Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4756 del 08/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 4756 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
FIRENZE
nei confronti di:
EL ASSRI CHERAF N. IL 06/06/1982
avverso l’ordinanza n. 763/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
FIRENZE, del 14/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE

LOCATELLI;
lette/~s le conclusioni del PG Dott. 2.£2.

[-“1-0

“2- 4/1:2(Vì21.

Uditi difensor Avv.;

(Aie& LL. h-

Data Udienza: 08/01/2014

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 14.3.2013, il Tribunale di sorveglianza di Firenze
rigettava l’opposizione proposta da El Assri Cheraf avverso il decreto del
Magistrato di sorveglianza, che ne disponeva l’espulsione dal territorio
nazionale ai sensi dell’art.16 d.lgs. n.286 del 1998, quale sanzione
sostitutiva del residuo pena irrogata con sentenza 7.4.2009 del Tribunale
di Prato,irrevocabile il 10.2.2011.
Tribunale di sorveglianza il Procuratore

generale di Firenze propone ricorso per cassazione per i seguenti motivi:il
Tribunale di sorveglianza ha omesso di valutare se il provvedimento di
espulsione si ponga in contrasto con l’art.8 della Convenzione europea dei
diritti dell’uomo e con i principi affermati nella sentenza della Corte cost.
n.376 del 2000.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
L’art.19 comma 2 lett.c) d.lgs. n.286 del 1998 vieta l’espulsione di
stranieri conviventi con coniuge di nazionalità italiana; inoltre, con
sentenza n.376 del 2000 la Corte cost., in applicazione dei principi di
protezione dell’unità familiare e di paritetica partecipazione di entrambi i
coniugi alla cura e all’educazione dei figli minori, riconosciuti anche dagli
artt. 8 e 12 CEDU, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del citato
art.19 comma 2 lett.d) nella parte in cui non prevede un divieto di
espulsione anche nei riguardi dello straniero che sia marito convivente di
donna incinta o che abbia partorito da non oltre sei mesi, in ragione della
necessaria presenza del padre nel particolare e limitato periodo preso in
considerazione dal legislatore.
La Corte cost. con ordinanza n.313 del 2000 ha dichiarato la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
dall’art. 19, comma 2, lett. c) del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 nella parte
in cui non estende il divieto di espulsione di soggetti stranieri, coniugati e
conviventi con persone di nazionalità italiana, anche allo straniero
semplicemente convivente more uxorio di cittadina italiana, sul rilievo che
la convivenza more uxorio è un rapporto di fatto privo dei caratteri di
stabilità e certezza, e della reciprocità dei diritti e dei doveri, che
connotano il rapporto coniugale.

•kg.,

i

Avverso l’ordinanza del

Nel caso in esame il Tribunale di sorveglianza, facendo corretta
applicazione dell’art.19 d.lgs. n.286 del 1998 risultante dall’esame di
legittimità effettuato dalla Corte cost, ha rilevato che il richiedente non è
coniugato con cittadina italiana o con donna avente prole di età inferiore
a sei mesi, risultando semplicemente che egli ha una figlia, riconosciuta,
nata nel 2007 dalla cittadina straniera Thali Khadija.

Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 8.1.2014.

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA