Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47588 del 30/04/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 47588 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GENTILI ANDREA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
CALVINI Simone, nato a Sanremo (Im) il 12 luglio 1974;

IL

– 2 D I C 2015

PELLEGRINO Roberto, nato a Seminara L(Rc) il 2 aprile 77;

avverso la sentenza della Corte di appello di Genova del 27 maggio 2014;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e i ricorsi introduttivi;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentita la requisitoria del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
Enrico DELEHAYE, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza
impugnata con rinvio quanto alla ricorrenza della aggravante di cui all’art. 7 del di
n. 152 del 1991; il rigetto del ricorso nel resto;
sentiti, altresì, l’avv. Marco BOSIO, del foro di Imperia, per Pellegrino Roberto, e
l’avv. Mario VENTIMIGLIA, del foro di Imperia, in sostituzione dell’avv.ssa Daniela
Margherita RUSSO, del foro di Torino, per Calvini Simone, i quali hanno insistito per
l’accoglimento dei rispettivi ricorsi.
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Data Udienza: 30/04/2015

RITENUTO IN FATTO
Calvini Simone e Pellegrini Roberto hanno impugnato di fronte alla Corte
di cassazione la sentenza con la quale la Corte di appello di Genova,
parzialmente riformando la decisione assunta in primo grado dal Gip del
Tribunale di Genova all’esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato la penale
responsabilità del primo in ordine ad una ampia serie di condotte, poste in
essere anche in concorso con terzi, riconducibili alla detenzione ed allo spaccio

di incendio, uno dei quali rimasto alla stadio di tentativo, e quella del secondo
relativamente a due degli episodi di incendio e danneggiamento per i quali è
stato ritenuto responsabile il Calvini, avendo il Pellegrino nell’occasione svolto
il ruolo di mandante, nonché in relazione alla violazione dell’art. 73, comma 1,
del dPR n. 309 del 1990, per essere stato, in più occasioni, il fornitore dello
stupefacente, del tipo cocaina, che il Calvini aveva successivamente
spacciato; in particolare sarebbe risultato che il Pellegrino avrebbe
ricompensato il Calvini, per le condotte delittuose loro contestate, attraverso
la consegna dello stupefacente di cui al capo N) della rubrica.
Nelle loro impugnazioni i due ricorrenti hanno ambedue contestato la
legittimità della sentenza in quanto essa si fonderebbe principalmente sulle
dichiarazioni rese da tale Bonomo Stefano, amico e complice del Calvini, il
quale, ad avviso della difesa di quest’ultimo, oltre ad avere motivi di rancore
verso il ricorrente, tali da giustificare sotto il profilo soggettivo la falsità delle
accuse da lui mosse, sarebbe caduto in numerose contraddizioni, sicché il suo
racconto ne sarebbe risultato oggettivamente inattendibile; mentre lo stesso,
per la parte in cui risponde a verità potrebbe essere stato alimentato dalle
fonti giornalistiche che avevano trattato la vicenda degli incendi di cui alle
imputazioni.
Illuminante sarebbe, al riguardo, il fatto che il Bonomo non abbia mai
dato notizia della presenza, in occasione di uno di questi, di un altro veicolo
simile a quello danneggiato, notizia questa mai apparsa sui giornali.
Quanto alle imputazioni aventi ad oggetto i reati connessi allo spaccio di
stupefacenti, la difesa del Calvini ha lamentato il fatto che la Corte abbia
ritenuto provata la responsabilità del predetto sulla sola base delle
intercettazioni telefoniche, dal contenuto equivoco ed in assenza di alcun reale
riscontro; ancora è contestata la attribuibilità al Calvini della aggravante di cui
all’art. 7 del di n. 152 del 1991, aggravante consistente nell’aver agito
utilizzando il metodo mafioso; osserva, infatti, la difesa del ricorrente che non
vi è stato alcun riferimento a comportamenti intimidatori, tali da alludere alla

di stupefacenti nonché per tre episodi di incendio e danneggiamento a seguito

metodica mafiosa, ovvero al fatto che si sia agito al fine di agevolare
un’associazione mafiosa, della cui esistenza non vi è alcuna traccia.
Osserva, altresì, la difesa del ricorrente che nella determinazione della
pena non è chiarito quale sia stata la incidenza della aggravante di cui al
citato art. 7, elemento non irrilevante in quanto l’esistenza di questa osta alla
concessione di taluni benefici penitenziari.
La difesa del Calvini lamenta anche il fatto che, in relazione ai reati

nell’ipotesi di cui al comma 5 dell’art. 73 del dPR n. 309 del 1990.
Con riferimento al ricorso del Pellegrino, ribadito che anche questi
lamenta la attendibilità delle dichiarazioni accusatorie del teste Bonomo, si
precisa che, quanto alla imputazione di cui al capo N), della rubrica, relativa
alla attività di fornitura dello stupefacente al Calvini, il ricorrente si duole del
fatto che la sentenza abbia motivato sul punto richiamando le argomentazioni
svolte in relazione alla speculare ipotesi di reato ascritta al Calvini, così
omettendo di esaminare gli specifici motivi di gravame presentati al riguardo
dal Pellegrini.
Anche questi lamenta, poi, la attribuzione a suo carico della aggravante di
cui all’art. 7 del di n. 152 del 1991 (la quale risulterebbe insussistente)
nonché il criterio adottato per la determinazione della pena, in quanto il
giudice di seconde cure, nel quantificare la pena a seguito della parziale
riforma della sentenza del Gip del Tribunale di Genova, avrebbe omesso di
indicare l’entità dell’aumento relativo al capo B) della rubrica, ritenuto in
continuazione con gli altri contestati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi, risultati solo parzialmente fondati, debbono essere accolti per
quanto di ragione.
Attesa la sostanziale identità della regioni di doglianza esposte dai due
ricorrenti, esse, laddove coincidenti, possono essere trattate congiuntamente.
Come detto ambedue i ricorrent* lamentano il fatto che la Corte
territoriale abbia ritenuto l’attendibilità del dichiarante Bonomo ed abbia, sulla
base di quanto da lui riferito, confermato la dichiarazione della loro penale
responsabilità.
Osserva, al riguardo, la Corte che, diversamente da quanto sostenuto dai
ricorrenti, le dichiarazioni indizianti riportate dal Bonomo appaiono essere
dotate di qual carattere di precisione ed univocità che le rende perfettamente
idonee a fondare il giudizio di penale responsabilità formulato a loro carico dai
giudici del merito.

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relativi agli stupefacenti, la Corte non abbia ritenuto che gli stessi ricadevano

Osserva, infatti, la Corte che i giudici del merito hanno valutato la
attendibilità di quanto riferito dal Bonomo sia sulla scorta della obbiettiva
esistenza di rapporti di intensa familiarità fra lui ed il Calvini, documentati non
soltanto dal discretamente ampio periodo in cui i due sono stati detenuti
presso il medesimo carcere ma anche dalla loro prosecuzione ben posteriore a
detto periodo; tale era il legame amicale fra i due che non vi è alcuna
inverosimiglianza nel fatto che il Calvini si avvalesse della collaborazione del

stesso Bonorno, evidentemente direttamente informato di esse, ha poi riferito
alla autorità giudiziaria; ma ulteriori riscontri della veridicità del contenuto di
quanto riferito dal Bonomo, a comprova della sua attendibilità secondo la
previsione dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., sono forniti dalle
intercettazioni telefoniche richiamate dai giudici della Corte ligure;
intercettazioni tramite le quali è emersa l’esistenza della assidua opera di
spaccio di stupefacenti compiuta dal Calvini attraverso i rifornimenti che gli
provenivano ad opera del Pellegrino.
Con

riferimento

alle

dichiarazioni

accusatorie

relative

alla

compartecipazione, con il ruolo di mandante, del Pellegrini negli episodi di cui
ai capi B) e D) della rubrica elevata nei confronti degli imputati, va
considerato che costituisce riscontro di quanto riferito dal Bonomo il fatto che
il Calvini abbia ritenuto di dovere chiedere al Pellegrino il benestare prima di
procedere ad un altro, autonomo, attentato incendiario, al quale il Pellegrino
era estraneo, (si tratta dell’episodio contestato al capo A della rubrica), atteso
che la richiesta di tale autorizzazione non è spiegabile diversamente da come
la ha intesa la Corte di appello, cioè come acquisizione del benestare da parte
di chi, già in passato, aveva commissionato al Calvini operazioni dello stesso
contenuto.
Con riferimento al motivo di impugnazione introdotto dalla difesa del
Calvini, avente ad oggetto il vizio di motivazione della sentenza gravata
nonché di violazione di legge relativamente al fatto che, con riferimento alle
imputazioni connesse alla spaccio di stupefacenti, la fonte di prova sia
costituita unicamente dalle intercettazioni telefoniche, senza che queste siano
mai state avvalorate dall’avvenuto sequestro di dette sostanze, osserva
questa Corte come non sia dell’ultima ora ma vada inquadrato in un
consolidato orientamento giurisprudenziale il principio secondo il quale la
prova dei reati di detenzione a fini di spaccio e di spaccio di sostanza
stupefacente non deriva soltanto dal sequestro o dal rinvenimento della
sostanza, potendo siffatta condotta desumersi da altre risultanze probatorie
(Corte di cassazione , Sezione IV penale, 16 dicembre 2009, n. 48008), quali
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Bonomo per lo svolgimento delle sue attività criminose, sullt qual, poi ( lo

certamente possono essere anche le intercettazioni telefoniche (Corte di
cassazione, Sezione IV penale, 20 dicembre 2005, n. 46299), risultando nel
caso di specie rispettato anche il criterio della particolare attenzione e rigore
nella valutazione della prova indiziaria indicato dal giudice della legittimità
(Corte di cassazione, Sezione III penale, 22 aprile 2015, n. 16792), avendo la
Corte di merito potuto incrociare, così da corroborarne il valore indiziante, gli
elementi rivenienti dalle intercettazioni con le convergenti dichiarazioni rese

Riguardo alla censura avente ad oggetto la motivazione della sentenza
della Corte di Genova in ordine all’accertamento della penale responsabilità
del Pellegrina relativamente alla fattispecie di cui al capo N) della rubrica,
censura che si sostanzia in un affermato vizio di omessa motivazione per
essere tale specifico capo della sentenza motivato attraverso il richiamo della
parte della sentenza in cui è dimostrata la penale responsabilità del Calvini
relativamente al capo O) della contestazione, avente ad oggetto il medesimo
fatto, vísto però dalla prospettiva di chi (il Calvini) riceveva lo stupefacente
che altri (il Pellegrino) gli cedeva, rileva la Corte che la struttura letteralmente
speculare dei reati ai due ascritti consente in linea di principio la modalità di
redazione della motivazione della sentenza adottata dalla Corte ligure,
essendo evidente che la prova della ricezione da parte del Calvini dello
stupefacente cedutogli dal Pellegrino implica di necessità la prova della
avvenuta cessione di tale sostanza da parte di questo al Calvini.
Nel caso di specie siffatta prova è desunta, attraverso un plausibile
procedimento di inferenza logica, dalla Corte di appello tramite il riscontro del
fatto – riferito dal Bonomo ma desumibile anche dal contenuto di talune
intercettazioni nella quali il Calvini riferisce che dopo una certa data, nella
quale egli è risultato essersi recato a Mentone, avrebbe avuto nuovamente
disponibilità di droga – che il Calvini si riforniva di stupefacente ogni volta che
si recava a Mentone, ove si trovava il Pellegrino con il quale in tali occasioni il
medesimo si incontrava, e che il primo era debitore del secondo per
un’ingente somma di danaro la cui causale è stata ragionevolmente rinvenuta
dalla Corte nella fornitura degli stupefacenti, atteso che, come la Corte ha
rilevato essere emergente da un’altra della numerose intercettazioni
telefoniche acquisite agli atti, finché quel debito non fosse stato onorato non
avrebbe più avuto la disponibilità dello stupefacente.
Nessuna censura può, pertanto, essere validamente mossa alla tecnica di
redazione della motivazione della sentenza adottata dalla Corte genovese,
posto che il richiamo alla motivazione con la quale è stata confermata la
penale responsabilità del Calvini riguardo alla imputazione a lui mossa sub O)
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dal teste Bonomo.

della rubrica, fornisce anche gli elementi per la conferma della pronunzia di
condanna del Pellegrino in ordine ai fatti a lui contestati sub N) della rubrica
medesima.
Va, a questo punto, ancora rilevata la palese infondatezza del motivo di
impugnazione, formulato dalla difesa del solo Calvini e riguardante la
violazione di legge per la mancata qualificazione dell’episodio di cui al capo P)
della rubrica entro il perimetro del nuovo comma 5 dell’art. 73 del dPR n. 309

essendo sufficiente ai fini della esclusione della sussistenza della ipotesi di
lieve entità che la fattispecie, anche per uno solo dei parametri
legislativamente indicati (cioè mezzi, modalità e circostanze della azione
nonché quantità e qualità della sostanza stupefacente trattata e oggetto della
condotta criminosa), trasmodi rispetto alla lieve entità del fatto

(ex multis:

Corte di cassazione, Sezione III penale, 19 marzo 2014, n. 27064) – il non
modesto dato ponderale dello stupefacente richiamato nel capo di
imputazione in questione (si tratta, infatti, di ben 125,33 grammi di cocaina)
esclude cha la fattispecie possa essere ritenuta di lieve entità.
Fondato è, viceversa, il motivo di impugnazione avente ad oggetto la
ricorrenza della speciale aggravante di cui all’art. 7 del di n. 152 del 1991,
convertito con modificazioni, con legge n. 203 del 1991.
Va, infatti, sul punto, ribadito il principio secondo il quale affinché sia
configurabile, nella condotta criminosa, la circostanza aggravante prevista
dall’art. 7 del di n. 152 del 1991, convertito, con modificazioni, con legge n.
203 del 1991 (consistente nell’aver commesso il fatto avvalendosi delle
condizioni previste dall’art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare
l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo), occorre che i reati o
il reato di cui l’aggravante costituisce circostanza sia realizzato tramite
l’effettivo utilizzo del metodo mafioso e, cioè tramite l’impiego della forza di
intimidazione derivante dal vincolo associativo (Corte di cassazione, Sezione V
penale, 13 ottobre 2014, n. 42818; idem Sezione II penale. 8 luglio 2013, n.
28861).
Ora, rileva questa Corte, nel caso in questione la Corte territoriale ha
ritenuto di dovere estrapolare l’adozione, nella esecuzione dei reati contestati
al Calvini ed al Pellegrino in concorso fra loro (si tratta dei capi B e D della
rubrica), del metodo mafioso sulla base esclusivamente della “peculiare carica
di intimidazione connessa allo strumento prescelto (attentato ai danni dei
mezzi operativi presenti in cantiere)” operando, in tale modo una
inammissibile equazione in forza della quale ogni ipotesi di intimidazione che
sia connessa allo svolgimento di un’attività imprenditoriale, laddove sia volta a
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del 1990, posto che, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale –

dissuadere l’intimidito, indirizzandosi materialmente sui suoi strumenti
aziendali, dallo svolgimento della propria attività, integrerebbe gli estremi del
metodo mafioso; nel caso di specie, peraltro, la illogicità della operazione
ermeneutica operata dalla Corte territoriale, ed attraverso la quale si
realizzerebbe una inammissibile estensione della aggravante in questione di
fatto ad ogni ipotesi di condotta illecita volta a comprimere, in relazione ad
atti connessi allo svolgimento della propria professione, la volontà di un

rilevi il fatto che, con la medesima sentenza con la quale la Corte di Genova
ha ritenuto di dovere riconoscere a carico dei prevenuti l’aggravante del
metodo mafioso (la cui principale valenza è quella di evocare la forza
intimidatrice derivante dal vincolo associativo che avvince e fortifica i soggetti
agenti), essa ha, altresì, escluso – in assenza di comunicazioni, verbali o non
verbali, dirette o indirette – che a carico dei prevenuti fosse ravvisabile anche
la commissione del reato di estorsione; di tal che appare difficilmente
ipotizzabile, in assenza sia della peculiare caratura criminale degli agenti, non
identificabili come strutturalmente e notoriamente compartecipi di sodalizi
criminosi caratterizzati dalla forza intimidatrice del gruppo, sia di forme
inequivoche di trasmissione, ancorché silenti, del predetto messaggio
intimidatorio, la ricorrenza della predetta circostanza aggravante.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con riferimento
alla sussistenza a carico dei due prevenuti della aggravante in questione, con
rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Genova che riesaminerà, alla
luce dei rilievi dianzi espressi, sia la rilevabilità della predetta circostanza sia
le eventuali ricadute della adottanda statuizione in ordine alla necessaria
rideterminazione del trattamento sanzionatorio, col conseguente attuale
assorbimento dei residui motivi di impugnazione aventi ad oggetto la
dosimetria della pena inflitta ai ricorrenti; restano viceversa definitivamente
ferme, per effetto del rigetto dei restanti motivi di impugnazione, le altre
decisioni contenute nella sentenza della Corte di appello di Genova, in
relazione alla dichiarazione di penale responsabilità di Calvini Simone e
Pellegrino Roberto in relazione ai reati loro contestati.
PQM

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla aggravante di cui all’art. 7
del d.l. n. 152 del

ed alla determinazione della pena, con rinvio ad altra 4e7

Sezione della Corte di appello di Genova.
Rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2015
Il Consigliere estensore

Il Presid

soggetto esercente attività imprenditoriale, è resa tanto più evidente ove si

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