Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47581 del 07/10/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 47581 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SAITTA FRANCESCO N. IL 10/02/1946
avverso la sentenza n. 2517/2005 CORTE APPELLO di CATANIA, del
27/06/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/10/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per e

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

(71-

Data Udienza: 07/10/2014

Ritenuto in fatto
Saitta Francesco ha proposto tramite il difensore di fiducia, ricorso per Cassazione avverso la
sentenza della Corte di Appello di Catania emessa in data 27.6.2013 a conferma della sentenza del
medesimo Tribunale del 27.5.2005 con la quale il predetto è stato riconosciuto colpevole dei reati
di cui agli artt. 3 n. 8 e 4 n. 7 1. 75/1958 per aver favorito e sfruttato la prostituzione di cittadine
extracomunitarie, in particolare nigeriane e colombiane, accompagnandole nei luoghi in cui
esercitavano il meretricio e facendosi consegnare dalle stesse parte del ricavato delle prestazioni

A sostegno del ricorso, l’imputato, per il tramite del proprio difensore di fiducia, ha dedotto i
seguenti motivi:
1) Illogicità della motivazione ed erronea applicazione dell’art. 194 c.p.p.
Assume il ricorrente che i giudici di merito hanno posto alla base del loro convincimento le
dichiarazioni della cittadina domenicana, le quali sono state assunte ex art. 512 c.p.p., essendosi la
stessa resa irreperibile al momento dell’istruttoria dibattimentale. Stanti tali modalità di assunzione,
non possono applicarsi i principi in tema di attendibilità della persona offesa, i quali riguardano
l’utilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla parte offesa in dibattimento nel contraddittorio delle
parti ed in presenza del giudice che può apprezzarle e valutarle direttamente, mentre la questione
della idoneità delle dichiarazioni della parte offesa a costituire prova della condotta contestata
appare diversa quando queste vengano rese in questura e non possono essere soggette al libero
apprezzamento da parte del giudice.
La difesa censura altresì la mancanza e l’illogicità della motivazione con riferimento all’esistenza di
elementi di riscontro della deposizione della persona offesa, individuati in un controllo da parte
della PG dell’imputato in compagnia di cittadine extracomunitarie e nel ritrovamento di un biglietto
con l’indicazione di un locale notturno, elementi che ritenuti insufficienti al tale fine.
2) Manifesta illogicità della motivazione per avere il giudice di seconde cure ritenuto provata
l’attività di favoreggiamento con riguardo alle altre prostitute senza che le persone offese l’abbiano
confermata, ma solo sulla base dei controlli della PG che lo avevano trovato loro compagnia.

Ritenuto in diritto
Preliminarmente deve essere dichiarata la prescrizione.
11 termine di prescrizione previsto dalla legge 251/2005 è di anni dodici anni corrispondente al
massimo edittale previsto dagli art. 3 co 8, anni sei di reclusione, aumentato del doppio per
l’aggravante di cui all’art 4 L. 75/1958, prolungato di un quarto ai sensi dell’art. 161 secondo
comma c.p.per effetto degli atti interruttivi, decorrente dalla data di commissione del reato
1

sessuali. Fatto commesso fino al 23.2.1999.

Individuata nel 23.2.99 come termine finale in cui si è protratta la condotta contestata.
Il termine di prescrizione è dunque decorso il 23.2.2014.
Devono trovare applicazione i principi espressi dalle Sezioni Unite secondo cui “in presenza di una
causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma
dell’art. 129 c.p.p secondo comma c.p.p. soltanto nei casi in cui le circostanza idonee ad escludere
l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale

deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di “constatazione” ossia di percezione “ictu
oculi”, che a quello di “apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di
accertamento o di approfondimento ( Cass SU. 35490 del 28.5.2009 rv 244274, conformi sez 2 n.
9174 del 19.2.2008 rv 239552).
Nel caso in esame tali condizioni non sussistono ragione per cui, attesa la non manifesta
infondatezza del ricorso in punto di valutazione delle dichiarazioni della parte offesa acquisite al
dibattimento ai sensi dell’ari 512 c.p.p, attraverso la lettura delle sommarie dichiarazioni rese nel
corso delle indagini, senza riscontri, deve essere dichiarata la causa estintiva
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato per essere i reati estinti per prescrizione.
Così deciso in Roma il 7.10.2014

emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice

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