Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4758 del 08/01/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 4758 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TORCASIO ANTONIO N. IL 29/09/1967
avverso l’ordinanza n. 402/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
CATANZARO, del 18/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
lette/seMite le conclusioni del PG Dott. ki kas_ LA(

JA,ti

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 08/01/2014

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 25.1.2013 il Magistrato di sorveglianza di Catanzaro
dichiarava l’attuale pericolosità sociale di Torcasio Antonio ai fini dell’esecuzione
della misura di sicurezza della libertà vigilata di anni due, applicata dal Tribunale
di Trento con la sentenza del 25.11.2010 che lo aveva assolto dal reato di
tentato sequestro di persona a scopo di estorsione, ritenendo, ai sensi
dell’art.115 comma 2 cod.pen., la sussistenza dell’ accordo per commettere il
delitto previsto dall’art.630 cod.pen.

rigettava l’appello proposto contro il provvedimento del Magistrato di
sorveglianza.
Avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza il difensore del condannato
ricorre per cassazione per violazione dell’art.679 cod.proc.pen. , 203 e 133
cod.pen. e per manifesta illogicità della motivazione: il Tribunale di sorveglianza
ha ignorato la lettura e la ratio delle disposizioni di legge in materia, essendo
evidente che negli ultimi quattro anni Torcasio non ha manifestato alcun
comportamento sintomatico di pericolosità sociale.
Con memoria di replica ribadisce il contenuto del proprio ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Il Tribunale di sorveglianza ha confermato il giudizio di attuale pericolosità
del ricorrente rilevando: la particolare gravità del “quasi reato” commesso da
Torcasio, con ruolo di mandante nella progettazione di un reato di sequestro di
persona a scopo di estorsione pervenuto ad uno stadio molto avanzato e
prossimo al tentativo punibile, e considerato che l’accordo intervenuto neppure
escludeva l’eventualità di giungere alla uccisione dell’ostaggio; presenza di
precedenti penali che denotavano insensibilità all’osservanza della legge e
inclinazione a delinquere.
I vizi logici denunciati sono manifestamente infondati; i motivi di ricorso
con cui si deducono violazione di legge in realtà propongono una difforme
valutazione, non consentita nella presente sede, degli elementi fattuali ritenuti
sintomatici di pericolosità dal competente giudice di merito.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma il 8.1.2014.

Con ordinanza del 18.4.2013 il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro

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