Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4761 del 06/11/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4761 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MARINELLI FELICETTA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ERRIQUEZ GIOVANNI N. IL 24/01/1969
avverso la sentenza n. 3268/2008 CORTE APPELLO di BARI, del
14/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;
Data Udienza: 06/11/2014
Motivi della decisione
Contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Erriquez Giovanni in ordine al reato di cui
all’articolo 95 d.PR. 115/2002, ha proposto ricorso in cassazione
l’imputato chiedendone l’annullamento per violazione di legge in
quanto i giudici della Corte territoriale non avrebbero risposto
Il ricorso è inammissibile,
ex
articolo 606,
comma 3 ° ,
cod.proc.pen., perché proposto per motivi assolutamente non
specifici che non consentono di verificare quali siano i capi
ovvero i punti della sentenza sottoposti a censura.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro
1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7
– 13 giugno 2000 ).
P Q M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese
:ttoi
processuali e al versamento della somma
di mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 6 novembre 2014
gli
Il P
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alle doglianze proposte con l’atto di appello.