Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47587 del 30/04/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 47587 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ACETO ALDO

SENTENZA
sul ricorso proposto dal:
DAMIANO Mattea, nata a Cerignola (Fg) il 24 aprile 1944;

avverso la sentenza n. 1705 della Corte di appello di Milano del 27 febbraio 2014;

letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentita la requisitoria del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
Enrico DELEHAYE, il quale ha concluso chiedendo annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

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Data Udienza: 30/04/2015

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza de127 febbraio 2014 la Corte di appello di Milano, ha
confermato la decisione con la quale il Trinunale di Monza, il precedente 18
febbraio 2013, aveva dichiarato la penale responsabilità di Damiano Mattea in
ordine al reato di cui all’art.

10 ter del dlgs n. 74 del 2000 per avere

l’imputata omesso di versare VIVA risultante dalla dichiarazione dalla
medesima presentata relativamente all’anno di imposta 2007 per un

condannandola alla pena di giustizia.
Ha proposto ricorso per cassazione avverso detta sentenza la imputata
deducendo, quale unico motivo di impugnazione la circostanza che, con
sentenza n. 80 del 2014 la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità
costituzionale dell’art. 10 ter del dlgs n. 74 del 2000 nella parte in cui, con

riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, puniva l’omesso
versamento dell’IVA per imposto anche non superiori ad euro 103,291,38.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e, pertanto lo stesso deve essere accolto.
Ed invero, come segnalato dalla ricorrente, la Corte costituzionale, con
sentenza n. 80 del 2014 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
del 16 aprile 2014, n. 17 – Prima serie speciale, quindi successivamente alla
adozione della impugnata decisione, nell’assumere la quale il giudicante non
poteva, pertanto, tenere conto del richiamato arresto), ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art.

10 ter del dlgs n. 74 del 2000 nella parte

in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, puniva
l’omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla
relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo
di imposta, ad Euro 103.291,38.
Ne consegue – atteso che la contestazione mossa alla Damiano concerne
l’omesso versamento dell’IVA per un importo inferiore, riguardo all’anno di
imposta 2007, a quello indicato – per effetto della applicazione della predetta
dichiarazione di illegittimità costituzionale al caso di specie, l’annullamento
dell’impugnata sentenza senza rinvio perche il fatto non è previsto dalla legge
come reato.
Ritiene al proposito il Collegio di dovere preferire la suddetta formula
assolutoria a quella, pur utilizzata in altre occasioni per fattispecie del tutto
analoghe a quella ora in questione, della insussistenza del fatto (cfr. Corte di
cassazione, Sezione III penale, 4 settembre 2014, n. 36859), in quanto la
formula adottata, facendo salvo l’avvenuto inadempimento tributario quale
fatto storico, sia pure oramai non più penalmente rilevante, evidenzia in
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ammontare complessivo di euro 73.123,00, conseguentemente

termini di maggiore chiarezza la perdurante dovutezza in capo alla ricorrente
ed in favore dell’Erario dell’adempimento della obbligazione tributaria da
costei omesso.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla
legge come reato.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2015

Il Consigliere estensore

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