Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4757 del 06/11/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 4757 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE LEO DANIELE N. IL 18/02/1981
avverso la sentenza n. 779/2011 CORTE APPELLO di LECCE, del
03/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 06/11/2014

~/2013

Motivi della decisione

La Corte di appello di Lecce, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato quella
di primo grado con la quale De Leo Daniele era stato condannato per il reato di cui
all’art. 95 dpr n.115 del 2002 (false dichiarazioni nella richiesta di ammissione al
patrocinio a spese dello Stato).

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto è fondato su un motivo
generico e manifestamente infondato.
Secondo il combinato disposto degli artt. 591, co. 1 lett. c) e 581, co.1, lett. c),
l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione specifica
delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta. La
sanzione trova la sua ragion d’essere nella necessità di porre il giudice della
impugnazione in grado di individuare i capi e i punti del provvedimento che si
intendono censurare e presuppone che le censure stesse siano formulate con
riferimento specifico alla situazione oggetto di giudizio e non già con formulazioni
che, per la loro genericità, si attagliano a qualsiasi situazione. La sanzione di
inammissibilità trova applicazione anche quando il ricorrente nel formulare le proprie
doglianze nei confronti della decisione impugnata trascura di prendere nella dovuta
considerazione le valutazioni operate dal giudice di merito e sottopone alla Corte
censure che prescindono da quanto tale giudice ha già argomentato.
Nel caso in esame il ricorrente non tiene conto che la sentenza impugnata ha già
valutato la questione dedotta rilevando, con valutazione corretta e logica, che
l’omissione riguardava un reddito assolutamente da dichiarare atteso il chiaro tenore
della norma di riferimento. Neppure tiene conto del principio fissato da questa Corte a
sezioni unite (sentenza n.6591 del 27.11.2008 Rv.242152) secondo cui integrano il
delitto di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002 le false indicazioni o le omissioni anche
parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in
ogni altra dichiarazione prevista per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato,
indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per
l’ammissione al beneficio.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di
euro 1000,00 (mille/00).
Così deciso il 6.11.2014

D P C.”,

Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza
lamentando che la responsabilità è stata ritenuta solo perché aveva omesso un
reddito di poco più di 1000,00 euro relativo a lavoro svolto in carcere che era
irrilevante sulla possibilità di ammissione al beneficio.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA