Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47591 del 30/04/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 47591 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GENTILI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

BLANDIZZI Massimo, nato a La Spezia il 14 aprile 1964;

avverso la sentenza n. 982 della Corte di appello di Bologna del 7 marzo 2014;

letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentita la requisitoria del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
Enrico DELEHAYE, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

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Data Udienza: 30/04/2015

RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Genova in data 7 marzo 2014 ha confermato la
sentenza con la quale Blandizzi Massimo era stato condannato dal Tribunale di
La Spezia in data 20 giugno 2011 alla pena di giustizia essendo stato
riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 10-bis e 10- ter del dlgs n. 74
del 2000, per avere omesso, rispetto all’anno di imposta 2007, in qualità di
amministratore unico della Maggiani Autotrasporti Srl, il versamento delle

pari a euro 88.204,00, nonché il versamento, entro il termine previsto per
l’acconto del periodo di imposta successivo, dell’IVA risultante dalla
dichiarazione da lui presentata nella misura di euro 188.226,00 riguardo
all’anno 2007, e per un importo pari ad euro 211.831,00 riguardo all’anno
2008.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite
iI proprio difensore di fiducia, il Blandizzi, censurandola, quanto alla violazione
dell’art. 10-bis del dlgs n. 74 del 2000, in quanto si sarebbe dovuta applicare
in via analogica la sentenza n. 80 del 2014, con la quale, relativamente alla
fattispecie di cui all’art. 10-ter del medesimo dlgs, è stata innalzata la soglia
di punibilità elevandola sino alla concorrenza di euro 103.291,38 euro di
imposta omessa.
In via subordinata il ricorrente ha chiesto che fosse sollevata la questione
di legittimità costituzionale del citato art. 10-bis del dlgs n. 74 del 2000 nella
parte in cui prevede una soglia di punibilità più bassa di quella prevista per
altre analoghe violazioni.
Con riferimento alle violazioni dell’art. 10-ter del dlgs n. 74 del 2000, il
ricorrente ha lamentato la omessa motivazione della sentenza impugnata in
ordine al motivo di gravame col quale era stato dedotto, riguardo all’IVA non
versata relativamente all’anno di imposta 2008, che la entità della somma il
cui versamento era stato omesso fosse inferiore a quella contestata, censura
diventata tanto più significativa in quanto, secondo la difesa del ricorrente,
ora la omissione sarebbe divenuta inferiore alla soglia di punibilità.
La sentenza della Corte ligure è, infine, censurata nella parte in cui in
essa si è ritenuto essere il più grave fra i reati in continuazione quello di cui al
capo A) della rubrica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, risultato solo parzialmente fondato, deve essere accolto per
quanto di ragione.
Con riferimento al primo motivo di ricorso – col quale il prevenuto lamenta
il fatto che la Corte genovese non abbia ritenuto di estendere, in via
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ritenute alla fonte da lui operate e di cui al modello 770, per un importo totale

analogica, anche all’art. 10-bis della legge n. 74 del 2000 la portata della
sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2014, con la quale è stata
dichiarata la illegittimità costituzionale dell’art.

10-ter del d.lgs. n. 74 del

2000, nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre
2011, puniva l’omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto, dovuta in
base alla relativa dichiarazione annuale, anche se l’omissione aveva ad
oggetto importi non superiori, per ciascun periodo di imposta, ad euro

analogica di una normativa la quale preveda la indicazione di una precisa
soglia di punibilità, essendo la quantificazione di essa rimessa esclusivamente
alla discrezionalità del legislatore) che in ogni caso le ragioni che hanno
condotto il giudice delle leggi a dichiarare la illegittimità costituzionale della
predetta disposizione legislativa, riguardanti il deteriore trattamento
normativo applicabile a chi avesse omesso il versamento dell’IVA pur
regolarmente dichiarata, rispetto a quello riguardante il soggetto che,
manifestando una più insidiosa capacità criminale, avesse omesso sia il
versamento dell’imposta che la presentazione della dichiarazione ovvero
avesse omesso il versamento avendo presentato una dichiarazione infedele,
sono fondate su peculiarità delle singole fattispecie prese in considerazione,
sicché deve escludersi la possibilità di una applicazione analogica del principio
espresso dalla Corte costituzionale in assenza delle medesime condizioni che
hanno giustificato la pronunzia contenuta nella sentenza n. 80 del 2014.
Con riferimento alla eccezione di legittimità costituzionale dell’art.

10-bis

del dlgs n. 74 del 2000, rileva la Corte che analoga questione già è stata di
recente dichiarata inammissibile in quanto manifestamente infondata, con
sentenza n. 52038 del 2014 di questa stessa Sezione della Suprema Corte e
con motivazione contenente argomentazioni che, apparendo tuttora
pienamente condivisibili, debbono intendersi qui integralmente ribadite.
Inammissibile è il motivo di impugnazione avente ad oggetto la pretesa
erroneità della individuazione operata dai giudici del merito del più grave fra i
reati contestati al Blandizzi ai fini del computo della pena a seguito della
ritenuta unificazione dei medesimi sotto il vincolo della continuazione.
Osserva, infatti, il Collegio – a prescindere dalla estrema genericità del
motivo di ricorso, nel quale non è assolutamente indicata la ragione per la
quale, identica essendo sia nel minimo che nel massimo la sanzione edittale
relativa ai due reati in questione, non dovrebbe essere corretta la
determinazioni del più grave fra essi operata dai giudici del merito – che la
censura in tal modo proposta risulta integrare la deduzione di una pretesa
violazione di legge e come tale essa è, peraltro, segnalata dallo stesso
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103.291,38 – rileva la Corte (al di là della impraticabilità della estensione

ricorrente nella intestazione del motivo di ricorso, ove è chiarito che lo stesso
è formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen.
Ciò posto, osserva la Corte che, secondo la previsione di cui all’art. 606,
comma 3, cod. proc. pen. è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione
avente ad oggetto una violazione di legge non rilevabile di ufficio laddove esso
non riguardi vizi già dedotti coi motivi di impugnazione presentati in grado di
appello.

proposizione dell’appello avverso la sentenza del giudice di prime cure, il
Blandizzi abbia dedotto sotto il presente specifico profilo il criterio di
determinazione della pena seguito dai giudici del merito, la doglianza ora in
esame deve essere dichiarata inammissibile.
Fondato è, invece, il secondo motivo di impugnazione, esaminato per
ultimo per comodità espositiva; con esso il ricorrente si lagna del fatto che la
Corte territoriale, a fronte di una sua specifica doglianza formulata in sede di
gravame e con la quale egli aveva eccepito che l’ammontare dell’IVA evasa
relativamente all’anno di imposta 2008 doveva essere quantificata non in euro
211.831,00 ma in euro 94.747,00 come risultante dalla dichiarazione da lui
presentata per l’anno di imposta in questione, abbia trascurato di fornire ad
essa una risposta.
Al riguardo osserva la Corte che, secondo la sua radicata giurisprudenza
sussiste il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma primo, lett.
e), cod. proc. pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice a
fondamento dell’affermazione di responsabilità dell’imputato siano prive di
completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di
appello e dotate del requisito della decisività (Corte di cassazione, Sezione V
penale, 22 gennaio 2014, n. 2916; idem Sezione VI penale, 16 settembre
2009, n. 35918).
Nel caso di specie la Corte genovese, a fronte del descritto motivo di
impugnazione, dotato del carattere della decisività in quanto, se accolto,
avrebbe comportato la riduzione dell’ammontare della imposta evasa al di
sotto della nuova soglia di punibilità derivante dalla applicazione della
sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2014, ha genericamente
confutato diverse ragioni di censura indipendenti da quelle dedotte dal
ricorrente, in tal modo venendo patentemente meno al proprio dovere di
valutare la fondatezza dei motivi di appello sollevati avverso la sentenza di
primo grado.
Pertanto, con riferimento alla motivazione con la quale è stata confermata
la dichiarazione di penale responsabilità del Balduzzi in ordine al solo reato di
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Considerato che nel caso in esame non risulta che, in occasione della

cui al capo C) della rubrica, la sentenza impugnata deve essere annullata,
ferme restando le altre, indipendenti, statuizioni relative ai restanti capi di
imputazione, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Genova che,
riesaminato il motivo di gravame avente ad oggetto il ricordato capo c) della
rubrica, provvederà, all’esito, anche alla eventuale rideterminazione della
pena irroganda.
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo

C) della

Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2015
Il Consigliere estensore

Il Presi

rubrica, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Genova.

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