Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47547 del 16/10/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 47547 Anno 2013
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI PISTOIA
nei confronti di:
CUKAJ ENRRIK N. IL 02/02/1989
avverso la sentenza n. 71/2011 GIP TRIBUNALE di PISTOIA, del
25/02/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO
PATERNO’ RADDUSA;
~Udì
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. atk c,I,G q ide
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1

Udit i difensor vv.;

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Data Udienza: 16/10/2013

Ritenuto in fatto e diritto
1. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia propone ricorso per
Cassazione avverso la Sentenza 25 febbraio 2011- 9 marzo 2011 emessa dal
GIP presso il Tribunale di Pistoia ai danni da Cukaj Enrrik con la quale lo stesso
è stato assolto dal reato ascrittogli ex artt 73 Dpr 309/90 ai sensi dell’ad 129
cpp perché il fatto non sussiste. Impugna ancora l’ordinanza resa
contestualmente alla sentenza con la quale , in ragione del proscioglimento ex
ad 129 cpp , è stata dichiarata l’inefficacia della custodia in carcere in corso di
esecuzione nei confronti dell’imputato.
2. Lamenta l’ufficio ricorrente violazione di legge nonché illogicità della
motivazione per avere il gip , chiamato a pronunziarsi ex art 448 cpp sulla
richiesta di patteggiamento avanzata dall’imputato , tratto a giudizio immediato
, emesso una decisione assolutoria nel merito per insufficienza del quadro
probatorio a sostegno della prospettazione accusatoria, decisione non
consentita ex lege. Ha concluso , dunque, per l’annullamento della sentenza
impugnata e per l’effetto il ripristino della custodia in carcere ai danni
dell’imputato previo annullamento della ordinanza che ne aveva dichiarato la
perdita di efficacia della misura cautelare in ragione della decisione ex ad 129
cpp.
3. Con requisitoria scritta la Procura generale ha chiesto annullarsi senza rinvio
la sentenza impugnata.
4. Con memoria del 27 marzo 2013 l’imputato , tramite il difensore fiduciario,
ha chiesto rigettarsi il ricorso evidenziando all’uopo la correttezza del
provvedimento assunto , reso in esito al rinvio a giudizio immediato – e quindi
in ragione di un materiale probatorio già sufficiente per il giudizio di
responsabilità – e per evitare un contrasto di giudicati considerato che nel
processo parallelo che vedeva imputati i correi del Cukaj – sempre per il reato
di offerta o messa in vendita di sostanza stupefacente e conseguente cessione è stata accertata in fatto , con decisione passata in giudicato , la mancanza di
disponibilità dello stupefacente oggetto della condotta contestata , decisione
destinata a vincolare anche il decidente nel processo rivolto al Cukaj.
5. Il ricorso è infondato.
6. Se , infatti, in linea di principio, secondo quanto costantemente evidenziato
da questa Corte ( cfr da ultimo Sez. 3, Sentenza n. 28971 del 07/06/2012,
Rv. 2531489) in caso di richiesta concorde di applicazione della pena non è
sentenza di
consentito al giudice pronunciare , prima del dibattimento,
proscioglimento o di assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen. per mancanza,
del pari è altrettanto
contraddittorietà od insufficienza della prova ,
incontrovertibile che siffatta regola non trova applicazione laddove il giudizio
posto a fondamento del proscioglimento o della assoluzione sia comunque
legato ad una radicale insussistenza, in termini di sostanziale irreversibilità
processuale , del materiale probatorio posto a fondamento della contestazione
sulla quale è impropriamente caduto l’accordo tra parte pubblica e privata~1:1=2:Etr
Nel caso , la motivazione sottesa alla decisione impugnata, pur potendo invero
dare adito a qualche dubbio , lascia tuttavia coerentemente pensare ad una ,
radicalmente negativa, valutazione del materiale probatorio addotto, in
coerenza al disposto di cui all’ad 129 cpp. Tanto deve ritenersi volta che si dia
il giusto spazio argomentativo alla considerazione in forza alla quale mancava ,
nella specie, in radice la prova della disponibilità della sostanza stupefacente
oggetto della trattativa di cui al capo O) della rubrica ; circostanza , questa ,
che, per come è di evidenza , assume un rilievo definitivo in aperta distonia
rispetto a tutte le diverse ipotesi di condotta sussunte all’egida dell’ad 73 DPr

309/90 nel caso prese in considerazione dalla contestazione ( dall’offerta e
messa in vendita alla cessione) mossa, tra gli altri, al Cukaj.
Da qui la infondatezza del ricorso.
PQM
Rigetta il ricorso.
Così deciso il 16 ottobre 2013.

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