Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4758 del 06/11/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 4758 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARTONE ANTONIO N. IL 21/11/1958
MARTONE ANGELA MARIA N. IL 18/11/1956
CASTALDO CLEMENTINA N. IL 28/02/1930
MARTONE ROSARIA N. IL 12/06/1964
MARTONE EVARISTA N. IL 22/02/1968
MARTONE DAVIDE N. IL 06/06/1955
MARTONE PASQUALINA N. IL 17/09/1972
MARTONE FRANCESCA N. IL 06/01/1960
MARTONE TOMMASO N. IL 14/03/1971
nei confronti di:
OTTAVIANO CIRO N. IL 13/11/1948
avverso la sentenza n. 3596/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di NOLA, del 15/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARWELLI;

Data Udienza: 06/11/2014

Motivi della decisione

Contro la sentenza indicata in epigrafe del G.I.P. del Tribunale
di Noia che ha dichiarato ex art.425 c.p.p. non doversi procedere
nei confronti di Ottaviano Ciro, imputato in ordine al reato di
cui all’articolo 589 c.p. per avere, alla guida della sua
autovettura, per colpa generica, cagionato la morte di Martone

quest’ultimo, hanno proposto, a mezzo del loro difensore, ricorso
per cassazione le parti civili Martone Antonio, Martone Evaristo’,
Martone Angela Maria, Martone Tommaso, Martone Francescp Mattone
Rosaria, Martone Pasqualina, Martone Davide e Castaldo
chiedendone l’annullamento per violazione di legge e difetto di
motivazione in relazione agli articoli 589, commi 1 e 2 c.p., 425
commi l e 3, 426 comma l, lett.d) c.p.p..
La difesa delle parti civili proponeva altresì tempestiva memoria
in cui chiedeva di volere ritenere l’ammissibilità del ricorso’ di
voler rimettere la trattazione alla sede ordinaria.
Il ricorso è inammissibile,

ex

articolo 606, comma 30 ,

cod.proc.pen., perché proposto per motivi manifestamente
infondati, in quanto il G.I.P. del Tribunale di Mia ha
adeguatamente ed esaustivamente motivato sulle ragioni che
l’hanno determinato ad emettere sentenza di non doversi procedere
ex art.425 c.p.p..
La sentenza di non luogo a procedere, infatti, anche dopo le
modifiche subite dall’art. 425 cod. proc. pen. a seguito della
legge 16 dicembre 1999 n. 479, rimane prevalentemente una sentenza
di natura processuale e non di merito, finalizzata ad evitare i
dibattimenti inutili, e non ad accertare se l’imputato sia
colpevole o innocente. Ne deriva che il parametro di valutazione
del giudice, cui è imposto di adottare la sentenza di non luogo a
procedere anche quando gli elementi acquisiti risultano
insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere
l’accusa in giudizio” ( articolo 425, comma 3, cod.proc.pen.), non
è l’innocenza dell’imputato, ma l’impossibilità di sostenere

Luigi, scontrandosi frontalmente con il calesse condotto da

l’accusa in giudizio. Quindi, poiché lo scopo dell’udienza
preliminare è quello di evitare dibattimenti inutili, e non quello
di accertare la colpevolezza o l’innocenza dell’imputato,
l’insufficienza e la contraddittorietà degli elementi devono avere
caratteristiche tali da non poter essere ragionevolmente
considerate superabili in giudizio, con la conseguenza che, a meno
che ci si trovi in presenza di elementi palesemente insufficienti

positive di innocenza o per la manifesta inconsistenza di quelle di
colpevolezza, la sentenza di non luogo a procedere non è consentita
quando l’insufficienza e la contraddittorietà degli elementi
acquisiti siano superabili in dibattimento.
Applicando tali principi al caso in esame , ritiene la Corte che il
Giudice nel percorso motivazionale abbia tenuto debitamente conto
della natura dell’udienza preliminare, nonché di quanto emerso
dagli accertamenti fattuali che, così come riportati nella stessa
sentenza, accreditavano una valutazione prognostica ( in termini di
ragionevole prevedibilità) di superfluità dell’ulteriore verifica
del giudizio, secondo il consolidato indirizzo interpretativo di
questa Corte.
La sentenza impugnata ha infatti evidenziato che non poteva
ravvisarsi nell’imputato nessun profilo di colpa, essendo
indiscutibile che la responsabilità del sinistro fosse da
attribuirsi alla vittima, la quale, nonostante la giornata piovosa
si trovava all’età di ottanta anni alla guida di un calesse
trainato da due cavalli e, provenendo da una strada laterale, non
rispettava il segnale di stop ivi esistente.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro
300 ciascuno a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi

di

causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a
colpa, dei ricorrenti stessi
n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

(cfr. Corte Costituzionale sent.

per sostenere l’accusa in giudizio per l’esistenza di prove

P Q M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al
pagamento delle spese del procedimento e ciascuno al versamento di
trecento euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2014.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA