Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47534 del 14/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 47534 Anno 2013
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: LANZA LUIGI

SENTENZA
decidendo sul ricorso proposto da Pellecchia Michele, nato il giorno 14 giugno
1959, avverso la sentenza 5 ottobre 2012 della Corte di appello di Bologna.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza.
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale
Carmine Stabile, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, nonché il
difensore della parte civile avv. Di Palma Costanzo, che si è richiamato alle
conclusioni depositate, e il difensore del ricorrente, Vito Gesuito, il quale, non
avendo redatto i motivi, ha chiesto un rinvio del procedimento e, comunque,
raccoglimento dell’impugnazione proposta personalmente dall’imputato.

Data Udienza: 14/11/2013

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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Pellecchia Michele, ricorre personalmente, avverso la sentenza 5
ottobre 2012 della Corte di appello di Bologna, la quale, in sua contumacia ed a
seguito di udienza dibattimentale, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello
(proposto dall’avv.Vito Gesuito) a sensi dell’art. 591 lettera c) e 581 cod. proc.

motivazioni generiche, non attinenti a specifiche controdeduzioni, corrispondenti e
correlate alle argomentazioni espresse dal giudice di primo grado a fondamento
della pronuncia di responsabilità, per il delitto di calunnia in danno di Nuovo
Sabino.
2. Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed
erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione con riferimento al
disposto dell’art. 591 cod. proc. pen.. La Corte di appello avrebbe ritenuto con
motivazione erronea di dichiarare con sentenza la inammissibilità dell’appello.
L’art. 591 c.p.p. prevede delle ipotesi tassative di inammissibilità e nessuna di
queste rientrerebbe in quelle richiamate dalla Corte. L’inammissibilità infine stata
dichiarata con sentenza e non con ordinanza con conseguente nullità del
provvedimento.
2. Con un secondo motivo si prospetta violazione e falsa applicazione degli
artt. 129 cod. proc. pen. e 368 cod. pen. e c.p.p., violazione art. 368 c.p. per
difetto assoluto di motivazione e contraddittoria valutazione delle risultanze
probatorie: la corte distrettuale non avrebbe valutato i motivi di appello della
difesa, redigendo una motivazione inconferente ed affetta da nullità assoluta.
3. I due motivi tra loro connessi sono inammissibili.
La lettura del gravame d’appello, come evidenziato nella gravata sentenza,
palesa in modo manifesto, l’assoluta genericità delle doglianze, non connotate da
specifiche contestazioni dell’assunto dei giudici di merito e finalizzate alla mera
contraria prospettazione della erroneità della “ricostruzione dei fatti, operata dal
Sostituto procuratore della Repubblica del Tribunale di Modena”, circostanza
questa che avrebbe reso il Pellecchia “soggetto passivo di una sentenza penale di
condanna ingiusta ed errata”.

pen., rilevando che l’impugnazione era priva di specificità, in quanto fondata su

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E’ in proposito noto che la mancanza di specificità del motivo, va
apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per
la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata
e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le
esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che
gravame (cfr. Cass. Penale sez. sez.II, 16354, rv.234752, Maio).
4. Con un terzo motivo si lamenta violazione del diritto di difesa, posto
che, nonostante la prova dell’impedimento del difensore, la Corte ha ritenuto di
trattare la questione al solo fine di condannare l’imputato.
Il motivo, per come formulato, ripete il vizio di aspecificità delle precedenti
doglianze e, pertanto ne segue le sorti in punto di inammissibilità.
5. All’inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 C.P.P., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore
della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in €. 1000,00 (mille),
nonché la condanna del ricorrente a rifondere alla parte civile, Nuovo Sabino, le
spese sostenute in questo grado, liquidate in €. 2.000,00, oltre i.v.a. e c.p.a. .

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di €. 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende,
nonché a rifondere alla parte civile, Nuovo Sabino, le spese sostenute in questo
grado, liquidate in €. 2.000,00, oltre i.v.a. e c.p.a.
Così deciso in Roma il giorno 14 novembre 2013
Il consiglie e estensore

determina, a mente dell’art. 591 c.p.p., comma 1. lett. c), l’inammissibilità del

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