.p. emessa nei loro
confronti dal Tribunale di Taranto in data 6.12.013 per il reato di cui agli art. 81 cpv cp, 73 d.pr
309/90.
Hanno dedotto a sostegno del ricorso, il difensore del Mazza, l’omessa motivazione della sentenza con

della sentenza con riguardo alla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
Il ricorso del Mazza è inammissibile perché generico e manifestamente infondato.
Il ricorrente, difatti, non introduce una puntuale, specifica censura in ordine alla denunciata mancanza
di motivazione, ma si limita a richiamare i principi generali enunciati da questa Suprema Corte in
materia di controllo di legittimità della motivazione, senza alcun concreto aggancio alla sentenza
oggetto dell’impugnazione, in relazione alla quale non specifica quali sono i punti oggetto di carente o
insufficiente motivazione.
Tali principi, peraltro, non si attagliano alla peculiarità del rito ex art. 444 e ss c.p.p., che richiede,
secondo pacifico orientamento di questa Corte, attesa la natura pattizia, una sentenza sintetica volta
alla verifica della congruità della pena con riferimento ai singoli punti dell’accordo (sez V n. 1610 rv
213206, sez V n. 489 rv 215488, sez IV n. 508 rv 194184, Sez. 3, n. 2932 Rv. 209387)
In conformità ai principi più volte enunciati in materia dalla Suprema Corte, poiché l’applicazione
della pena su richiesta delle parti è un istituto processuale in virtù del quale, da un lato, l’imputato e il
PM si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sul concorso di circostanze,
sulla comparazione delle stesse e sull’entità della pena, e, dall’altro il giudice ha il potere-dovere di
controllare l’esattezza dei menzionati punti dell’accordo nonché la congruità della pena richiesta, e di
applicarla dopo aver accertato che non emerga in modo evidente una delle cause di non punibilità
previste dal’art. 129 c.p.p., l’imputato non può dolersi con il ricorso per cassazione in ordine ad uno di
tali aspetti; si tratta difatti di doglianze inammissibili sia perché volte a rimettere in discussione i
contenuti dell’accordo sul quale le parti hanno espresso il loro consenso, sia perché mirano a ricostruire
i fatti, sul punto, in modo diverso da quello concordato (Cass. sez feriale 19.8.010 n. 32078, conformi a
Cass SU 29.11.05 n.17781 ).
Altrettanto inammissibile è il ricorso di Scorrano per assoluto difetto di specificità.
Il ricorrente, pur dolendosi della insufficienza delle argomentazioni poste alla base della pronuncia ex
art. 129 c.p.p, non indica in alcun modo le ragioni per le quali, in presenza di una richiesta di
applicazione della pena da lui proveniente, che presuppone la rinuncia implicita a qualsiasi questione
sulla colpevolezza, il Giudice avrebbe dovuto disattendere tale richiesta e pervenire ad una decisione di
1

riguardo alla valutazione della congruità della pena, il difensore dello Scorrano l’omessa motivazione

proscioglimento basata sull’evidenza della insussistenza dei fatti, della loro mancata commissione da
parte dell’imputato etc ex art. 129 cpp.
Questa Corte ha costantemente affermato che nel giudizio definito ex art. 444 cod proc. pen. è
inammissibile per genericità l’impugnazione nella quale sia stata lamentata la mancata verifica o
comunque l’omissione di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità, ove la
censura non sia accompagnata dalla indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto imporre al

del 19/04/2000 Cc. (dep. 01/06/2000 ) Rv. 216583 Sez. 3, Sentenza n. 2932 del 22/09/1997
Cc. (dep. 06/11/1997 ) Rv. 209387)
E difatti è onere del ricorrente indicare l’esistenza di una possibile causa di non punibilità. Qualora
dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di
cause di non punibilità, il giudizio negativo sulla ricorrenza di una delle ipotesi previste dall’art. 129
c.p.p.. deve essere accompagnato da una specifica motivazione; diversamente, deve ritenersi sufficiente
una motivazione consistente nella enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica
richiesta dalla legge e nella valutazione negativa della non ricorrenza le condizioni per una pronuncia di
proscioglimento.
Conclusivamente, in assenza di specifica deduzione sul punto da parte del ricorrente, l’obbligo
motivazionale del giudice è assolto dando atto della effettuata verifica della insussistenza di condizioni
che impongano il proscioglimento dell’imputato e di tale adempimento ben può dare conto con
motivazione sintetica. Sez. 3, Sentenza n.39952 del 03/10/2006, dep. 05/12/2006 Rv. 235495, Cass sez
5 5.1.2006 n. 211 Cortese)
Nel caso in esame, il giudice non si è limitato a ciò, ma ha anzi illustrato gli elementi di prova a carico
degli imputati (arresto in flagranza, sequestro dello stupefacente, contenuto delle intercettazioni) .
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1.500 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13.3.015

giudice l’assoluzione o il proscioglimento ai sensi dell’ art. 129 cod. proc. ( Cass Sez. 3, Sentenza n. 1693

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