Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47586 del 30/04/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 47586 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ACETO ALDO

SENTENZA
sul ricorso proposto dal:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania;

nei confronti di:
SPANU Bruno, nato a San Vero Milis (Or) il 5 marzo 1965;

avverso la sentenza n. 119/14 del Tribunale di Tampio Pausania del 27 febbraio
2014;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentita la requisitoria del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
Enrico DELEHAYE, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso del Pm;
sentito, altresì, per l’imputato, l’avv.Giuseppe LOMBARDO, del foro di Roma, in
sostituzione della avv.ssa Pier Paola Magalì CABRAS, del foro di Lanusei, che ha
concluso per il rigetto del ricorso.
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Data Udienza: 30/04/2015

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 27 febbraio 2014 il Tribunale di Tempio Pausania ha
dichiarato, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., non doversi procedere nei
confronti di Spanu Bruno in ordine al reato di cui all’art. 73 del dPR n. 309 del
1990 per aver coltivato o comunque illecitamente detenuto n. 3 piantine di
marijuana.
Il giudicante, in particolare/ rilevava che, dopo l’avvenuta convalida

del reato de quo e la emissione nei confronti del medesimo della misura
cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza, le parti formulavano
richiesta di applicazione di pena ai sensi dell’art. 444 cpd. proc. pen., richiesta
che, però, il Tribunale non accoglieva, avendo ritenuto non integrata
nell’azione dello Spanu la condotta tipica del reato a lui contestato, posto che
non era stata dimostrata la quantità di principio attivo presente nelle piantine
né la sua destinazione allo spaccio; il Tribunale, pertanto, disponeva il
proscioglimento per prevenuto ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
Ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza il
Procuratore della Repubblica di Tempio Pausania, deducendo la erronea
applicazione da parte del Tribunale dell’art. 129 cod. proc. pen., essendo
inibito al giudicante, in caso di richiesta di patteggiamento, di pronunziare il
proscioglimento dell’imputato per mancanza, contraddittorietà o insufficienza
della prova.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, risultato fondato, deve, pertanto, essere accolto.
Deve rilevarsi che, secondo i termini della motivazione della sentenza
impugnata, il Tribunale nel disporre il proscioglimento dello Spanu, rigettando
pertanto la richiesta negoziata di applicazione della pena, ha rilevato che agli
atti non vi era alcun accertamento che potesse consentire di stabilire quale
fosse il quantitativo di principio attivo presente nelle piantine di marijuana
sequestrate presso il prevenuto.
A riprova del fatto che questa è stata la effettiva ragione del
proscioglimento del prevenuto milita anche il successivo argomento speso dal
Tribunale al fine di pronunziare il proscioglimento in questione, cioè che non
era stata accertata la concreta offensività della condotta attribuita allo Spanu,
non potendosi ragionevolmente ritenere, a cagione delle insufficienze
probatorie presenti nella fase delle indagini, che la quantità di sostanza
stupefacente estraibile dalle piantine coltivate dell’imputato fosse idonea a
produrre un effetto drogante rilevante e penalmente apprezzabile in quanto
tale da consentire l’incremento del mercato delle sostanze stupefacenti.
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dell’arresto dello Spanu operato dai CC di Loiri Porto San Paolo nella flagranza

In tale modo, però, il Tribunale ha disatteso il principio, più volte
pronunziato da questa Corte e dal quale non si ritiene che ci si debba
discostare, secondo il quale sull’accordo delle parti ex art. 444 cod. proc. pen.
non può prevalere l’assoluzione per mancanza, insufficienza o
contraddittorietà della prova, giacché la richiesta di patteggiamento può
essere respinta, procedendosi al proscioglimento dell’imputato, solo ricorrendo
le cause di proscioglimento espressamente indicate dall’art. 129 cod. proc.
pen., fra le quali non può annoverarsi – appunto – quella per mancanza,

Il penale, 14 gennaio 2015, n. 1390; idem Sezione III penale, 18 luglio 2012,
n. 28971).
Rileva, al proposito il Collegio che siffatta regola incontra il solo limite
della intervenuta irreversibilità della insufficienza probatoria, dovuta, ad
esempio, alla dispersione o deterioramento del reperto sul quale sarebbe stato
possibile, attraverso gli opportuni atti di indagine, verificare, con riferimento
al caso di specie, la esistenza o meno della quantità di principio drogante
penalmente apprezzabile.
Tuttavia la circostanza che il Tribunale non si sia affatto pronunziato
sulla irreversibilità della descritta deficienza istruttoria, esclude, per i motivi
anzidetti, che la detta insufficienza possa essere posta a fondamento della
motivazione della impugnata sentenza di non doversi procedere.
Questa deve, pertanto, essere annullata senza rinvio e con la
trasmissione degli atti al Tribunale di Tempio Pausania affinché sia ivi
celebrato, di fronte al medesimo Ufficio ma in diversa composizione personale
e con piena facoltà per le parti di riproporre la richiesta di riti alternativi, il
giudizio a carico dell’odierno imputato.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli
atti al Tribunale di Tempio Pausania.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2015
Il Consigliere estensore

Il Presid

insufficienza o contraddittorietà della prova (cfr.: Corte di cassazione, Sezione

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