Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4753 del 08/01/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 4753 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MAHMOOD ASIF N. IL 02/11/1972
avverso l’ordinanza n. 1/2013 TRIB.SEZ.DIST. di SARONNO, del
20/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
lette/se le conclusioni del PG Dott. r(49-12
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Data Udienza: 08/01/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Busto Arsizio, in funzione di giudice dell’esecuzione, con
ordinanza del 20/2/2013, dichiarava inammissibile l’istanza di restituzione nel
termine per proporre appello proposta da Mahmood Asif, condannato alla pena di
anni due di reclusione con sentenza irrevocabile il 5/1/2011, eseguita il
13/8/2012, in quanto proposta oltre il termine di decadenza di giorni 30 dalla

2.

Ricorre per cassazione Mahmood Asif, chiedendo l’annullamento

dell’ordinanza impugnata e deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
Al termine di cui all’art. 175 cod. proc. pen. si applica la sospensione dei
termini feriali, cosicché, poiché l’esecuzione della sentenza era intervenuta il
13/8/2012, il termine decorreva dal 15/9/2012; l’istanza era stata presentata,
con dichiarazione resa ai sensi dell’art. 123 cod. proc. pen., il 1/10/2012, quindi
tempestivamente; non – come osservato nell’ordinanza impugnata – il
19/12/2012.

3.

Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, conclude per

l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

Si deve premettere che il giudice dell’esecuzione adito era competente a
provvedere in quanto, congiuntamente all’istanza di restituzione nel termine per
proporre appello, l’odierno ricorrente aveva anche chiesto che venisse dichiarata
la non esecutività del provvedimento (art. 670, comma 3, cod. proc. pen.). Tale
domanda appare implicitamente respinta dal giudice dell’esecuzione che,
pertanto, ha deciso sulla richiesta di restituzione nel termine.
Il ricorso, peraltro, non ha censurato il mancato accoglimento della
domanda principale, limitandosi a sostenere la tempestività dell’istanza di
restituzione nel termine.

Il ricorso, tuttavia, è del tutto infondato: il ricorrente sostiene di avere
presentato la domanda, mediante la procedura di cui all’art. 123 cod. proc. pen.,
il giorno 1/10/2012: al contrario, come esattamente rilevato dal giudice, benché
la data apposta in calce all’istanza fosse appunto quella del 1/10/2012, la

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data di conoscenza del provvedimento.

richiesta è stata presentata alla Matricola dell’istituto carcerario solo il
19/12/2012, quindi tardivamente (non influendo su tale valutazione la questione
dell’applicabilità all’art. 175 cod. proc. pen. della sospensione dei termini nel
periodo feriale).
Ovviamente quella della registrazione dell’istanza nell’apposito registro è
l’unica data certa rilevante nel caso di specie, equivalendo essa, per disposizione
normativa, alla ricezione da parte dell’autorità giudiziaria.

forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato (v. sentenza Corte
Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
Ammende.

Così deciso 1’8 gennaio 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in

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