Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4753 del 06/11/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4753 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MARINELLI FELICETTA
Data Udienza: 06/11/2014
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TORTI ALDO N. IL 19/06/1969
avverso la sentenza n. 8091/2010 TRIBUNALE di ROMA, del
08/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;
Pi
Motivi della decisione
Contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Torti Aldo in ordine al delitto di cui all’articolo
116 comma 13 del Codice della Strada, ha proposto ricorso in
cassazione l’imputato chiedendone l’annullamento per violazione di
legge e difetto di motivazione con riferimento alla asserita
legittimo impedimento, per mancanza di prova sulla identificazione
dell’imputato e con riferimento alla dosimetria della pena
ritenuta eccessiva.
Il ricorso è inammissibile,
ex
articolo 606,
comma 30 ,
cod.proc.pen., perché proposto per motivi manifestamente
infondati, in quanto ripropone questioni di merito a cui la
sentenza impugnata ha dato ampia e convincente risposta con
riferimento alla identificazione dell’imputato (cfr pag.2 della
sentenza impugnata).
Anche per quanto attiene al rigetto dell’istanza di rinvio del
difensore i giudici di appello
separata ordinanza, affermando
convegno non costituiva valido
hanno congruamente motivato con
che la
elemento
partecipazione ad
un
per chiedere un rinvio
dell’udienza.
Per quanto infine concerne il trattamento sanzionatorio, si rileva
che la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato
argomentativo, che soddisfa appieno l’obbligo motivazionale, anche
per quanto concerne la dosimetria della pena e
21 giudizio di
equivalenza tra le concesse attenuanti generiche e la contestata
aggravante.
E
appena il caso di considerare che in tema di
valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti
generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per
quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato
di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema
Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Cass., Sez.6,
22 settembre 2003 n.227142) o con formule sintetiche (tipo “si
ritiene congrua” vedi Cass., sez.6, 4 agosto 1998, Rv.211583), ma
erronea valutazione dell’istanza di rinvio del difensore per
afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di
comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato
in riferimento ai criteri di cui all’art.133 c.p., sono censurabili
in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o
ragionamenti illogicì- (Cass., sez.3, 16 giugno 2004 n.26908,
Rv.229298). Si tratta di evenienza che certamente non sussiste nel
caso di specie, avendo il Tribunale di Roma espressamente chiarito
indicata in dispositivo.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro
1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7
– 13 giugno 2000 ).
P Q M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese
ga
processuali e al versamento della somma
di mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 6 novembre 2014
Iensliol t e es
Il P
dente
le ragioni in base alle quali ha ritenuto di irrogare la pena