Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4754 del 08/01/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 4754 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ROSMINI BRUNO N. IL 22/09/1961
avverso l’ordinanza n. 1234/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
SASSARI, del 28/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
A
CAIAZZO;
lette/sente le conclusioni del PG Dott.

Roi-k17., Tr

Uditi difensor Avv.;

02_,

0

Data Udienza: 08/01/2014

RILEVATO IN FATTO

Con ordinanza in data 28.2.2013 il Tribunale di sorveglianza di Sassari rigettava
il reclamo proposto da ROSMINI BRUNO avverso il decreto emesso in data
16.11.2012 dal Magistrato di sorveglianza di Nuoro, con il quale era stata
dichiarata inammissibile la richiesta di permesso premio. Con la stessa
ordinanza veniva rigettata anche la domanda volta ad ottenere la qualifica di
collaboratore con la giustizia ex art. 58-ter 0.P..
Il Tribunale di sorveglianza premetteva che il Rosmini era detenuto dal

associativo.
Riteneva che il predetto non avesse mai prestato attività di collaborazione sulla
base di una nota della Procura della Repubblica di Reggio Calabria in data
16.1.2013 e delle informazioni pervenute dalla Divisione anticrimine della
Questura di Reggio Calabria.
Lo stesso risultava anche sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di
soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni cinque con
provvedimento del Tribunale di Reggio Calabria del 31.3.1994, confermato dalla
Corte d’appello di Reggio Calabria.
Era considerato il capo dell’omonima cosca, alleata con quelle dei Condello e dei
Serraino e contrapposta a quelle dei De Stefano e dei Libri.
Il Tribunale di sorveglianza rilevava che il Rosmini aveva tenuto una condotta
regolare in carcere e che nel 2002 si ero assunto, scrivendo un memoriale, le
proprie responsabilità in merito a diversi omicidi. Lo stesso più volte aveva
dichiarato di volersi dissociare dalle precedenti scelte di vita, limitandosi però
alla semplice narrazione degli accadimenti con l’indicazione dei tempi e dei
luoghi nei quali i delitti erano stati perpetrati e, ove possibile, con l’indicazione
dei responsabili. Tenuto però conto, come risultava dalla relazione di sintesi,
che solo recentemente il Rosmini stava maturando la decisione di dissociarsi,
non poteva essere accolta l’istanza di riconoscimento della collaborazione ex
art. 58-ter O.P.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore,
chiedendone l’annullamento per violazione di legge e difetto di motivazione.
Il Magistrato di sorveglianza avrebbe dovuto effettuare lo scorporo della
porzione di pena riguardante l’art. 416-bis c.p., già espiata, e valutare la
richiesta di permesso premio in relazione agli altri reati, nessuno dei quali era
aggravato ex art. 7 legge 203/1991. In subordine, avrebbe dovuto trasmettere
gli atti al Tribunale di sorveglianza, ai fini della valutazione della condotta
associativa del Rosmini tenuta sin dal 2002 in diversi processi.
1

4.12.1990 ed era stato condannato all’ergastolo per delitti commessi in ambito

Il Tribunale di sorveglianza, inoltre, se avesse ritenuto di non dover effettuare
lo scorporo, doveva limitarsi a valutare la possibilità di accordare al Rosmini la
qualifica di persona che aveva collaborato ai sensi dell’art.58-ter, restituendo gli
atti al Magistrato di sorveglianza per la decisione sulla richiesta di permesso
premio.
Il Tribunale aveva deciso che fosse insussistente la collaborazione ex art. 58ter, senza considerare né la documentazione prodotta dal reclamante, né
attendere le copie delle sentenze che pure, in base alla suddetta

risultava il comportamento collaborativo del Rosmini nel c.d. processo Olimpia
3, nel duplice omicidio Bernardo-Flaviano e nel c.d. processo Bless.
Peraltro, era del tutto illogica l’affermazione contenuta nella sentenza
impugnata, alla luce del contenuto delle suddette sentenze, che il Rosmini solo
recentemente aveva maturato il convincimento di dissociarsi.
Non si era tenuto conto del provvedimento in data 29.10.2007 del Magistrato di
sorveglianza di Pavia, nel quale si dava atto della condotta collaborativa del
ricorrente, né del contenuto della sentenza della Corte di assise d’appello di
Reggio Calabria in data 5.12.2002 nella quale già si dava atto della
dissociazione del Rosmini e del suo comportamento collaborativo.
Neppure si era tenuto conto della nota del DAP del 6.1.2004, delle dichiarazioni
rese dal Rosmini nel procedimento 27/2002 RG Ass.App. e dell’ordinanza del
Tribunale del riesame prodotta, dalla quale risultava che le dichiarazioni del
Rosmini erano state determinanti per accertare la responsabilità di Demetrio
Rosmini nell’omicidio di Audino Fortunato.
Infine, il ricorrente ha sostenuto che, essendo stati i divieti alla concessione di
benefici carcerariintrodotti successivamente alla commissione dei reati
commessi dal Rosmini, tali divieti rientravano nelle norme sostanziali penali e
pertanto, anche alla luce dei recenti orientamenti della Corte Europea dei diritti
dell’uomo, doveva essere applicato il principio del divieto di applicazione
retroattiva della legge penale più severa.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti che saranno precisati nel prosieguo.
Il delitto di omicidio per il quale il Rosmini è stato condannato all’ergastolo è
stato commesso – secondo quanto ritenuto dal Tribunale di sorveglianza avvalendosi delle condizioni previste dall’art.416-bis c.p. ed al fine di agevolare
l’attività dell’associazione di stampo mafioso di cui il predetto era il capo.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il divieto di concessione di
benefici penitenziari, in caso di condanna per fatti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dall’art. 416 bis cod. pen., opera anche per fatti commessi
2

documentazione, aveva richieste. Dalle sentenze non acquisite, in particolare,

anteriormente all’entrata in vigore del D.L. 152/91 che ha introdotto
l’aggravante di cui all’art. 7, in quanto l’art. 4 bis dell’ord. pen. non fa alcun
riferimento all’aggravante specifica. (V. Sez. 1 sentenza n.17895 del 18.2.2004,
Rv.228284).
Pertanto, per il disposto dell’art. 4-bis 0.P., il permesso premio può essere
concesso al Rosmini solo nel caso in cui sia accertata la collaborazione con la
giustizia a norma dell’art. 58-ter 0.P..
Il suddetto divieto è applicabile anche nei confronti di delitti commessi prima

violazionedel principio di irretroattività della legge penale, stabilito dall’art. 25
della Costituzione e dall’art. 2 cod. pen., atteso che tale principio si riferisce
unicamente alle norme penali sostanziali e non anche a quelle inerenti alle
modalità di esecuzione della pena e alla applicazione di misure alternative o
altri benefici in favore del condannato, la cui disciplina resta affidata ai poteri
discrezionali del legislatore ordinario (V. Sez. 1 sentenza n. 4944 del
4.10.1996, Rv.206072).
Il ricorso, invece, appare fondato nella parte in cui denuncia contraddittorietà e
difetto di motivazione dell’ordinanza impugnata nella parte in cui ha escluso che
il Rosmini abbia collaborato con la giustizia.
Nell’ordinanza impugnata si riferisce di condotte di dissociazione poste in essere
dal Rosmini fin dal 2002, ma poi si afferma che solo recentemente lo stesso
avrebbe maturato la decisione di dissociarsi.
Si fa riferimento a notizie fornite dalla Procura della Repubblica di Reggio
Calabria e dalla Divisione anticrimine della Questura della suddetta città,
secondo le quali il Rosmini non avrebbe mai prestato attività di collaborazione,
ma poi si dà atto che il predetto in più occasioni aveva manifestato la volontà di
dissociarsi, narrando gli accadimenti in cui erano stati perpetrati i delitti e, ove
possibile, indicando i responsabili.
La difesa del Rosmini, inoltre, aveva sottoposto al Tribunale di sorveglianza
ampia documentazione ( nota del DAP in data 6.10.2004, stralci di sentenze,
interrogatori del Rosmini, ordinanza del Tribunale del riesame di Reggio
Calabria) a sostegno della tesi che il ricorrente aveva prestato una proficua
attività di collaborazione con la giustizia, ma detta documentazione non risulta
essere stata presa in considerazione nell’ordinanza impugnata, benché la stessa
appaia rilevante ai fini dell’accertamento ex art. 58-ter O.P. demandato al
Tribunale di sorveglianza.
Pertanto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di
sorveglianza di Sassari per nuovo esame.

3

dell’entrata in vigore del citato art.4-bis, senza che si verifichi alcuna

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
sorveglianza di Sassari.
Così deciso in Roma in data 8 gennaio 2014
Il Presidente

Il Consigliere estensore

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