Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47530 del 13/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 47530 Anno 2013
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PRUDELE IMMACOLATA N. IL 03/12/1979
PRUDELE FILOMENA N. IL 27/10/1966
avverso la sentenza n. 6622/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
03/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Viì,..aa,32 kiRUA4
che ha concluso per
triTAC

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 13/11/2013

Considerato in fatto e ritenuto in diritto

1. Con sentenza del 3.12.2013 la Corte di appello di Napoli – a seguito di
gravame interposto nell’interesse delle imputate PRUDELE Immacolata e
PRUDELE Filomena avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli il

p.u. – in parziale riforma ha ridotta la

pena inflitta a PRUDELE

Immacolata, confermandola nel resto.
2.

Avverso la sentenza propongono personalmente ricorso per cassazione
le imputate.

3.

PRUDELE Immacolata deduce:

3.1. manifesta illogicità della motivazione anche sub specie del travisamento
della prova ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla
affermazione di responsabilità in ordine al delitto di cui all’art. 337 c.p.,
dissonante rispetto alle risultanze processuali che, in ogni caso, non
giustificano il dolo specifico richiesto mancando nell’azione posta in
essere la finalità di opporsi al p.u..
3.2.carenza di motivazione in ordine alla denegata attenuante ex art. 62 n.
2 c.p., specificamente richiesta nei motivi di appello.
3.3.mancanza di motivazione in ordine alla censurata applicazione della
recidiva.
3.4. mancanza di motivazione in ordine al negato giudizio di prevalenza delle
attenuanti generiche, specificamente sollecitato nel gravame.
3.5. manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della
pena, applicata nella stessa misura di quella inflitta alla coimputata
nonostante il riconoscimento della minore intensità del ruolo svolto dalla
ricorrente.
4.

PRUDELE Filomena deduce con unico motivo travisamento del fatto e
sua qualificazione giuridica essendo insussistente il delitto di cui all’art.
337 c.p. in quanto la condotta della ricorrente è intervenuta ben dopo
l’iniziativa del p.u. e quando questa si era ormai esaurita.

5.

Il ricorso di PRUDELE Immacolata.

5.1.11 primo motivo è inammissibile in quanto, lungi dal cogliere vizi logici e
travisamenti della prova, ripropone una ricostruzione fattuale alternativa
a quella avallata dalla sentenza impugnata che , senza vizi logici, ha
ritenuto accertati i delitti di resistenza a p.u. e lesioni ai due CC FIUME e
D’ANGELO. Il primo aveva tentato di fermare l’aggressione di PRUDELE

1

21.5.2012 che le aveva riconosciute responsabili di resistenza e lesioni a

Salvatore ai danni di un ristoratore – che nei giorni precedenti aveva
denunciato il PRUDELE per estorsione e lesioni – ed era stato spintonato
e colpito con calci e schiaffi da entrambe le sorelle del PRUDELE ; il
secondo, intervenuto con altro personale in soccorso del primo, era stato
vittima di analoga aggressione provocata , nel tentativo di sottrarsi
all’arresto, dalle stesse donne che aizzavano i presenti.
5.2.11 secondo motivo è inammissibile in quanto non tiene conto della

incompatibile la chiesta attenuante.
5.3.Analoga inammissibilità coglie il terzo motivo volto a censurare la
valutazione in fatto del ritenuto rilievo dei precedenti per armi e
ricettazione a carico della ricorrente.
5.4. Inammissibile è il quarto motivo volto a censurare l’esercizio del potere
discrezionale sotteso alla riconosciuta equivalenza.
5.5. Inammissibile è il quinto motivo che parte dall’erroneo presupposto della
medesima dosimetria per entrambe le imputate, mentre invece la pena
risulta essere stata ridotta per la ricorrente.
6.

Inammissibile è il ricorso nell’interesse della PRUDELE Filomena in
quanto volto ad avallare una inammissibile ricostruzione alternativa del
fatto rispetto a quella accolta dalla sentenza e sopra ricordata.

7.

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna delle ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo
determinare in euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e ciascuna alla somma di euro 1.000,00 in favore
della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 13.11.2013.

complessiva ricostruzione del grave fatto che rende implicitamente

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