Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4754 del 06/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4754 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CONTI STEFANO N. IL 08/08/1988
avverso la sentenza n. 14018/2012 TRIBUNALE di ROMA, del
08/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

Data Udienza: 06/11/2014

63 Conti Stefano

Motivi della decisione

Il ricorso proposto dall’imputato in epigrafe avverso sentenza recante l’affermazione di
responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 116.13 del Codice della strada è inammissibile.
Infatti esso è stato presentato da legale non abilitato al patrocinio davanti a questa Suprema

Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di
esonero, della somma di euro 500 a titolo di sanzione pecuniaria.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 500.

Roma 6 novembre 2014

corte.

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