Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47549 del 16/10/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 47549 Anno 2013
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GUIDO GIACOMINO N. IL 24/09/1967
avverso il decreto n. 46/2012 CORTE APPELLO di CATANZARO, del
12/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO
PATERNO’ RADDUSA;
letteAsentite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 16/10/2013

Ritenuto in fatto.
1. Guido Giacomino , per il tramite dei difensori fiduciari , propone ricorso avverso
il decreto con il quale la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la confisca di
prevenzione disposta dal Tribunale di Cosenza ai danni del ricorrente , relativa alle
utilità ( immobili , imprese individuali, quote sociali , rapporti bancari) ivi meglio
precisate , ritenute nella disponibilità del proposto e non proporzionate alle

2. Lamenta violazione degli artt 2 bis e 2 ter legge 575/65 e dell’art 4 legge
1423/56. In particolare , il ricorso cade sulla legittimità dell’ablazione con
riferimento a due sole attività, la villa ubicata in Amantea ed il conto corrente
intestato alla moglie del Guido. Avuto riguardo all’immobile ed in relazione al
giudizio reso in punto alla provenienza lecita del bene segnala che la Corte
distrettuale , pur ponendosi nel solco della ricostruzione in fatto offerta dalla difesa
quanto alle modalità di acquisizione del cespite ( la villa insiste su un terreno
acquistato dalla moglie del proposto nel 2003 poi venduto ai suoceri dopo che era
stata costruita la villa sequestrata e confiscata, cespite infine donato dai suoceri
alla figlia del proposto , Vincenza , con riserva di usufrutto in favore del proposto e
della moglie) , ha integralmente pretermesso la disamina della documentazione
che attestava la liceità delle disponibilità finanziarie utilizzate per l’acquisizione .
Sul piano del giudizio sulla sproporzione la Corte fa un erroneo riferimento al
valore di mercato del cespite in questione ( peraltro indicato in euro 500.000
quando invece quello correttamente indicato dagli stessi inquirenti era di 311.000
), quando per contro occorreva guardare a quello di costruzione , limitato al
diverso importo di euro 94.445,52. La Corte poi non avrebbe considerato che i
costi di costruzione dell’immobile sono stati affrontati grazie ai finanziamenti
bancari ottenuti dal Guido e dal padre , evidenziando che il prestito contratto dal
primo era successivo alla data di ultimazione dei lavori mentre quello erogato al
padre non era compatibile con le disponibilità finanziarie dello stesso avuto
rigaurdo al rapporto tra capacità reddituali e peso della rata . Così facendo ha
tuttavia tralasciato che il mutuo contratto dal proposto era giustificato dal fatto
che , sebbene ultimati i lavori non erano stati ancora saldati ; la situazione
reddituale del padre del proposto era invece tale da supportare adeguatamente il
peso della rata saldata.

disponibilità finanziare del Guido e del suo nucleo familiare .

Quanto infine al conto corrente , la Corte avrebbe omesso di motivare
integralmente in punto alla legittima provenienza del denaro riversato nel conto e
rinvenuto all’atto del sequestro.
Con requisitoria scritta la Procura generale ha chiesto annullarsi con rinvio il
provvedimento impugnato per assenza di motivazione in ordine alle doglianze
mosse dalla difesa con l’appello .
Considerato in diritto.

4. In linea di principio va ricordato che , nel procedimento di prevenzione , il
ricorso per Cassazione, secondo il disposto dell’art. 4, comma II, legge 27
dicembre 1956 n.1423, richiamato dall’art. 3 ler, comma 2, legge n. 575/1965 , è
ammesso soltanto per violazione di legge.
Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, sono escluse dal novero
dei vizi deducibili in sede di legittimità le ipotesi previste dall’art. 606, comma 1,
lett. e), cod.proc.pen., potendosi soltanto denunciare, ai sensi della lett.c) dello
stesso articolo, la motivazione inesistente o meramente apparente, integrante la
violazione dell’obbligo – imposto dall’art. 4, comma 10 legge n. 1423/1956 – di
provvedere con decreto motivato. Ne consegue che, in sede di legittimità, non è
deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente, o
presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, ossia
priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità; ovvero quando
la motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a rendere
comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure, ancora, allorché le
linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei
necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato
la decisione della misura (ex plurimis, Sez. 6, n. 35044, del 8/03/2007, dep.
18/09/2007, Bruno, Rv. 237277).
La limitazione del ricorso alla sola “violazione di legge” è stata tra l’altro
riconosciuta dalla Corte Costituzionale non irragionevole (sent. n. 321 del 2004),
data la peculiarità’ del procedimento di prevenzione sia sul piano processuale che
su quello sostanziale.
5. Guardando alla confisca relativa alla villa descritta al punto 1 del decreto
impugnato , giova evidenziare come il ricorso che occupa contenga diverse
censure mosse avverso l’apparato argomentativo sotteso al giudizio sulla
sproporzione operato dalla Corte territoriale. Ma la motivazione resa dalla Corte di

3. Il ricorso è inammissibile per le ragioni precisate di seguito.

appello Catanzaro regge adeguatamente il peso delle critiche sollevate con il
gravame ; appare dunque estranea ai profili di mera apparenza che possono
consentire il ricorso di legittimità in tali casi né riposa su valutazioni destinate ad
integrare la lamentata violazione di legge sempre avuto riguardo al tema della
sproporzione tra disponibilità reddituali e utilità acquisite e confiscate.
6. Per il vero , la decisione impugnata non traccia con immediata certezza un dato
di riferimento ordinariamente essenziale nel tipico giudizio che connota la

acquisizione del bene oggetto di confisca, utile sia per segnalare il costo affrontato
per l’acquisto nonché per parametrare al relativo periodo di riferimento la
valutazione legata alla disponibilità finanziaria al fine utilizzata dal proposto.
Ciò tuttavia appare ampiamente compensato da una costante valutazione che
caratterizza l’intero argomentare dei Giudici dell’appello in linea di assoluta
conformità con la decisione di primo grado assunta dal Tribunale di Cosenza ( cfr
pagina 6 ,IV capoverso I dei decreto di primo grado ) : gli accertamenti istruttori
operati , letti anche attraverso il prisma garantito dalla documentazione prodotta
dalla difesa , hanno dato conto di una sistematica inadeguatezza del reddito
familiare di riferimento del proposto , quale che sia il periodo di acquisto ed il
costo affrontato per le relative acquisizioni, mai tale da consentire altro se non il
minimo sostentamento del relativo nucleo così da rendere qualsivoglia spesa
ultronea ed incompatibile rispetto al detto sostentamento. E si tratta di giudizio
che appare immune da incongruenze logiche assolutamente invalidanti il percorso
seguito, tanto da restare evidentemente estraneo ai poteri di sindacato di questa
Corte.
Seguendo questa linea , qui non discutibile per quanto sopra , la mancata
indicazione dell’epoca di riferimento dell’acquisizione inerente il cespite
immobiliare in contestazione, sia essa quella legata all’acquisto originario del
terreno ovvero quella della costruzione della villa edificata sul citato terreno,
rinvenuta all’epoca del sequestro , finisce per assumere una assoluta indifferenza
rispetto al giudizio finale della sproporzione . Quale che sia siffatta data di
riferimento, quale che sia di conseguenza il costo di pertinenza ( nel primo caso il
prezzo del terreno , nel secondo caso l’investimento riversato nella costruzione
della villa , sia esso quello indicato in decreto o quello , certamente minore ,
segnalato dalla difesa in ricorso ) in ogni caso si trattava di spesa inadeguata
rispetto alle disponibilità reddituali del proposto e del suo nucleo familiare.

prevenzione patrimoniale , id est la esatta individuazione del momento di

Ne vale riferirsi ai mutui contratti per sopportare tali costi ( segnalatemente quelli
afferenti i capitali investiti per gli acquisti). Prescindendo sempre dalla
compatibilità di siffatta spesa seppur frazionata rispetto alla disponibilità
reddituale di riferimento , anno per anno considerata , quanto al mutuo contratto
dal proposto „ la Corte ha altresì evidenziato che trattavasi di erogazione
successiva al completamento dei citati lavori di costruzione , recidendo in radice
ogni collegamento tra la provvista data al mutuatario e la realizzazione dei lavori

difesa con articolazioni in fatto ( gli importi erogati servivano per l’appunto a
soddisfare gli insoluti maturati in precedenza legati alle dette opere di
costruzione) Catzt~on consentite in questa sede.
Quanto poi all’intervento in aiuto del proposto da parte del padre ( che per un
periodo di tempo, con la moglie , è stato anche formale intestatario del cespite ) e
del suocero del proposto , sempre fondato sulla erogazione di prestiti contratti al
fine di procedere alla detta costruzione , la Corte territoriale ne ha escluso la
verosimiglianza ancora una volta in ragione della assenza di validi redditi , in capo
ai due suddetti soggetti, tali da consentire loro di stornare gli importi erogati in
virtù dei citati prestiti dalle spese relative al sostentamento dei rispettivi nuclei
familiari per veicolarli in favore della villa costruita dal Guido Giacomino.
Sottolineando, altresì, che comunque di siffatti apporti finanziari, trasfusi da un
nucleo familiare all’altro , non sì è rinvenuto cenno documentale alcuno . Ed è di
tutta evidenza che, anche sul punto, trattasi di un giudizio in fatto che , così
come reso , resta estraneo ai vizi di legittimità utili ad acconsentire il giudizio di
cassazione in materia di prevenzione.
7. Vero poi che , con riferimento al conto corrente intestato alla moglie del
ricorrente, la decisione appare piuttosto sfumata, essendo la stessa limitata ad un
mero riferimento alla assenza di elementi atti a comprovare la provenienza lecita
della relativa disponibilità , peraltro con affermazione indistintamente rivolta a
tutta la massa sequestrata diversa dal cespite sopra segnalato. Malgrado ciò ,
prescindendo anche dall’approfondimento della concretezza dei rilievi sollevati in
appello dal ricorrente sul punto , resta da dire della genericità delle doglianze
articolate in questa sede,avendo la difesa omesso integralmente di ribadire i temi
_

segnalati con l’appello sul qual& sarebbe+ caduto il lamentato difetto di
motivazione.

di costruzione . Valutazione questa , certamente non illogica, contraddetta dalla

Da qui la inammssibilità del gravame anche con riferimento alla doglianza mossa
per la detta utilità in confisca.
8. Alla inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali
e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si liquida in via
equitativa in misura di euro 1000
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Così deciso il 16 ottobre 2013
Il Consigliere relatore

Il Presid

processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende .

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