Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47594 del 30/04/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 47594 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GENTILI ANDREA

SENTENZA

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sul ricorso proposto da:

ZANNINI Arturo, nato a Sestri Levante (Ge) il 10 maggio 1955;

avverso la ordinanza del Tribunale di Genova del 9 marzo 2015;

letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentita la requisitoria del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.
Enrico DELEHAYE, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

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Data Udienza: 30/04/2015

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Genova, con ordinanza del 9 marzo 2015 ha rigettato il
ricorso, presentato da Zannini Arturo, avverso il provvedimento col quale il
precedente 10 febbraio 2015 il Gip del Tribunale di Genova aveva disposto il
sequestro preventivo di tre appartamenti di proprietà del ricorrente, indagato
per il reato di favoreggiamento della prostituzione in quanto aveva locato gli
appartamenti in questione a quattro persone che vi esercitavano la

Il Tribunale ha ritenuto ravvisabile nella condotta dello Zannini il fumus
commissi delicti sulla base del dato che, secondo quanto risultante dalla
sommarie informazioni testimoniali rese dai conduttori dei predetti immobili,
lo Zannini era consapevole dell’uso cui gli stessi erano stati da costoro
destinati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e, pertanto, lo stesso deve essere accolto.
Osserva, infatti, questa Corte che il Tribunale di Genova ha fondato il
proprio giudizio in relazione alla esistenza del fumus commissi delicti a carico
dello Zannini sulla base dell’elemento, indubbio, che questi fosse a
conoscenza della utilizzazione che degli immobili da lui concessi in locazione
era stata fatta dalle parti conduttrici.
In tale consapevolezza il Tribunale del riesame ligure ha ritenuto integrato
l’elemento soggettivo di cui al reato di favoreggiamento e sfruttamento della
prostituzione.
L’assunto fatto proprio dal Tribunale di Genova è tuttavia errato.
In più occasioni, infatti, questa Corte ha avuto modo di chiarire che,
diversamente da quanto ritenuto nella ordinanza impugnata, non integra il
reato di favoreggiamento della prostituzione la condotta di chi conceda, anche
in sublocazione, ad una prostituta dietro corrispettivo della quota parte del
canone un immobile nella propria disponibilità ove i due convivano, sebbene
in esso la donna vi eserciti per proprio conto la prostituzione (Corte di
cassazione, Sezione III penale, 17 febbraio 2014, n. 7338).
È stato, in particolare osservato che, laddove la locazione avvenga a
prezzo di mercato, la cessione del godimento di un appartamento ad un
soggetto che vi eserciti la prostituzione non è fattore di per sé idoneo ad
integrare gli estremi del reato di favoreggiamento della prostituzione sebbene
il conduttore fosse consapevole dell’uso cui immobile era destinato, ciò in
quanto la stipulazione del contratto e la messa a disposizione del locale non
rappresenta un effettivo ausilio al meretricio (Corte di cassazione, Sezione III
penale, 14 luglio 2013, n. 28754), essendo necessario, ove si voglia rilevare
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prostituzione.

l’esistenza del reato, il riscontro della prestazione da parte del locatore anche
di altri servizi in favore della prostituta che siano idonee di per sé ad
agevolare la attività di costei, quali la ricezione dei clienti, la fornitura di
profilattici o la predisposizione dei testi per le inserzioni pubblicitarie (Corte di
cassazione, Sezione III penale, 21 luglio 2013, n. 33160).
Nel caso in esame il Tribunale di Genova non ha evidenziato alcuna delle
predette attività collaterali né è risultato che il canone locativo versato in

esuberante rispetto all’ordinario canone di mercato.
Stante la rilevata violazione di legge nella individuazione degli elementi
relativi al fumus commissi delicti del reato a lui contestato il ricorso proposto
da Zannini Arturo deve essere accolto, col conseguente annullamento della
ordinanza impugnata ed il rinvio al Tribunale di Genova, che, in diversa
composizione, rivaluterà, alla luce degli elementi sopra riferiti, la fondatezza o
meno della richiesta di riesame del provvedimento di sequestro preventivo da
questo a suo tempo presentata.
PQM
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Genova.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2015
Il Consigliere e1stensore

favore dello Zannini per ciascuno degli appartamenti in sequestro fosse

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