Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47548 del 16/10/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 47548 Anno 2013
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PONTE PAOLA N. IL 11/02/1973
DE PACE VINCENZO N. IL 18/03/1978
LUPO TERESA N. IL 09/07/1957
MACRI’ FRANCESCO N. IL 11/07/1991
avverso l’ordinanza n. 24/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
18/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO
PATERNO’ RADDUSA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ad. diìwk , wia,bu t,

Uditi dif sor Avv.;

Data Udienza: 16/10/2013

1. Paola Ponte e Vincenzo De Pace, per il tramite del medesimo difensore munito
di procura speciale e con un unico ricorso , Lupo Teresa e Macrì Francesco , per il
tramite del fiduciario munito di procura speciale e con altro, unico per entrambe
le posizioni, ricorso , tutti terzi interessati nella procedimento di prevenzione
patrimoniale promosso ai danni di Renato Macri , propongono ricorso in cassazione
avverso il decreto della Corte di appello di Torino con il quale è stato dichiarato

Tribunale di Torino di alcune utilità , loro formalmente intestate, ma ritenute nella
disponibilità del proposto .
2. Segnala la difesa dei primi due ricorrenti che il provvedimento impugnato riposa
sulla ritenuta inammissibilità del ricorso in appello , proposto da difensore non
munito di procura speciale in ragione della ritenuta applicabilità alla specie del
disposto di cui all’ad 100 cpp . E si contesta siffatta decisione evidenziando che
l’art 100 cpp appare erroneamente richiamato perché non regolamenta ogni
ipotesi di partecipazione al giudizio di soggetto portatore di un interesse civilisticil,
essendone limitato il rilievo ai soli casi ivi espressamente richiamati ; che ciò trova
conferma nella disciplina trattata dall’art 101 che per la persona offesa richiama
l’art 96 Comma II cpp; che le formalità previste per l’art 100 , sono funzionali alla
costituzione della parte civile e delle altre parti ivi indicate , non a quelle legate
alla presenza e assistenza del terzo legittimato a prendere parte al procedimento
di prevenzione. Ancora , si evidenzia che l’art 100 cpp costitusce norma del
procedimento ordinario non estensibile al procedimento di prevenzione in
mancanza di apposito richiamo in tal senso.
2.1 Con il ricorso Lupo- Macrì , in linea con il precedente , si adduce inoltre
l’ingiustificata distinzione tra il proposto e i terzi interessati , privo di riscontri
normativi e di giustificazione , essendo le due posizioni accomunate dalla
contrapposizione alla pretesa ablativa . Si sottolinea , ancora , che , a seguire la
linea della Corte distrettuale , i due ricorrenti , mai assistititi da un procuratore
munito di apposito mandato conforme alla disciplina dell’art 100 cp , non ebbero
mai a partecipare formalmente , tramite una regolare costituzione, al giudizio
anche oltre l’ambito legato alla ammissibilità dell’appello.
2.2 Con ulteriori motivi aggiunti , la difesa di questi ultimi ricorrenti ha insistito
nelle tesi in diritto esposte in ricorso
Considerato in diritto.

inammissibile l’appello dagli stessi interposto avverso la confisca resa dal

3. I ricorsi sono infondati.
4.

Il provvedimento impugnato fa buon governo dei principi costantemente

espressi da questa Corte in tema di partecipazione al giudizio e mandato difensivo
conferito dai terzi interessati coinvolti nella esecuzione di sequestri finalizzati alla
confisca , non necessariamente di prevenzione.
Costantemente si suole affermare per i soggetti portatori di un interesse
meramente civilistico, come è il caso degli odierni ricorrenti, vale analogicamente

responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria,
secondo cui essi “stanno in giudizio col ministero di un difensore munito di procura
speciale”, al pari di quanto previsto nel processo civile dall’art. 83 c.p.c.; mentre
solo l’indagato o imputato, che è assoggettato all’azione penale, sta in giudizio di
persona, avendo solo necessità di munirsi di difensore che, oltre ad assisterlo, lo
rappresenta ex lege e che è titolare di un diritto di impugnazione in favore
dell’assistito per il solo fatto di rivestire la qualità di difensore, senza alcuna
necessità di procura speciale, imposta soltanto per i casi di atti riservati
espressamente dalla legge all’iniziativa personale dell’imputato (v. per simili
concetti Cass., sez. 2^, 21 novembre 2006, Tanda; Cass., sez. 6^, 25 settembre
2007, Puliga; Id., 18 giugno 2008, Lombardi; Id., 17 febbraio 2009, Pirozzi; Id.,
17 settembre 2009, Pace); valendo la stessa regola per il soggetto assoggettato a
misure di prevenzione, estendendosi ad esso la posizione dell’imputato (v. L. n.
1423

del

1956,

art.

4,

u.c.).

Invece, il terzo interessato, quale è il predetto ricorrente, al pari dei soggetti
considerati espressamente dall’art. 100 c.p.p., è portatore di interessi civilistici,
sicché anche esso, in conformità a quanto previsto per il processo civile (art. 83
c.p.c.), non può stare personalmente in giudizio, ma ha un onere di patrocinio,
che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore ( così
pedissequamente, tra i tanti arresti conformi , quello reso da questa sezione della
Corte distinto dal nr 13798/11; ed in linea a siffatto orientamento si vedano le
sentenze

n. 23107 del 23/04/2013; N. 21314 del 2010 Rv. 247440, N. 8942 del

2011 Rv. 252438, N. 25849 del 2012 Rv. 253081, N. 10972 del 2013 Rv. 25518).
5. Per quanto puntuali , i rilievi segnalati dalle difese a supporto dei ricorsi non
portano ad una rivalutazione della correttezza a norma di siffatta interpretazione.
5.1. In primo luogo va rimarcato come , diversamente da quanto ritenuto dai
ricorrenti , l’art 100 costituisce principio generale per tutte quelle posizioni

la regola, espressamente menzionata dall’art. 100 c.p.p. per la parte civile, il

processuali di matrice eminentemente civilistica che si intersecano in un
procedimento governato da interessi e regole penalistiche . La ratio sottesa alla
norma – l’esercizio o la difesa rispetto posizioni di valenza risarcitoria o comunque
di valenza patrimoniale che nella responsabilità penale trovano sponda immediata
e che dunque si distanziano da quella dell’imputato – certamente colora
qualsivoglia situazione processuale nella quale finiscono per convergere tali
posizioni , quale che sia l’ambito processuale di riferimento ( l’udienza pubblica , il

la confisca obbligatoria ex art 240 cp) , senza che i riferimenti ivi espressamente
indicati possano costituire un limite inderogabile quanto alla individuazione di altre
posizioni caratterizzate dalla medesima situazione oggetto di interesse
processuale.
Del resto i soggetti indicati nel comma I dell’alt 100 sono, a loro volta , portatori
di interessi assolutamente diversificati all’interno del processo penale . Risultano
tuttavia caratterizzati da un denominatore comune : tutte le dette parti
processuali si muovono all’interno di un ambito definito da rapporti civilistici che
impongono , anche nel processo penale , l’adeguamento del modello di
rappresentanza processuale ai canoni proprio del rito civile.
5.2 Se dunque l’art 100 cpp rassegna un principio generale destinato ad operare
all’interno di qualsivoglia contenitore procedurale ben oltre gli ambiti soggettivi ivi
analiticamente indicati, non v’è ragione di escludere la possibilità di estendere la
regola dallo stesso espressa anche al rito legato alle misura di prevenzione
patrimoniale avuto riguardo ai terzi interessati dalla esecuzione delle misure
comminate in danno del proposto , individuati ai sensi dell’ad 23 comma

II

e

dell’art 55 comma III Divo 159/11 .
Del resto , per le misure di prevenzione , oltre alle specifiche disposizioni in rito
appositamente dettate dalla normativa di riferimento ( artt da 7 a 10 del citato
decreto , richiamati , per le patrimoniali, dal comma I dell’art 23 e per le
impugnazioni dal comma II dell’ad 27 ) trova applicazione , in via residuale, per
quanto non espressamente regolato , il rito dettato per l’esecuzione giusta il
richiamo operato dall’ad 7 comma IX all’ad 666 cpp per il primo grado nonché ,
per l’appello, dal comma IV dell’alt 10 all’ad 680 cpp .

E proprio tale ultimo

riferimento normativo , consente l’applicazione della disciplina generale sulle
impugnazioni ( comma IV dell’art 680 cpp ) ,tra le quali, per quel che qui interessa
,

l’art 100 cpp , che presuppone , per le impugnazioni, la procura speciale

rito camerale, il procedimento di esecuzione laddove è ad esempio in discussione

appositamente conferita al difensore quanto alle impugnazioni di cui agli artt 575
e 576 cpp .
5.3 La demarcazione tra proposto e terzo interessato e tra imputato e altre parti
del processo penale si muove peraltro su linee di assoluta conformità : come in
tale ultimo caso solo l’imputato è coinvolto dai profili legati alla responsabilità
penale ( e dunque segue il paradigma della rappresentanza autonomamente
dettato per il processo di riferimento ), del pari , nel procedimento di prevenzione,

terzi interessati ( anche quando il giudizio sia solo rivolto alla confisca perché
comunque la valutazione sulla pericolosità , seppur incidentale , non può
mancare); questi ultimi , piuttosto , contrappongono in processo solo posizioni di
interesse civilistico , finalizzate a far valere il loro diritto già all’interno del
procedimento di prevenzione e coerentemente , con la valenza di tali posizioni ,
devono state in giudizio secondo i canoni di rappresentanza propri del processo
civile .
5.4 Infine, è palesemente inconferente il rilievo sollevato dalla difesa dei ricorrenti
Lupo – Macri in forza al quale, seguendo siffatto assunto interpretativo , gli stessi ,
sin dalla origine del procedimento , non sono mai stati correttamente patrocinati
per non aver mai conferito procura speciale al proprio difensore. Ove ,
effettivamente ciò sia accaduto ( e non interessa in questa sede accertarlo ) senza
che la questione sia stata evidenziata d’ufficio dal Tribunale in primo grado, tanto
non vale tuttavia a conferire al predetto difensore , fornito di un mandato
inidoneo, poteri , quale quello qui in disamina di impugnazione in assenza di
procura speciale , esclusi dalla corretta interpretazione del dato normativo di
riferimento .
6. Alla reiezione dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle
spese processuali.
PQM
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 16 ottobre 2013
Il Consigliere relatore

Il Presiden

il dato della pericolosità sociale tocca solo ed esclusivamente il proposto, mai i

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