Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4761 del 08/01/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 4761 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GRECO GIORGIO N. IL 09/02/1964
avverso l’ordinanza n. 1945/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
CATANZARO, del 31/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
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lette/sentite-1e conclusioni del PG Dott.

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Data Udienza: 08/01/2014

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RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 4.12.2012 il Magistrato di sorveglianza di Catanzaro
rigettava la richiesta di differimento provvisorio dell’esecuzione della pena
presentata da Greco Giorgio, detenuto in espiazione della pena complessiva di
anni 10 e giorni 12 di reclusione con fine pena al 13.12.2021.
Con ordinanza del 31.1.2013 D Tribunale di sorveglianza di Catanzaro,
acquisita una relazione integrativa del sanitario dell’istituto in ordine alla
affezione asmatica di cui soffriva il detenuto, ritenuta non necessaria la perizia

la richiesta di differimento facoltativo dell’esecuzione della pena e di detenzione
domiciliare ai sensi dell’art.47 ter comma 1 ter legge n.354 del 1975.
Avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza il difensore del condannato
ricorre per carenza di motivazione, motivazione illogica ed apodittica, violazione
di legge, travisamento del fatto , omessa valutazione di argomenti e prove
decisive:1) deduce genericità della motivazione che non consente di
comprendere in base a quale ragionamento il Tribunale di sorveglianza è giunto
alle proprie conclusioni; 2) il Tribunale di sorveglianza non dà conto delle
ragioni per cui non ha ritenuto di disporre una perizia d’ufficio
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1.La motivazione del provvedimento impugnato è specifica e dà pienamente
conto delle ragioni per le quali, sia Magistrato di sorveglianza che il Tribunale di
sorveglianza, hanno ritenuto che le condizioni di salute del condannato (affetto
da asma bronchiale e stato ansioso-depressivo) non presentassero profili di
incompatibilità con la detenzione carceraria.
2.11 Tribunale di sorveglianza ha reputato non necessario disporre una
perizia medico-legale avendo provveduto ad un aggiornamento della
documentazione sanitaria già acquisita, tramite un’ ulteriore relazione
integrativa del sanitario dell’istituto, il quale confermava che il detenuto è
adeguatamente curato e controllato in carcere, ove è seguito dallo psichiatra e
dallo psicologo, assume farmaci antidepressivi ed è sottoposto ad adeguata
terapia antistaminica e cortisonica per la cura della bronchite asmatica; ha
inoltre osservato che l’eventuale ed ipotetica insorgenza di complicazioni,
prospettate dal consulente della difesa, possono essere adeguatamente
affrontate sia all’interno dell’istituto di detenzione, sia, occorrendo, mediante il
pronto ricovero presto gli ospedali cittadini raggiungibili in pochi minuti.
La motivazione del Tribunale di sorveglianza è congrua, priva di vizi logici e
giuridicamente corretta, essendo conforme al principio che, ai fini del
differimento facoltativo dell’esecuzione della pena per infermità fisica, il grave

richiesta in ragione della completezza della documentazione sanitaria, rigettava

stato di salute va inteso come patologia implicante un serio pericolo per la vita o
la probabilità di altre rilevanti conseguenze dannose, eliminabili o procrastinabili
con cure o trattamenti tali da non poter essere praticati in regime di detenzione
inframuraria neppure mediante ricovero in ospedali civili o in altri luoghi esterni
di cura ai sensi dell’art. 11 della legge 26 luglio 1975 n. 354. (Sez. 1, n. 8936
del 22/11/2000 – dep. 05/03/2001, Piromalli, Rv. 218229)
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma il 8.1.2014.

P.Q.M.

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