Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 476 del 17/12/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 476 Anno 2013
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) LICCARDI FRANCESCO N. IL 23/07/1972
avverso la sentenza n. 107/2006 TRIB.SEZ.DIST. di MARANO DI
NAPOLI, del 27/05/2008
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per j’ 0„,12/2_,…„.,,,-AéGetq. 4 v

Data Udienza: 17/12/2012

N.3479/12-RUOLO N. 11 P.U. (2022)
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 27 maggio 2008 il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di
Marano, ha condannato LICCARDI Francesco alla pena di C 200,00 di ammenda
per la contravvenzione di cui all’art. 650 cod. pen. [inottemperanza ad un ordine
impartitogli dal Comando polizia municipale di Portici (NA) di presentarsi presso
gli uffici di quel Comando per essere sentito in merito ad un incidente stradale

2.Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione LICCARDI Francesco
per il tramite del suo difensore, che ha dedotto:
I)-erronea applicazione della legge penale, in quanto era pacifico che, al
momento in cui gli era stato notificato l’invito a presentarsi alla polizia
municipale, egli si trovava ristretto nel carcere di Poggioreale (NA), si che non
era suo onere attivarsi per chiedere l’autorizzazione a recarsi presso il comando
della polizia municipale anzidetta;
I1)-erronea applicazione della legge penale, in quanto anche l’art. 180 codice
della strada sanciva come illecito amministrativo l’omessa presentazione alla
polizia municipale per rendere informazioni in materia di circolazione di un
autoveicolo, si che, per il principio di specialità, doveva ritenersi prevalente, nella
specie l’illecito amministrativo;
III)-errata applicazione della legge penale in quanto non era stato in alcun modo
accertato il contenuto del provvedimento notificatogli dalla polizia municipale.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1.In ordine al ricorso, non manifestamente infondato, proposto da LICCARDI
Francesco avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Napoli,
sezione distaccata di Marano in data 27 maggio 2008, va rilevato che il reato
ascrittogli (art. 650 cod. pen.: inosservanza di un ordine legittimamente a lui
impartito dall’autorità) è di natura contravvenzionale ed è stato accertato come
da lui commesso in data 3 dicembre 2004, si che, per esso, è ormai trascorso il
termine prescrizionale, fissato in anni 3 per i reati per i quali è prevista la pena
dell’arresto o dell’ammenda dall’art 157 primo comma, nella versione anteriore
alla modifica introdotta con legge 5.12.2005 n.251, applicabile siccome norma
più favorevole al ricorrente.
Detto termine, ai sensi dell’art. 160 terzo comma c.p., nella versione anteriore
alla citata legge 251/2005, applicabile per lo stesso motivo al ricorrente
1

occorso in Mugnano il 24 novembre 2004].

anzidetto, non può essere prolungato, nel massimo, oltre gli anni 4 e mesi 6, si
che, alla data odierna, il reato indicato in rubrica è da ritenere prescritto.
2.Ai sensi dell’art. 620 primo comma lettera a) cod. proc. pen., è dato pertanto
procedere all’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, essendo il
reato ascritto al ricorrente estinto per intervenuta prescrizione.
P.O.M.
prescrizione.
Così deciso il 17 dicembre 2012.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per

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