Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47532 del 13/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 47532 Anno 2013
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LA BARBERA GIUSEPPE N. IL 27/09/1961
avverso la sentenza n. 4483/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 28/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. tz -9.A.,L3V ?RA-1604′
che ha concluso per d (tik
e9f-c.„„

as, 4k.

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 13/11/2013

!

Considerato in fatto e ritenuto in diritto

1. Con sentenza del 28.3.2012 la Corte di appello di Palermo – a seguito di
gravame interposto da LA BARBERA Giuseppe avverso la sentenza

sentenza con la quale l’imputato è stato riconosciuto colpevole del reato
di esercizio abusivo della professione di odontoiatra e condannato a
pena di giustizia.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato a mezzo
del difensore deducendo con unico motivo erronea applicazione dell’art.
348 c.p. per insussistenza dell’elemento psicologico del reato in quanto
l’imputato, in ragione della conseguita laurea in medicina e relativa
abilitazione in Romania, avrebbe esercitato in buona fede la professione
di odontoiatra.
3.

Il ricorso è inammissibile in quanto ripropone una questione di fatto già
sottoposta al giudice di appello, alla quale è stata data corretta risposta.

4.

Invero, in tema di abusivo esercizio di una professione, l’art. 7 della
legge 24 luglio 1985, n. 409, istitutiva della professione sanitaria di
odontoiatria, prevede, in attuazione del diritto di stabilimento di cui
all’art. 52 del Trattato C.E.E., e in conformità alla direttiva del Consiglio
C.E.E. 25 luglio 1978, n. 686, che ai cittadini degli stati membri delle
comunità europee che esercitano una attività professionale nel campo
della odontoiatria e che sono in possesso dei prescritti diplomi, è
riconosciuto il titolo di odontoiatra, o di odontoiatra specialista, ed è
consentito l’esercizio della relativa attività. Tuttavia, per potere
esercitare legalmente le predetta professione, è necessario, in base
all’art. 8 della predetta legge, che l’interessato presenti domanda
corredata al Ministero della Sanità, che deve accertare la regolarità della
domanda e della documentazione e provvedere alla trasmissione della
stessa all’ordine professionale competente per la iscrizione. In mancanza
di detto formale riconoscimento, l’attività professionale deve ritenersi
essere esercitata abusivamente (
22/04/1997 Rv., Rosa Brusin;

Sez.
Sez.

6,
6,

Sentenza n.
Sentenza n.

5672

del

16230

del

05/03/2001 Rv. 218607, Malli). ).
5.

Correttamente, quindi, la Corte territoriale ha osservato che – anche ad
ammettere l’esistenza del titolo di studio straniero, solo dedotto

emessa il 6.6.2012 dal Tribunale di Palermo – ha confermato detta

!

dall’imputato – risulta provato che all’atto del controllo dei NAS
l’imputato non disponeva del riconoscimento del titolo in Italia,
risultando in corso la relativa procedura, peraltro dimostrando di ben
conoscere gli effetti dell’iter da lui stesso avviato.
6. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma che si reputa congrua

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 13.11.2013

in euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

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