Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47581 del 18/10/2016

Penale Sent. Sez. 2 Num. 47581 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: PARDO IGNAZIO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

A.A.
avverso la sentenza del 28/10/2014 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/10/2016, la relazione svolta dal Consigliere
IGNAZIO PARDO

Udito il Procuratore Generale in persona del FULVIO BALDI che ha concluso per il rigetto del
ricorso
Udito il difensore avv.to Murgo Matteo che si riporta ai motivi.

RITENUTO IN FATTO
1.1 Con sentenza in data 28 ottobre 2014 la Corte di appello di Ancona confermava la
pronuncia del 10-2-2014 del G.U.P. del Tribunale di Pesaro che aveva condannato, all’esito del
giudizio abbreviato, A.A. alle pene di legge quale responsabile, in concorso
con altri soggetti separatamente giudicati, di più ipotesi delittuose di estorsione, associazione a
delinquere, utilizzo abusivo di carte di credito, ricettazione, porto e detenzione illecita di arma.
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Data Udienza: 18/10/2016

1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato personalmente
lamentando:
– violazione dell’art. 606 lett.e) cod.proc.pen. avendo la Corte di appello con motivazione
apparente respinto il motivo di appello con il quale si era dedotta la nullità della sentenza di
primo grado limitatamente alla affermazione di responsabilità per il capo a) poiché detta
pronuncia si era limitata a riportare il contenuto dell’ordinanza cautelare;
– violazione dell’art. 606 lett.e) cod.proc.pen. per avere il giudice di appello nel confermare la

omesso di valutare la credibilità intrinseca ed estrinseca di detto coimputato;
– violazione dell’art. 606 lett.e) cod.proc.pen. con riguardo al capo f) della rubrica (estorsione
in danno di Vitali Daniele) mancato di valutare i motivi di appello circa il contenuto delle
dichiarazioni accusatorie del Vitali stesso;
– violazione dell’art. 606 lett.e) cod.proc.pen. per avere il giudice di appello nel confermare la
responsabilità in ordine al capo i) della rubrica (estorsione in danno di Martello Luciano)
omesso di valutare la credibilità intrinseca ed estrinseca di detto coimputato;
– violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla ritenuta colpevolezza per
il delitto di associazione a delinquere affermata in assenza dei prescritti requisiti, non potendo
ricavarsi la sussistenza del vincolo associativo dalla molteplicità dei delitti-fine sempre attuati
in danno di soggetti differenti e con modalità diverse;
– violazione dell’art. 606 lett.e) cod.proc.pen. con riguardo alla espulsione del ricorrente
confermata dal giudice di appello in assenza di adeguata motivazione e con generico
riferimento alla pericolosità.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto.

2.1 Il primo motivo è manifestamente non fondato ed inammissibile poiché la sentenza di
primo grado ha esposto proprie autonome ragioni poste a sostegno dell’affermazione di
responsabilità del ricorrente, quanto al delitto di estorsione in danno di B.B., contenute
nelle pagine da 1 a 4 della pronuncia del Tribunale di Pesaro alle quali, poi, si aggiungevano i
contenuti dell’ordinanza cautelare. La Corte di appello di Ancona nel valutare la suddetta
eccezione ha pertanto correttamente ritenuto assolto l’obbligo motivazionale da parte del
giudice di primo grado che aveva proceduto a proprie autonome valutazioni circa la condotta
dell’imputato. Peraltro, sul tema, vale anche il principio affermato dalle Sezioni Unite e secondo
cui la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente
previsti dall’art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità
della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso
provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche
integralmente, la motivazione mancante (Sez. U, n.3287 del 27/11/2008 Rv. 244118).

2.2 Quanto ai motivi da due a cinque e con i quali si deduce il vizio di motivazione con
riguardo a varie ipotesi di reato va ricordato come, per costante insegnamento di questa Corte,
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responsabilità in ordine al capo c) della rubrica (estorsione in danno di Gentili Leonardo)

il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di
cosiddetta “doppia conforme”, e cioè di condanna in primo e secondo grado, sia nell’ipotesi in
cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia
richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del
merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma
di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro
della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al

22/10/2013, Rv 256837). Inoltre, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la
struttura giustificativa della sentenza di appello di conferma si salda con quella di primo grado,
per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame,
esaminando le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice
ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino
nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione
(Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595). E nel caso in esame nessuno dei dedotti vizi
appare evidenziare un macroscopico travisamento delle risultanze operato dalle due pronunce
di merito che reciprocamente si integrano. Va infatti sottolineato, quanto alla lamentata
omessa valutazione della credibilità del coimputato Gentili, che sul punto la Corte di appello di
Ancona ha adeguatamente espresso le ragioni del proprio positivo convincimento evidenziando,
a pagina 14 della pronuncia, come la credibilità intrinseca debba essere valutata in relazione
alle coincidenze dei racconti provenienti da diversi soggetti che tra loro non si conoscevano
neppure circa le modalità analoghe di consumazione dei fatti e quanto alla ricerca dei riscontri
individualizzanti, sottolineato alla successiva pagina 16, con valutazione logica ed esente da
emendabili censure, come la consumazione dei rispettivi episodi da parte dello stesso soggetto,
da tutti individuato fotograficamente nel A.A., possieda una inequivocabile valenza di
riscontro esterno reciproco. E tale conclusione non pare potere essere smentita; va al
proposito premesso che è riscontro esterno di carattere individualizzante quell’elemento che
deve aggiungersi ad una chiamata di reità o correità già valutata intrinsecamente attendibile
per potere raggiungere il rango di prova idonea a dimostrare la colpevolezza dell’imputato in
ordine ad un determinato fatto di reato. L’elemento di riscontro, però, non deve da solo fornire
prova della responsabilità dell’imputato per quel determinato fatto di reato, quanto provare
con certezza un collegamento tra imputato e contestazione che ne dimostri il coinvolgimento e
che così escluda la possibilità di affermare la responsabilità sulla base di accuse false e non
altrimenti dimostrabili. Tale essendo la natura dell’elemento di riscontro esterno, non può
ritenersi che nel caso in esame la Corte di Ancona sia incorsa nella lamentata violazione della
disciplina dettata dall’art. 192 terzo comma cod.proc.pen. posto che correttamente la
consumazione di condotte del tutto analoghe e peculiari, costituite da minacce estorsive
attuate dopo l’utilizzo abusivo di carte di credito, conferma l’elemento principale di accusa
proveniente dalla dichiarazione resa dal coimputato. Quanto alla contestata attendibilità del
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compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del

Vitali, la cui valutazione sarebbe stata omessa dalla Corte di appello (terzo motivo di ricorso),
va segnalato come il giudice di secondo grado sul punto richiama la pronuncia di primo grado
alla pagina 14 che contiene, integrando la sentenza di appello, oltre alla descrizione delle
dichiarazioni del Vitali l’indicazione degli elementi di riscontro costituiti dagli accertamenti
eseguiti sui pagamenti effettuati attraverso carte clonate presso quell’esercizio commerciale.
Peraltro, il Vitali, non risulta neppure essere coindagato o imputato di reato connesso sicchè le
dichiarazioni dello stesso quale vittima del reato ben possono essere poste a fondamento della

questa Corte di valutare in alcun modo per quale ragione specifica detto testimone non
dovrebbe essere creduto e risulta anche non specifico posto che richiama la violazione di una
norma, l’art. 192 terzo comma cod.proc.pen., non applicabile al caso delle dichiarazioni della
parte offesa. In ordine poi alla contestata valutazione delle dichiarazioni del Martello (4
motivo), la Corte anconetana ha ampiamente richiamato gli elementi di riscontro estrinseco
che nel caso in esame sono stati correttamente individuati nel rinvenimento, proprio nella
disponibilità di A.A., di cambiali rilasciate dalla vittima in assenza di qualsiasi lecito
rapporto sottostante altrimenti giustificato. Anche a tal proposito pertanto il ricorso è infondato
poiché prospetta l’assenza della valutazione di credibilità estrinseca invece correttamente
formulata dal giudice di secondo grado con riferimento ad elementi documentali aventi natura
di riscontro certamente individualizzante.
2.3 Anche i motivi di ricorso proposti con riguardo alla ritenuta sussistenza dell’associazione a
delinquere e del ruolo in essa svolto dal A.A. paiono non fondati; la Corte di appello, e
prima ancora il giudice di primo grado, svolge ampie, logiche e non contraddittorie
argomentazioni per spiegare le ragioni dell’affermazione di colpevolezza anche in relazione al
delitto di cui all’art. 416 cod.pen.. Vengono stigmatizzati gli elementi della suddivisione dei
proventi delle operazioni illecite, del vincolo solidaristico manifestato al momento della
comunicazione reciproca delle indagini in corso, della divisione dei compiti, dell’uso di materiale
provento di precedenti delitti anche commessi all’estero ricevuto proprio da A.A.,
dell’utilizzo di società nelle quali fare confluire le operazioni illecite, oltre che di mezzi utilizzati
e di luoghi di incontro. Si sottolinea ancora il dinamismo che dimostra la stabilità del rapporto
associativo durato alcuni mesi ed interrotto solo a seguito dell’intervento delle forze dell’ordine.
A fronte della indicazione di così molteplici elementi, tutti certamente significativi sia della
esistenza della struttura associativa che del ruolo direttivo svolto all’interno della medesima
dall’imputato, non si ravvisano i lamentati difetti motivazionali.
2.4 Inammissibile è infine l’ultimo motivo avendo la Corte di appello fatto riferimento sia alla
obbligatorietà della irrogazione della misura di sicurezza a seguito dell’intervenuta condanna
per il delitto associativo sia alla concreta pericolosità del ricorrente manifestata da plurimi
elementi emersi nel corso delle indagini.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto ed il ricorrente condannato al pagamento delle
spese processuali.
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affermazione di responsabilità; sul punto pertanto il ricorso è generico poiché non permette a

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 18 ottobre 2016

IL SONSIGLIERE EST.
Do t, Ignazio P. o
IL PRESIDENTE

ott.Franc9Fiandanese

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