Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47531 del 26/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 47531 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CITTERIO CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MARSIGLIA SALVATORE N. IL 03/12/1976
avverso l’ordinanza n. 989/2015 TRIB. LIBERTA’ di PALERMO, del
05/08/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
le sentite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.01/ ,

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Data Udienza: 26/11/2015

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RITENUTO IN FATTO
1. Decidendo in sede di rinvio (dopo l’annullamento deliberato da Sez.2 sent.
28557/15), il Tribunale di Palermo confermava l’ordinanza custodiale emessa dal
locale GIP il 17.11.2014 nei confronti di Salvatore Marsiglia per reati di concorso
nella rapina compiuta il 4.11.2013 all’interno di un deposito della AG Trasporti srl

l’assicurazione del provento, escludendo tuttavia l’aggravante ex art.7 dl 152/1991.
La Corte di cassazione aveva accolto due motivi. Il primo era relativo al fatto
che l’attendibilità del collaboratore di giustizia Morsicato era stata argomentata con
richiamo per relazione ad altre ordinanze emesse dallo stesso Giudice collegiale nei
confronti di altri coindagati, senza che ricorressero le condizioni (in particolare la
conoscenza delle motivazioni di quei provvedimenti resi nei confronti di soggetti
diversi in procedure differenti), ciò assorbendo gli altri ‘sottoargomenti’ del
medesimo motivo (la valenza neutra dell’essere l’indagato colui che aveva
noleggiato uno dei furgoni utilizzati successivamente per il trasporto della merce
rubata; l’inadeguato apprezzamento della circostanza che l’indagato aveva
provveduto al noleggio fornendo le proprie genuine generalità). Il secondo era
relativo alla mancata motivazione sulla consapevolezza dell’indagato di agevolare
un’organizzazione di stampo mafioso. Aveva ritenuto assorbito il terzo motivo,
sull’adeguatezza della misura applicata.

2. Marsiglia ricorre ora enunciando motivi di:
-1. Violazione e falsa applicazione, “ai sensi dell’art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.”,
degli artt. 61 n.7, 81 cpv., 110, 628 comma3, nn. 1, 2 e 3, c.p. (capo D), 61 n.2,
110. 648 c.p. (capo F), 273 c.p.p. Il Tribunale avrebbe nuovamente omesso
l’esame dell’attendibilità del collaboratore Morsicato (risolto con un nuovo richiamo
ad ordinanza relativa a tale Camparetto, né allegata né trascritta, e con un
insufficiente indicazione della mancanza di ragioni per affermarne l’intento
calunnioso), le dichiarazioni del collaboratore Carrello (deceduto in carcere) non
potrebbero costituire riscontro (essendo egli a conoscenza del contenuto degli atti),
le dichiarazioni di Morsicato e Lo Piparo sarebbero

de relato e generiche sul

contesto specifico della partecipazione di Marsiglia, tali elementi collocherebbero il
ricorrente solo nella fase finale dell’eventuale trasporto senza prova di una

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(capo D) e nella ricettazione di veicoli utilizzati per la sua esecuzione e per

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consapevolezza dell’illecito contesto, sarebbe mancata motivazione sulla
riqualificazione in termini di ricettazione.
-2. Medesimi vizi in relazione all’art. 274 c.p.p. quanto a ritenute esigenze
cautelari ed all’applicazione della misura carceraria in luogo di quella domiciliare. A
sostegno del motivo originario sono stati proposti motivi nuovi (che rievidenziano
gli aspetti dell’incensuratezza e dell’estraneità del ricorrente al contesto associativo,

RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali.
Quanto al primo motivo è infondata la censura di omessa motivazione
dell’attendibilità intrinseca ed estrinseca del collaboratore Morsicato.
Il Tribunale non si è affatto limitato ad un nuovo generico richiamo a
precedente propria ordinanza sul punto. Ha ricostruito il percorso argomentativo
che aveva condotto il GIP, quel primo Giudice anche attraverso la condivisione di
argomentazioni contenute in precedente provvedimento del medesimo Tribunale, a
giudicare attendibile Morsicato (p. 6); lo ha fatto proprio; ha quindi argomentato
specificamente ulteriori ragioni che, in tale contesto di acclarata oggettiva veridicità
del narrato, escludevano una peculiare inattendibilità proprio e solo nei confronti di
Marsiglia. Sul punto ha in particolare spiegato, con specifici e individualizzanti
riferimenti al caso ed alla posizione del medesimo Marsiglia, che sia la narrazione
del complessivo fatto, sia il riferimento specifico allo stesso risultavano del tutto
coerenti a quanto direttamente accertato ed ascoltato dalla polizia giudiziaria ed a
quanto autonomamente riferito dai collaboratori Lo Piparo e Carrello (nipote di
Morsicato), tenendo ovvio conto delle diverse fasi della rapina in cui i tre avevano
agito (p. 5-6 sulla complessiva ricostruzione probatoria e sulla valenza peculiare
della rapina, 7 e 8 quanto a Marsiglia). E’ significativo, in proposito, che il ricorso
enunci in termini di assoluta genericità il tema del vizio di motivazione, senza mai
indicare aspetti di concreta e specifica manifesta illogicità o contraddittorietà della
motivazione, in realtà risolvendosi nella prospettazione di una diversa lettura del
materiale probatorio, rispetto a quella, conforme tra loro, dei Giudici del merito
cautelare. Ed in effetti il Tribunale ha anche dato conto: delle specifiche
dichiarazioni di Morsicato su Marsiglia, del riconoscimento fotografico, della
sostanziale piena convergenza con le narrazioni di Carrello e Lo Piparo (che davano
diretta valenza anche agli aspetti riferiti de relato

così rispondendo il Tribunale

pure sul punto specifico), dell’indicazione di Marsiglia come consapevole

comprovato dall’esclusione dell’aggravante speciale).

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concorrente del complessivo contesto (quantomeno nella fase, indispensabile e
preorganizzata, della sistemazione logistica della merce rapinata), del
riconoscimento fotografico anche da parte di Carrello, delle convergenti
dichiarazioni di Lo Piparo. Quando pertanto il Tribunale conclude che la valenza
probatoria del contesto specifico che ha fonte nelle dichiarazioni del già riscontrato
Morsicato trova sostegno di attendibilità soggettiva specifica nella mancanza di
alcuna, anche solo dedotta dalla parte interessata, ragione calunniatoria, completa
un apprezzamento complessivo sorretto da specifica motivazione del tutto immune

Ancora, il Tribunale ha argomentato specificamente l’inidoneità dell’aver
Marsiglia noleggiato con le proprie effettive generalità uno dei due furgoni serviti
per caricare e trasportare la merce rapinata (p. 8, primo e quart’ultimo paragrafo):
si tratta di apprezzamento di stretto merito per sé pure immune da tali vizi: tant’è
che la doglianza si risolve in prospettazione di considerazioni in fatto, volte a
diverse ma qui precluse valutazioni di merito.
Come il ricorso estende in termini generici le proprie doglianze alla seconda
ma connessa imputazione, così il Tribunale ha implicitamente apprezzato assorbite
le considerazione sul secondo reato nell’aver argomentato la consapevole adesione
di Marsiglia a porzione necessaria della complessiva azione.
Ogni ulteriore rilievo difensivo nel motivo, sulla motivazione della gravità
indiziaria, è all’evidenza assorbito dalla giudicata piena adesione consapevole di
Marsiglia alla complessiva operazione.

3.1 II motivo sulle tematiche cautelari è ugualmente infondato, nei termini
che seguono.
Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ha specificamente argomentato
sulla non decisività del dato della formale incensuratezza rispetto all’allarme intenso
costituito dall’adesione consapevole ad una rapina caratterizzata da peculiare ed
articolata organizzazione, di natura mafiosa, da apprezzare quindi non solo come
astratto titolo formale di reato bensì come effettiva storicità di reato associativo,
anche alla luce della “disponibilità assoluta” prestata (p. 9).
Si tratta di apprezzamento di merito sorretto da motivazione specifica, non
manifestamente illogica o contraddittoria, che è stata posta dai Giudici del merito
cautelare anche a base dell’espresso riferimento all’inadeguatezza di altre misure,
che costituisce così anch’esso apprezzamento di merito insindacabile.

dai soli vizi che rilevano ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. E c.p.p..

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P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94.1-ter disp. att.
c.p.p..

Così deciso in Roma, il 26.11.2015

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