Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47609 del 13/02/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47609 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AL PAJAJI JAFFAR N. IL 26/03/1957
avverso la sentenza n. 6526/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
05/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;
Data Udienza: 13/02/2015
Fatto e diritto
Jaffar Nphaj,aii hia. proposto, a mezzo del difensore, ricorso per Cassazione avverso la sentenza
della Corte di Appello di Roma in data 5.3.2014, emessa a conferma della sentenza del Tribunale
di Roam 23.10..2009 con la quale è stato ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 171 ter co 2
lett a) L. 633/1941 e 648 c.p. per aver detenuto abusivamente per la vendita 883 cd musicalie 8 cd
Il ricorrente lamenta che la sentenza non ha fornito un adeguato supporto logico-argomentativo
della decisione assunta limitandosi a richiamare le argomentazioni della sentenza di primo grado.
Il ricorso è inammissibile perché assolutamente aspecifíco e generico. Nel censurare l’impugnata
sentenza per carenza ed illogicità della motivazione, il ricorrente si limita a riportare i principi di
diritto enunciati dalla Suprema Corte in materia senza precisare in alcun modo in cosa consista il
denunciato vizio motivazionale.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 favore della cassa
delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13.2.2015
per PC abusivamente riprodotti e privi del contrassegno SIAE, 1276 copertine per cd musicali.