Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47580 del 13/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 47580 Anno 2015
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: CATENA ROSSELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Arcadi Francesco, n. a Sant’Agata del Bianco (RC), il 3/01/1966,

avverso l’ordinanza emessa in data 27/04/2015 dal Tribunale del Riesame di Reggio Calabria con
cui era stata rigettata la richiesta di riesame presentata avverso l’ordinanza di sequestro preventivo
emessa il 19/03/2015 dal G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria nell’ambito del p.p.n. 3369/2008
R.G.N.R.

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Luigi Orsi, che ha
concluso per l’annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Locri;

Data Udienza: 13/11/2015

udito per il ricorrente il difensore di fiducia, Avv.to Riccardo Misaggi, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del Riesame, adito ai sensi degli artt. 322 e 324 c.p.p., ha

preliminari del Tribunale di Reggio Calabria nei confronti dell’Arcadi Francesco e di altri
componenti del suo nucleo familiare, avente ad oggetto, tra gli altri beni, in relazione al ricorrente,
una vettura VW Golf e quote pari al 50% del capitale sociale della Agricola Gonzaga s.r.l. in
liquidazione. L’Arcadi Francesco è indagato nell’ambito del p.p. n. 3369/2008 R.G.N.R. in
relazione al delitto di cui agli artt. 12 quinquies 1. 356/1992, 7 1. 203/1991, in quanto titolare fittizio
delle quote delle società Bella Calabria 2005 s.r.l. e B.C. Immobiliare s.r.1., in tal modo favorendo i
soci occulti Morabito Roccco ed Aquino Rocco, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia
di misure di prevenzione.

2.Con ricorso depositato il 25/06/2015, il difensore dell’Arcadi Francesco, Avv.to Riccardo
Misaggi, ricorre per:
2.1.Violazione di legge ai sensi dell’art. 606, lett. b), c.p.p., in relazione agli artt. 321, comma 1, 33,
178, comma 1, lett. a), c.p.p., eccependo l’incompetenza funzionale del giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Reggio Calabria che ha emesso il decreto di sequestro preventivo, in
quanto la richiesta di sequestro risultava avanzata in data 2/07/2013 e successivamente integrata in
data 15/07/2014, allorquando il processo si trovava già in fase dibattimentale; infatti il 30/01/2014 il
giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria aveva disposto il rinvio a
giudizio del ricorrente innanzi al Tribunale di Reggio Calabria che, in data 16/06/2014, aveva
dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Locri, disponendo la
trasmissione degli atti; il Tribunale di Locri, in data 21/07/2014, aveva emesso decreto di fissazione
dell’udienza dibattimentale. Dovendosi quindi fare riferimento, al fine di individuare l’autorità
giudiziaria competente ai sensi dell’art. 321 c.p.p., al giudice che ha la materiale disponibilità degli
atti, ne consegue, secondo la difesa, che il Tribunale di Locri sarebbe stato evidentemente
competente alla emissione del decreto di sequestro preventivo, come rilevabile anche alla luce delle
sentenze della Corte di Cassazione, III sezione, n. 2466 del 220/01/2015 e della II sezione, n. 1426
del 15/01/2014; inoltre, prosegue la difesa, il richiamo contenuto nell’impugnata ordinanza alla
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confermato il decreto di sequestro preventivo emesso il 19/03/2014 dal giudice per le indagini

sentenza della I sezione della Cassazione, n. 5609 del 22/01/2008, sarebbe del tutto improprio, in
quanto detta pronuncia si riferisce ad una diversa ipotesi, concernente i rapporti di competenza tra il
giudice delle indagini preliminari ed il giudice dell’udienza preliminare; la difesa, infine, ribadisce
come il tempo trascorso rispetto al deposito della prima richiesta, risalente al 2/07/2013, renda
evidente come la stessa fosse stata implicitamente rigettata, mentre l’integrazione depositata dal
p.m. in data 15/07/2014, contenente nuova documentazione a seguito di ulteriore attività di
indagine, inclusa una nuova tabella di calcolo delle sperequazioni, deve essere considerata una

Locri a seguito di declaratoria di incompetenza da parte di quello di Reggio Calabria.
2.2.Vizio di motivazione ex art. 606 lett. e), c.p.p. in ordine alla ritenuta sussistenza della
sproporzione tra la capacità reddituale del nucleo familiare del ricorrente e gli investimenti dallo
stesso effettuati nel periodo oggetto di accertamento, dal 1996 al 2011; ci si duole, in particolare,
del travisamento della prova, atteso che nel caso di specie erano state redatte ben tre tabelle di
sperequazione tra i redditi percepiti dal nucleo familiare nel periodo di riferimento e gli investimenti
effettuati, contenenti, le prime due, dati contrastanti tra loro, mentre la terza tabella veniva
depositata nell’ambito del giudizio di riesame, senza essere stata sottoposta al vaglio del giudice
delle indagini preliminari, e conteneva, a sua volta, macroscopici errori di inquadramento e di
valutazione dei dati contabili.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso va accolto, risultando fondato il primo motivo, con conseguente assorbimento di ogni
ulteriore doglianza.
Come chiarito dalla motivazione della sentenza della Sezione III, n. 47684 del 17/09/2014, Rv.
261241, va rilevata la sussistenza di un principio generale, desumibile dal sistema del codice di rito,
secondo cui è competente ad adottare i provvedimenti cautelari il giudice che procede e che, al
tempo stesso, abbia la disponibilità degli atti processuali.
Ciò non solo si evince dalla lettura congiunta degli artt. 317, 554 c.p.p., 91 d. 1.vo 28 luglio 1989 n.
271, ma discende da una visione sistemica ispirata a principi di logica e coerenza del sistema
processuale in materia cautelare.

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nuova richiesta, come tale depositata quando gli atti erano già nella disponibilità del Tribunale di

L’ art. 317 c.p.p, avente ad oggetto il sequestro conservativo, dispone che il relativo provvedimento
venga emesso con ordinanza da parte del giudice che procede, specificando, al secondo comma, che
se è intervenuta sentenza soggetta ad impugnazione, il sequestro viene adottato dal giudice che ha
pronunciato la sentenza prima che gli atti siano trasmessi al giudice dell’impugnazione, per cui,
conseguentemente, la competenza spetta a detto ultimo giudice una volta intervenuta la trasmissione
degli atti. Analogamente l’art. 554 c.p.p, in materia di procedimento innanzi al giudice in
composizione monocratica, afferma che il giudice per le indagini preliminari è competente ad

gli atti che costituiscono il fascicolo per il dibattimento siano trasmessi al giudice. L’art. 91 delle
norme di attuazione al codice di procedura penale afferma, a sua volta, nell’individuare la
competenza ad adottare i provvedimenti in materia cautelare, che nel corso degli atti preliminari al
dibattimento i provvedimenti sono adottati dal Tribunale in composizione collegiale o monocratica,
dalla Corte di Assise, dalla Corte di Appello, dalla Corte di Assise di Appello, a seconda della
rispettiva competenza; dopo l’emissione della sentenza e prima della trasmissione degli atti ai sensi
dell’art. 590 c.p.p., provvede il giudice che ha emesso la sentenza; durante la pendenza del ricorso
per cassazione provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
Appare quindi chiaro che dette norme, volte a disciplinare la regola da seguire nel passaggio da una
fase processuale ad un’altra in presenza di atti urgenti e/o di misure cautelari, individuino un criterio
generale, peraltro richiamato dalla stessa disposizione di cui all’art. 321 c.p.p.
Detta ultima norma, infatti, in tema di sequestro preventivo, fissa la regola generale secondo la
quale il giudice competente a pronunciarsi sulla richiesta del pubblico ministero sia quello che
procede, specificando che nel corso delle indagini preliminari il giudice che procede va individuato
nel giudice delle indagini preliminari.
La giurisprudenza di questa Corte ha più volte ribadito, anche in casi diversi ma involgenti la
medesima problematica, il medesimo principio secondo cui la individuazione del giudice che
procede in materia cautelare debba essere individuata nel giudice che dispone degli atti (Sezione I,
sentenza n. 40524 del 2/10/2008, Rv.241707 ha affermato la competenza del giudice per le indagini
preliminari ad emettere il decreto di sequestro preventivo dopo il rinvio a giudizio e prima che gli
atti siano trasmessi al giudice del dibattimento, applicando analogicamente l’art. 317, comma
secondo, ultima parte, c.p.p.; Sezione II, sentenza n. 2388 del 19/12/2008, Rv. 2430034; Sezione II,
sentenza n. 1426 del 3/12/2013, Rv. 257969, che hanno entrambe ribadito come la competenza a
disporre il sequestro preventivo, una volta che il pubblico ministero ha emesso il decreto di

adottare gli atti urgenti ed a provvedere sulle richieste di misura cautelare fino a quanto il decreto e

citazione a giudizio, spetti al giudice per le indagini preliminari sino a quando il decreto, unitamente
al fascicolo per il dibattimento, non sia trasmesso al giudice dibattimentale; Sezione III, sentenza n.
22240 del 22/04/2010, Rv. 247608, che ha fatto espresso riferimento all’art. 91 delle norme di
attuazione al codice di procedura penale al fine di individuare il giudice competete a provvedere in
materia cautelare nel procedimento per decreto).
D’altra parte risulterebbe del tutto incomprensibile anche sotto il profilo della più elementare logica

della richiesta di sequestro preventivo da parte del pubblico ministero, la competenza a provvedere,
cristallizzando la stessa per effetto della domanda cautelare, del tutto prescindendo, quindi, dalla
successiva evoluzione processuale della vicenda che nel frattempo, come verificatosi nel caso di
specie, è stata sottoposta alla cognizione di altro giudice.
Ciò significherebbe, in concreto, sostenere che il giudice competente ad adottare il decreto di
sequestro preventivo possa essere un giudice che non ha più la disponibilità degli atti, non
comprendendosi quindi, sulla scorta di quali elementi egli potrebbe adottare la propria decisione.
Sotto altro profilo, infine, appare opportuno rilevare come anche nel caso previsto dall’art. 27 c.p.p.,
il giudice incompetente, ma che comunque ha la disponibilità degli atti, può adottare misure
cautelari, le quali cessano di avere efficacia solo se non siano confermate, nel termine di giorni
venti dalla ordinanza di trasmissione degli atti, dal giudice competente, ossia, secondo lo schema
indicato dalla norma, dal giudice che è stato individuato a seguito di ordinanza di trasmissione degli
atti ed al quale gli atti stessi siano pervenuti in forza dell’ordinanza medesima.
Ne deriva come non possa condividersi l’assunto del Tribunale del Riesame di Reggio Calabria, che
ha affrontato la questione valutando uno solo dei profili da considerare nella individuazione del
giudice competente a provvedere, ma prescindendo del tutto dal considerare come il criterio del
giudice che procede debba essere in concreto applicato in considerazione della effettiva e materiale
disponibilità degli atti processuali, condizione indispensabile al fine del necessario vaglio di
applicabilità della misura richiesta alla luce della sussistenza dei requisiti normativi.
Al contrario, con il provvedimento impugnato si è di fatto affermato un anomalo principio di
perpetuati° jurisdictionis, ancorato ad un dato esclusivamente formale, ossia quello costituito

dall’epoca di deposito della richiesta del pubblico ministero, che sembra prescindere del tutto dalla
necessità di valutare l’effettiva sussistenza dei requisiti di cui all’art. 321 c.p.p., per la quale appare
indispensabile la disponibilità degli atti.
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processuale radicare, una volta per tutte, nel giudice che procede al momento della formulazione

Ne consegue, quindi, l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata emessa dal Tribunale
del Riesame di Reggio Calabria, con trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Locri per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri.

Così deciso in Roma, il 13/11/2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Annulla senza rinvio senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al

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