Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4757 del 08/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 4757 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LEANZA GIANLUCA N. IL 19/12/1971
avverso l’ordinanza n. 12069/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
29/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;
lette/seet4e-le conclusioni del PG Dett.

j.;‘

Uditi difensor Avv.;
.

/

Data Udienza: 08/01/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ordinanza in data la corte d’appello di Napoli ha rigettato l’istanza di
Leanza Gianluca volta ad ottenere la restituzione di somme oggetto di
sequestro preventivo, a seguito dell’assoluzione del predetto dal delitto di cui
all’art. 648-bis c.p..

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore,

Osserva questa Corte che, a norma dell’art. 676 c.p.p., il giudice
dell’esecuzione provvede (anche) in materia di restituzione di cose sequestrate
de plano e che contro la sua decisione deve essere proposta opposizione
davanti allo stesso giudice, secondo quanto stabilito dall’art. 667/4 c.p.p..

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, anche nel caso in cui il
provvedimento è stato assunto (irritualmente) a seguito di udienza camerale, il
provvedimento è ugualmente soggetto ad opposizione, perché altrimenti si
priverebbe la parte della possibilità di far valere compiutamente le doglianze di
merito.

Pertanto, il gravame proposto dal difensore di Leanza gianluca deve essere
qualificato come opposizione ai sensi dell’art. 568/5 c.p.p., con conseguente
trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per il giudizio di
opposizione.

P.Q.M.
Qualificato il ricorso come opposizione, ordina trasmettersi gli atti alla Corte di
appello di Napoli.
Così deciso in Roma in data 8 gennaio 2014
Il Consigliere estensore

Il Presidente

chiedendone l’annullamento.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA