Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4761 del 06/11/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 4761 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ERRIQUEZ GIOVANNI N. IL 24/01/1969
avverso la sentenza n. 3268/2008 CORTE APPELLO di BARI, del
14/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 06/11/2014

Motivi della decisione

Contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Erriquez Giovanni in ordine al reato di cui
all’articolo 95 d.PR. 115/2002, ha proposto ricorso in cassazione
l’imputato chiedendone l’annullamento per violazione di legge in
quanto i giudici della Corte territoriale non avrebbero risposto

Il ricorso è inammissibile,

ex

articolo 606,

comma 3 ° ,

cod.proc.pen., perché proposto per motivi assolutamente non
specifici che non consentono di verificare quali siano i capi
ovvero i punti della sentenza sottoposti a censura.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro
1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7
– 13 giugno 2000 ).

P Q M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese

:ttoi

processuali e al versamento della somma

di mille euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 6 novembre 2014
gli

Il P

epte

alle doglianze proposte con l’atto di appello.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA