Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4760 del 06/11/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4760 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
POMATICO MARIO N. IL 29/03/1984
avverso la sentenza n. 3008/2012 TRIB.SEZ.DIST. di AFRAGOLA, del
10/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
Data Udienza: 06/11/2014
42046/2013
Motivi della decisione
Il Tribunale di Napoli , con la sentenza in epigrafe indicata, ha condannato Pomatico
Mario per il reato di cui all’art. 116 cds, accertato il 15.4.2011.
Il ricorso è inammissibile sotto un duplice profilo.
Il primo è il mancato rispetto dei termini stabiliti per l’impugnazione. La sentenza è
stata emessa il 10 aprile 2013, alla presenza dell’imputato, con contestuale deposito
della motivazione; il ricorso è stato depositato il 27.4.2013, oltre il termine di 15
giorni stabilito dall’art.585, co.1, lett. a) cod.proc.pen.
Il secondo è il difetto di interesse da parte dell’imputato a contestare una statuizione a
sé favorevole.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di
euro 1000,00 (mille/00).
Così deciso il 6.11.2014
L’imputato ha presentato ricorso per cassazione con il quale eccepisce la erronea
applicazione di legge relativamente alla esclusione della recidiva nel biennio.