Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4759 del 08/01/2014
Penale Sent. Sez. 1 Num. 4759 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ticconi Leo
n. il 19 settembre 1950
Ticconi Giovanna
n. il 28 settembre 1949
Ticconi Giulio
n. il 20 novembre 1947
Ticconi Ernesto
n. il 1 febbraio 1952
avverso
l’ordinanza 5 dicembre 2012 — Tribunale di Roma;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
lette le conclusioni scritte del rappresentante del Pubblico Ministero, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto la qualificazione del ricorso come opposizione;
Data Udienza: 08/01/2014
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale
Ritenuto in fatto
1. — Con ordinanza deliberata in data 5 dicembre 2012, depositata in cancelleria il 13 marzo 2013, il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile l’incidente di esecuzione avanzato nell’interesse di Ticconi Ugo (e, successivamente al decesso di
questo, nell’interesse degli eredi Ticconi Leo, Ticconi Giovanna, Ticconi Giulio e Ticconi Ernesto) volto a ottenere la revoca della confisca dell’immobile sito in Acuto
prevenzione, per mancanza di legittimazione; l’immobile intestato a Gaglieti Romina, figlia di Rolando, era stato poi confiscato in quanto la medesima non disponeva
delle fonti di reddito sufficienti per consentirle di acquistare l’immobile in questione,
ritenuto nella disponibilità del Rolando, o di pagare il relativo mutuo fondiario. Il
Ticconi Ugo, dal suo canto, si doleva di non essere stato avvisato della pendenza
della procedura di prevenzione assumendo di essere titolare di un diritto reale di
godimento senza però chiarire quale.
2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, hanno interposto tempestivo ricorso per cassazione Ticconi Leo, Ticconi Giovanna, Ticconi Giulio e Ticconi Ernesto ribadendo di non essere stati posti nella condizione di intervenire quale titolari di un diritto reale di godimento sull’immobile confiscato.
L’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati
e confiscati alla criminalità organizzata, in personale del Direttore e rappresentata e
difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, ha depositato in data 29 dicembre 2013
memoria con cui chiedeva la declaratoria di inammissibilità e infondatezza del ricorso.
Osserva in diritto
3. — Il ricorso va qualificato come opposizione e gli atti trasmessi al Tribunale di
Roma per l’ulteriore corso.
Deve preliminarmente rilevarsi, in modo assorbente, che, in tema di esecuzione
dei provvedimenti giurisdizionali, ai sensi dell’art. 667 cod. proc. pen., comma
quarto avverso il provvedimento che decide sulla istanza di dissequestro e restituzione di cose sequestrate e sulla confisca è dato proporre opposizione davanti allo
stesso giudice e non il ricorso per cassazione. Vero è che, nella specie, il provvedimento reiettivo è stato reso non de plano, ma previo espletamento della procedura
camerale; tuttavia (pur non ignorandosi un diverso orientamento giurisprudenziale
Ud. in c.c.: 8 gennaio 2014 — Ticconi Ugo — RG: 24478/13, RU: 13;
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(FR) disposta nel procedimento a carico di Gaglieti Rolando, sottoposto a misura di
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale
altra volta espresso: Cass., Sez. 6, 25 ottobre 2007, n. 45326; Sez. 1, 2 dicembre
1996, n. 6387; Sez. 1, 24 febbraio 1995, n. 1146), deve ritenersi che anche in siffatta ipotesi debba trovare applicazione la regola predetta, sul decisivo rilievo che il
giudice del merito ha cognizione piena della res iudicanda, non limitata ai rinvenibili
vizi di cui all’art. 606 cod. proc. pen., (Cass., Sez. 1, 20 febbraio 2007, n. 26021;
Sez. 1, 20 settembre 2007, n. 36231; Sez. 1, 9 marzo 2007, n. 18223; Sez. 1, 10
luglio 2007, n. 28045; Sez. 3, 5 dicembre 2992, n. 8124; Sez. 3, 7 aprile 1995, n.
per questi motivi
qualificato il ricorso come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, 1’8 gennaio 2014
Il Presidente
1182).