Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4756 del 06/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4756 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FAVORELLI GIUSEPPE N. IL 22/04/1940
avverso la sentenza n. 798/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del
02/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 06/11/2014

Motivi della decisione

Contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Favorelli Giuseppe in ordine ai reati di cui
all’articolo 590 c.p. e all’articolo 189 commi 1 e 7 del Codice
della Strada , ha proposto ricorso in cassazione l’imputato
chiedendone l’annullamento per violazione di legge e difetto di

ritenuta attendibilità della persona offesa.
Il ricorso è inammissibile,

ex

articolo 606,

comma 30,

cod.proc.pen., perché proposto per motivi manifestamente
infondati, in quanto ripropone questioni di merito a cui la
sentenza impugnata ha dato ampia e convincente risposta e mira ad
una diversa ricostruzione del fatto preclusa al giudice di
legittimità. Una volta infatti che il giudice di merito abbia
chiarito la dinamica del fatto con motivazione congrua, non
compete alla Corte di legittimità valutare gli atti. La Corte di
appello di Lecce ha invero adeguatamente ed esaustivamente
motivato in punto di responsabilità, evidenziando in particolare
che il giovane investito fin da subito aveva indicato nell’odierno
imputato l’autore del sinistro.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro
1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7
– 13 giugno 2000 ).

P Q M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese 4à, processuali e al versamento della somma
di mille euro alla Cassa delle ammende.

motivazione in punto di responsabilità con riferimento alla

Così deciso in Roma il 6 novembre 2014

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