Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47593 del 30/04/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 47593 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GENTILI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto dal:
Procuratore generale presso la Corte di appello di Trieste;

nei confronti di:
BOUBID Hedjla, nato a Ben Mehidi (Alg) il 26 luglio 1954;

avverso la sentenza n. 781/2014 del Tribunale di Udine del 7 aprile 2014;

letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale
Dott. Gioacchino IZZO, il quale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

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Data Udienza: 30/04/2015

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 7 aprile 2014, resa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.,
il Tribunale di Udine ha applicato a Boubir Hejdila, in ragione della
imputazione di cui all’art. 2, comma 1, del dl n. 463 del 1983, convertito, con
modificazioni, con legge n. 638 del 1983, per avere omesso, nella sua qualità
di legale rappresentante della Snc “Là di Boubir”, il versamento all’ente
previdenziale delle ritenute assistenziali e previdenziali operate sulle

di giorni 10 di reclusione ed euro 200,00 di multa, sostituita con la pena di
euro 2.500,00, da versarsi in 20 rate mensili.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore
generale presso la Corte di appello di Trieste, deducendo la erronea
applicazione della legge penale in cui il Tribunale sarebbe incorso nell’irrogare
una pena detentiva in misura inferiore al minimo previsto dal legislatore per
quel tipo di sanzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e, pertanto, lo stesso deve essere accolto.
Rileva, infatti, la Corte che, secondo la espressa previsione di cui all’art.
23 cod. pen., la pena della reclusione si estende dalla durata minima di 15
giorni sino a quella massima di 24 anni.
Ciò posto, si rileva che la disposizione violata dal prevenuto prevede quale
sanzione detentiva la reclusione sino al massimo di tre anni, di tal che, non
essendo stabilita una pena detentiva minima, questa deve essere
commisurata al minimo astrattamente previsto per il tipo di sanzione in
questione, ergo, trattandosi di reclusione, nella misura di 15 giorni.
Rileva, pertanto, la Corte la illegalità della sanzione applicata dal
Tribunale di Udine al prevenuto nella misura di 10 giorni di reclusione,
inferiore al minimo di legge.
La derivante illegittimità della sentenza che tale pena ha applicato non
può dirsi esclusa dal fatto che la determinazione della pena in questione sia
stata frutto della scelta negoziale della pubblica accusa e dell’imputato
ratificata dal giudicante, posto che, per quanto espressamente previsto
dall’art. 444, comma 2, cod. proc. pen., prima di ratificare l’accordo sulla pena
intervenuto fra le parti, il giudice ne avrebbe dovuto valutare la congruità,
dovendosi intendere per non congrua non solamente la pena che sia
sproporzionata, per eccesso o per difetto, alla entità del fatto ma anche quella
che non sia stata determinata in conformità ai pertinenti parametri legislativi.
La inadeguata valutazione operata dal Tribunale di Udine è la ragione
della illegittimità della impugnata sentenza.
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retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti nel mese di agosto 2011, la pena

Parimenti non può considerarsi ostativo alla ammissibilità della presente
impugnazione, introdotta dal locale Procuratore generale, il radicato
orientamento giurisprudenziale, in forza del quale non è ammissibile la
impugnazione della sentenza resa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.,
laddove essa si sostanzi nel tentativo di recedere dall’accordo sulla pena
intervenuto fra il rappresentante della pubblica accusa e l’imputato, o il suo
procuratore speciale, di fronte al giudice di primo grado (cfr. in tema: Corte di

penale, 7 ottobre 2013, n. 41137); va infatti precisato che il ricordato
indirizzo riguarda esclusivamente fattispecie nelle quali la avvenuta ratifica da
parte del giudice dell’accordo è stata condotta entro i confini del margine di
apprezzamento discrezionale della fattispecie di cui egli gode nella valutazione
dell’accordo intervenuto fra le parti e non anche nelle ipotesi, quale è la
presente, in cui il cattivo esercizio del potere valutativo del giudice ha
condotto a risultati in manifesto ed incontrovertibile contrasto coi parametri
legislativi.
L’annullamento della sentenza impugnata, travolge l’intero accordo
intervenuto fra pubblica accusa e imputato, sicché ll’annullamento va disposto
senza rinvio, ma con la trasmissione degli atti al Tribunale di Udine affinché
sia rinnovata di fronte ad esso la celebrazione del giudizio a carico del Boubir,
anche con la possibilità di procedere ad un nuovo patteggiamento, i cui
termini siano tuttavia rispettosi della normativa vigente in materia di
determinazione della pena.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli
atti al Tribunale di Udine.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2015
Il Consigliere e tensore

Il Presi

cassazione, Sezione I penale, 3 marzo 2014, n. 10067; idem Sezione III

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