Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47589 del 30/04/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 47589 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

PELLEGRINO Nunziante, nato a Salerno il 9 gennaio 1963;

avverso la sentenza n. 2409/14 della Corte di appello di Salerno del 25 settembre
2014;

letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentita la requisitoria del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
Enrico DELEHAYE, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

1

Data Udienza: 30/04/2015

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 25 settembre 2014 la Corte di appello di Salerno ha
confermato la decisione con la quale il precedente 6 luglio 2012 il Tribunale di
quella stessa città aveva dichiarato la penale responsabilità di Nunziante
Pellegrino in ordine al reato di cui agli artt. 81, cpv, cod. pen. e 2, comma 1bis, della legge n. 638 del 1983, per avere omesso il versamento all’INPS dei
contributi previdenziali ed assistenziali trattenuti sulla retribuzioni corrisposte

febbraio 2009m per il complessivo ammontare di euro 2274,00,
condannandolo, pertanto, alla pena di giustizia.
Ha interposto ricorso per cassazione il Nunziante, deducendo tre motivo di
impugnazione, di seguito sintetizzati.
Col primo di essi il ricorrente ha dedotto la asserita nullità della sentenza
per non avere la Corte di merito dato atto della avvenuta contestazione in
sede amministrativa della omissione da parte dell’INPS; col secondo,
diffusamente argomentato, il ricorrente si duole che la Corte di Salerno non
ha accertato l’avvenuta corresponsione da parte del datore di lavoro delle
retribuzioni ai propri dipendenti previo trattenimento della quota oggetto della
contribuzione previdenziale ed assistenziale; col terzo, anch’esso diffusamente
illustrato, lamenta in sostanza la idoneità probatoria dei cosiddetti modelli
DM10.
CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso proposto è inammissibile.
Esaminando partitamente i tre motivi di impugnazione formulati dal
ricorrente, osserva il Collegio, quanto al primo di essi, che lo stesso è
inammissibile.
Rileva, infatti, il Collegio che il Nunziante, allorché, ha impugnato la
sentenza di primo grado di fronte alla Corte di appello di Salerno non ha
affatto dedotto la circostanza, quale fattore impeditivo della punibilità della
sua condotta, di non avere mai ricevuto l’avviso da parte dell’INPS
dell’avvenuto accertamento a suo carico della omissione contributiva; è,
pertanto, di tutta evidenza che egli non possa ora in sede di legittimità porre
nuovamente in discussione, sia pure sotto le spoglie della affermata carenza
di motivazione, un punto di fatto che, per non essere stato oggetto di
specifica censura in sede di gravame, deve a questo punto essere considerato
definitivamente accertato senza che ci fosse la necessità da parte del giudice
di appello di una specifica motivazione sul punto, non essendo lo stesso stato
contestato in precedenza.

2

ai propri dipendenti nei mesi di dicembre 2007, ottobre 2008 e gennaio e

Anche il secondo motivo di impugnazione, afferendo a profili
precedentemente incontestati della ricostruzione in fatto della vicenda
contenziosa come operata dai giudice del merito, è palesemente
inammissibile.
Infine riguardo al terzo motivo, relativo alla valenza probatoria dei modelli
DM 10 ai fini della dimostrazione dell’avvenuto versamento delle retribuzioni
in favore dei dipendenti, rileva il Collegio – al di là della inammissibilità della

trattamenti retributivi, essendo, come dianzi chiarito, questione di fatto
oramai non più suscettibile di riesame in sede di legittimità – che in più
circostanze la Corte ha ribadito il principio secondo il quale in materia di
omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal
datore di lavoro, l’onere incombente sul pubblico ministero di dimostrare
l’avvenuta corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti è assolto
con la produzione del modello DM 10, con la conseguenza che grava
sull’imputato il compito di provare, in difformità dalla situazione rappresentata
nelle denunce retributive inoltrate, l’assenza del materiale esborso delle
somme (ex multis: Corte di cassazione Sezione III penale, 19 febbraio 2014,
n. 7772; idem Sezione III penale, 10 settembre 2013, n. 37145, nonché,
Corte di cassazione, Sezione III penale, 9 settembre 2014, n. 37330)).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, secondo la
previsione di cui all’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2015
Il consigliere estensore

Il Pre

nte

specifica questione avente ad oggetto l’avvenuta corresponsione dei detti

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